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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1016/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025, promossa da in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FA OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia Via Corso
Risorgimento 64
ATTORE
nei confronti di n persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
O. Lagoteta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Mauro sito in Isernia Via E.
De Nicola n. 10;
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni come da verbale di udienza del 06/11/2025.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2019, emesso dal Tribunale di Isernia in data 20.07.2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 64.601,01 a favore di a titolo di Controparte_1 prestazioni da quest'ultima rese al citato in forza della convenzione stipulata tra le parti in data Pt_1
13.11.2002. L'opponente ha eccepito la nullità del contratto in quanto la convenzione del 2002 non sarebbe stata firmata dal Sindaco, unico rappresentante legale dell'ente e che la firma del Responsabile
UTC non sarebbe sufficiente ai fini della validità del contratto stesso. Il opponente ha, inoltre, Pt_1 eccepito la mancata esecuzione delle prestazioni, dato che nessun lavoro sarebbe mai stato svolto da e che, quindi, le fatture riguarderebbero attività inesistenti, nonché l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito. L'attore ha chiesto, quindi, nel merito, di annullare il decreto ingiuntivo n.
262/2019 con condanna di alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Si è costituita in giudizio sostenendo la validità e la vigenza del rapporto negoziale Controparte_1
(fino alla risoluzione unilaterale del comune, intervenuta nel novembre 2015) in quanto la convenzione citata è stata firmata tramite atto pubblico dal Responsabile UTC, il quale ha esercitato una valida funzione, discendendo la legittimità della stessa dall'art. 107 del T.U.E.L., fermo restando anche la regolare registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate. L'opposta ha, poi, contestato l'eccezione relativa alla mancata esecuzione delle prestazioni sostenendo che le stesse, documentate e provate, sono attinenti al periodo che va dal 01.01.2011 al 31.03.2015 e sono da riferirsi all'attività di manutenzione degli impianti ridotta agli interventi su richiesta, a fronte dei quali, ha messo a CP_1 disposizione un contact center dedicato a favore del e della cittadinanza. Inoltre, la convenuta Pt_1 ha fatto valere il riconoscimento specifico del credito da parte del con atto motivato del Pt_1
Commissario Straordinario di Liquidazione, attraverso la procedura di dissesto finanziario dichiarata dal ai sensi dell'art. 246 del Dlgs 267/2000 (credito complessivo di € 51.646,00, ammontare Pt_1 abbattuto in ragione delle percentuali liquidatorie della procedura medesima); nonché la non intervenuta prescrizione del credito, dal momento che le richieste di pagamento del 2014 e del 2018, oltre alle altre diffide, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione. L'opposta ha chiesto, quindi, in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna del al pagamento dell'importo dovuto, dedotto in sede monitoria. Pt_1
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.
Per quanto attiene al'eccezione relativa alla presunta carenza di legittimo atto negoziale, con conseguente mancata instaurazione di rapporto fra le parti, occorre riconoscere quanto sostenuto dall'opponente, ossia che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione hanno necessità di forma scritta ad substantiam a pena di nullità, insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, con l'esclusione di eventuali convalide o ratifiche successive (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.
16562/2018 e 20690/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, la Convenzione allegata quale doc. 2 dall'opposta è stata sottoscritta dal
Responsabile dell'Ufficio tecnico e vistata dal segretario comunale, oltre che registrata presso l'Agenzia delle entrate.
Secondo parte opponente, il dirigente che ha sottoscritto la convenzione non sarebbe stato delegato dal legale rappresentate dell' per cui la sua sottoscrizione non sarebbe idonea a vincolare il Pt_3 Pt_1 nei confronti dell'odierna opposta.
Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con la norma di cui all'art. 107 TUEL nella versione applicabile ratione temporis. Secondo la citata norma, infatti, “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108. [….]”
Secondo la norma richiamata, quindi, i dirigenti degli uffici e dei servizi hanno il potere di impegnare l'amministrazione verso l'esterno per quanto attiene alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, senza necessità di alcuna specifica delega da parte del legale rappresentante dell'ente. pagina 3 di 6 Né, tantomeno, può sostenersi – come fa apoditticamente l'opposto - che il responsabile dell'ufficio tecnico abbia agito quale falsus procurator privo di potere rappresentativo. A fronte della norma generale che attribuisce ai dirigenti tale potere senza necessità di specifica delega, sarebbe spettato, invece, al dimostrare che non spettava al dirigente di quello specifico ufficio il potere di Pt_1 concludere contratti del tipo di quello aggetto di causa, per attagliare al caso di specie l'affermazione secondo cui il responsabile dell'ufficio tecnico avrebbe agito quale falsus procurator.
Sicchè deve ritenersi che le prestazioni rese dall'odierna opposta siano effettivamente sostenute da un valido contratto rispondente al requisito della forma scritta ad substantiam con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione.
***
In relazione alla contestata mancata esecuzione della prestazione da parte dell'opposta e alla non debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo, va evidenziato che le prestazioni oggetto delle fatture poste alla base dell'azione monitoria riguardano una fase del rapporto (precisamente dal
1.1.2011 al 31.3.2015) in cui, esauriti gli interventi di progettazione, mappatura e censimento
(documentati negli allegati sub docc. 8- 9 fascicolo opposta) e gli iniziali interventi strutturali, oggetto della fatturazione antecedente e di parziale pagamento da parte del l'attività di manutenzione Pt_1 degli impianti si riduceva essenzialmente agli interventi su richiesta, a fronte dei quali l'esponente metteva a disposizione un contact center dedicato, utilizzabile dal e dalla stessa cittadinanza, Pt_1 ed in concreto utilizzato, come risulta dal tabulato allegato quale doc. 10.
Il fatto che il si sia avvalso poco di tale servizio o abbia deciso, ad un certo punto, di non Pt_1 avvalersene per nulla, non significa che esso non sia tenuto a versare comunque il corrispettivo pattuito per tutta la durata del rapporto.
Difatti, nell'interpretazione della volontà delle parti, in tema di servizi base e/o attivabili su richiesta, la lettura sistematica e teleologica della convenzione conduce a ritenere che le parti abbiano voluto distinguere fra prestazioni immediatamente esigibili e prestazioni la cui esecuzione è subordinata all'iniziativa della controparte. Sicchè sarebbe spettato all'opponente quantomeno allegare che la prestazione dell'opposta non potesse essere attivata mentre la scelta autonoma del comune di provvedere ad effettuare la manutenzione a proprie spese (queste rimaste, comunque, prive di adeguato sostegno probatorio e documentale), non equivale a rinuncia preventiva del creditore alla prestazione pattuita, né determina il venir meno dell'obbligo del debitore di ottemperare a quanto pattuito.
Ed infatti, il teste (responsabile tecnico del servizio di cui si discute in quattro regioni, tra cui Tes_1 il Molise), confermando che “le richieste di riparazione e/o manutenzione degli impianti di illuminazione documentate nel tabulato di cui al capitolo b) (il doc. 10) sono state eseguite dalle unità pagina 4 di 6 operative della società , ha anche chiarito che: i) “c'è un call center che riceve le Controparte_1 segnalazioni e le trasmette alla squadra operativa sulla zona per l'intervento di riparazione” e “il servizio è prestato 24 ore su 24 per tutto l'anno compresi i giorni festivi;
a seconda del tipo di guasto sono previste tempistiche differenti, in caso di situazione di pericolo è previsto l'intervento entro due ore”; ii) a proposito del tabulato depositato sub doc. 10, “si tratta dell'estratto delle segnalazioni proveniente dal nostro sistema informatico;
sono indicate le date di chiusura dei guasti, per noi il guasto è risolto al momento in cui riceviamo la richiesta di chiusura dalla squadra intervenuta sul posto, anzi preciso è la stessa squadra a chiudere la segnalazione” (cfr. verbale ud. 5.5.2021).
Il teste non ha minimamente accennato ad inadempimenti od indisponibilità ad intervenire Tes_2 della Società opposta ma ha solo affermato che il ha “incaricato ditte del posto di effettuare Pt_1 gli interventi richiesti, secondo le necessità” e che “intorno al 2008 è stato assunto un dipendente con incarico al 50% come autista e al 50% come elettricista per provvedere alla manutenzione dell'impianto” (cfr. verbale ud. 5.5.2021).
Il teste dopo aver precisato di essere stato “responsabile dell'area tecnica mi pare dal 2006 a Tes_3 luglio 2021”, non ha accennato ad inadempimenti od indisponibilità ad intervenire dell'esponente
, ma ha addirittura riconosciuto che “c'erano alcuni punti luce la cui manutenzione era appaltata Pt_4
a terzi”, aggiungendo: “non so se il si è occupato della manutenzione di questi punti luce” (cfr. Pt_1 verbale ud. 5.5.2021).
Se ne ricava, quindi, che, mentre l'opposta ha chiarito i termini e la natura del rapporto intercorso col dimostrando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, il non ha Pt_1 Pt_1 dimostrato il fondamento della propria eccezione di inadempimento che deve, pertanto, essere rigettata.
***
Con riferimento all'eccezione della prescrizione del credito fatta valere dall'opponente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 8514 del 01/04/2025, ha affermato che: “la valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente”. Orbene, nel caso in esame, la diffida di pagamento datata 12.02.2018 (doc. 7 fascicolo opposta) risulta formalmente idonea a interrompere la prescrizione del credito, con conseguente decorso del nuovo pagina 5 di 6 termine a partire da tale data, ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Anche tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
Ne deriva, pertanto il rigetto dell'opposizione proposta dal , con Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 262/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 25.7.2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali per legge.
[...]
Isernia, lì 23/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1016/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025, promossa da in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FA OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia Via Corso
Risorgimento 64
ATTORE
nei confronti di n persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
O. Lagoteta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Mauro sito in Isernia Via E.
De Nicola n. 10;
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni come da verbale di udienza del 06/11/2025.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2019, emesso dal Tribunale di Isernia in data 20.07.2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 64.601,01 a favore di a titolo di Controparte_1 prestazioni da quest'ultima rese al citato in forza della convenzione stipulata tra le parti in data Pt_1
13.11.2002. L'opponente ha eccepito la nullità del contratto in quanto la convenzione del 2002 non sarebbe stata firmata dal Sindaco, unico rappresentante legale dell'ente e che la firma del Responsabile
UTC non sarebbe sufficiente ai fini della validità del contratto stesso. Il opponente ha, inoltre, Pt_1 eccepito la mancata esecuzione delle prestazioni, dato che nessun lavoro sarebbe mai stato svolto da e che, quindi, le fatture riguarderebbero attività inesistenti, nonché l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito. L'attore ha chiesto, quindi, nel merito, di annullare il decreto ingiuntivo n.
262/2019 con condanna di alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Si è costituita in giudizio sostenendo la validità e la vigenza del rapporto negoziale Controparte_1
(fino alla risoluzione unilaterale del comune, intervenuta nel novembre 2015) in quanto la convenzione citata è stata firmata tramite atto pubblico dal Responsabile UTC, il quale ha esercitato una valida funzione, discendendo la legittimità della stessa dall'art. 107 del T.U.E.L., fermo restando anche la regolare registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate. L'opposta ha, poi, contestato l'eccezione relativa alla mancata esecuzione delle prestazioni sostenendo che le stesse, documentate e provate, sono attinenti al periodo che va dal 01.01.2011 al 31.03.2015 e sono da riferirsi all'attività di manutenzione degli impianti ridotta agli interventi su richiesta, a fronte dei quali, ha messo a CP_1 disposizione un contact center dedicato a favore del e della cittadinanza. Inoltre, la convenuta Pt_1 ha fatto valere il riconoscimento specifico del credito da parte del con atto motivato del Pt_1
Commissario Straordinario di Liquidazione, attraverso la procedura di dissesto finanziario dichiarata dal ai sensi dell'art. 246 del Dlgs 267/2000 (credito complessivo di € 51.646,00, ammontare Pt_1 abbattuto in ragione delle percentuali liquidatorie della procedura medesima); nonché la non intervenuta prescrizione del credito, dal momento che le richieste di pagamento del 2014 e del 2018, oltre alle altre diffide, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione. L'opposta ha chiesto, quindi, in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna del al pagamento dell'importo dovuto, dedotto in sede monitoria. Pt_1
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.
Per quanto attiene al'eccezione relativa alla presunta carenza di legittimo atto negoziale, con conseguente mancata instaurazione di rapporto fra le parti, occorre riconoscere quanto sostenuto dall'opponente, ossia che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione hanno necessità di forma scritta ad substantiam a pena di nullità, insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, con l'esclusione di eventuali convalide o ratifiche successive (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.
16562/2018 e 20690/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, la Convenzione allegata quale doc. 2 dall'opposta è stata sottoscritta dal
Responsabile dell'Ufficio tecnico e vistata dal segretario comunale, oltre che registrata presso l'Agenzia delle entrate.
Secondo parte opponente, il dirigente che ha sottoscritto la convenzione non sarebbe stato delegato dal legale rappresentate dell' per cui la sua sottoscrizione non sarebbe idonea a vincolare il Pt_3 Pt_1 nei confronti dell'odierna opposta.
Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con la norma di cui all'art. 107 TUEL nella versione applicabile ratione temporis. Secondo la citata norma, infatti, “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108. [….]”
Secondo la norma richiamata, quindi, i dirigenti degli uffici e dei servizi hanno il potere di impegnare l'amministrazione verso l'esterno per quanto attiene alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, senza necessità di alcuna specifica delega da parte del legale rappresentante dell'ente. pagina 3 di 6 Né, tantomeno, può sostenersi – come fa apoditticamente l'opposto - che il responsabile dell'ufficio tecnico abbia agito quale falsus procurator privo di potere rappresentativo. A fronte della norma generale che attribuisce ai dirigenti tale potere senza necessità di specifica delega, sarebbe spettato, invece, al dimostrare che non spettava al dirigente di quello specifico ufficio il potere di Pt_1 concludere contratti del tipo di quello aggetto di causa, per attagliare al caso di specie l'affermazione secondo cui il responsabile dell'ufficio tecnico avrebbe agito quale falsus procurator.
Sicchè deve ritenersi che le prestazioni rese dall'odierna opposta siano effettivamente sostenute da un valido contratto rispondente al requisito della forma scritta ad substantiam con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione.
***
In relazione alla contestata mancata esecuzione della prestazione da parte dell'opposta e alla non debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo, va evidenziato che le prestazioni oggetto delle fatture poste alla base dell'azione monitoria riguardano una fase del rapporto (precisamente dal
1.1.2011 al 31.3.2015) in cui, esauriti gli interventi di progettazione, mappatura e censimento
(documentati negli allegati sub docc. 8- 9 fascicolo opposta) e gli iniziali interventi strutturali, oggetto della fatturazione antecedente e di parziale pagamento da parte del l'attività di manutenzione Pt_1 degli impianti si riduceva essenzialmente agli interventi su richiesta, a fronte dei quali l'esponente metteva a disposizione un contact center dedicato, utilizzabile dal e dalla stessa cittadinanza, Pt_1 ed in concreto utilizzato, come risulta dal tabulato allegato quale doc. 10.
Il fatto che il si sia avvalso poco di tale servizio o abbia deciso, ad un certo punto, di non Pt_1 avvalersene per nulla, non significa che esso non sia tenuto a versare comunque il corrispettivo pattuito per tutta la durata del rapporto.
Difatti, nell'interpretazione della volontà delle parti, in tema di servizi base e/o attivabili su richiesta, la lettura sistematica e teleologica della convenzione conduce a ritenere che le parti abbiano voluto distinguere fra prestazioni immediatamente esigibili e prestazioni la cui esecuzione è subordinata all'iniziativa della controparte. Sicchè sarebbe spettato all'opponente quantomeno allegare che la prestazione dell'opposta non potesse essere attivata mentre la scelta autonoma del comune di provvedere ad effettuare la manutenzione a proprie spese (queste rimaste, comunque, prive di adeguato sostegno probatorio e documentale), non equivale a rinuncia preventiva del creditore alla prestazione pattuita, né determina il venir meno dell'obbligo del debitore di ottemperare a quanto pattuito.
Ed infatti, il teste (responsabile tecnico del servizio di cui si discute in quattro regioni, tra cui Tes_1 il Molise), confermando che “le richieste di riparazione e/o manutenzione degli impianti di illuminazione documentate nel tabulato di cui al capitolo b) (il doc. 10) sono state eseguite dalle unità pagina 4 di 6 operative della società , ha anche chiarito che: i) “c'è un call center che riceve le Controparte_1 segnalazioni e le trasmette alla squadra operativa sulla zona per l'intervento di riparazione” e “il servizio è prestato 24 ore su 24 per tutto l'anno compresi i giorni festivi;
a seconda del tipo di guasto sono previste tempistiche differenti, in caso di situazione di pericolo è previsto l'intervento entro due ore”; ii) a proposito del tabulato depositato sub doc. 10, “si tratta dell'estratto delle segnalazioni proveniente dal nostro sistema informatico;
sono indicate le date di chiusura dei guasti, per noi il guasto è risolto al momento in cui riceviamo la richiesta di chiusura dalla squadra intervenuta sul posto, anzi preciso è la stessa squadra a chiudere la segnalazione” (cfr. verbale ud. 5.5.2021).
Il teste non ha minimamente accennato ad inadempimenti od indisponibilità ad intervenire Tes_2 della Società opposta ma ha solo affermato che il ha “incaricato ditte del posto di effettuare Pt_1 gli interventi richiesti, secondo le necessità” e che “intorno al 2008 è stato assunto un dipendente con incarico al 50% come autista e al 50% come elettricista per provvedere alla manutenzione dell'impianto” (cfr. verbale ud. 5.5.2021).
Il teste dopo aver precisato di essere stato “responsabile dell'area tecnica mi pare dal 2006 a Tes_3 luglio 2021”, non ha accennato ad inadempimenti od indisponibilità ad intervenire dell'esponente
, ma ha addirittura riconosciuto che “c'erano alcuni punti luce la cui manutenzione era appaltata Pt_4
a terzi”, aggiungendo: “non so se il si è occupato della manutenzione di questi punti luce” (cfr. Pt_1 verbale ud. 5.5.2021).
Se ne ricava, quindi, che, mentre l'opposta ha chiarito i termini e la natura del rapporto intercorso col dimostrando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, il non ha Pt_1 Pt_1 dimostrato il fondamento della propria eccezione di inadempimento che deve, pertanto, essere rigettata.
***
Con riferimento all'eccezione della prescrizione del credito fatta valere dall'opponente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 8514 del 01/04/2025, ha affermato che: “la valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente”. Orbene, nel caso in esame, la diffida di pagamento datata 12.02.2018 (doc. 7 fascicolo opposta) risulta formalmente idonea a interrompere la prescrizione del credito, con conseguente decorso del nuovo pagina 5 di 6 termine a partire da tale data, ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Anche tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
Ne deriva, pertanto il rigetto dell'opposizione proposta dal , con Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 262/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 25.7.2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali per legge.
[...]
Isernia, lì 23/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6