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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1816/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA NE OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131971855000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 17.12.2024 alla Agenzia delle entrate Riscossione,
Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01319718 55 000 notificata in data 18.10.2024 e dei sottesi ruoli di natura tributaria riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica riferita all'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 10.974,60. La ricorrente ha eccepito la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici, l'insussistenza dei presupposti impositivi, la prescrizione del credito tributario e il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione rilevando preliminarmente la violazione dell'art. 14 comma
6 bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92 in quanto parte ricorrente, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento nonché la prescrizione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto alla cartella di pagamento avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore. Parte resistente ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni relative all'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al merito della pretesa ed all'eccezione di prescrizione relativa a tutte le cartelle di pagamento.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 15.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01319718 55 000 notificata in data 18.10.2024 e dei sottesi ruoli di natura tributaria riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica riferita all'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 10.974,60. In particolare, le censure articolate dalla ricorrente riguardano:
– la giuridica inesistenza della notifica della cartella ai sensi dell'art.
7-sexies Statuto del contribuente;
– l'assenza del presupposto impositivo, contestandosi che al tempo la Cooperativa fosse tenuta al pagamento delle somme richieste;
– l'intervenuta prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi;
– il difetto di motivazione della cartella in ordine a interessi e oneri di riscossione.
La ricorrente ha preliminarmente eccepito la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato che risulta notificato a mezzo pec in data 18.10.2024 perché proveniente da un indirizzo digitale “notifica.acc. Email_3”, non censito in alcun pubblico elenco pec (cfr. visura Ipa - alleg.), né corrispondente a quello ivi registrato dell'Agente della Riscossione.
Con riferimento a tale motivo di impugnazione va preliminarmente precisato che la resistente DE ha invocato l'applicazione dell'art. 14 comma 6 bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92 ritenendo, erroneamente, che parte ricorrente avesse eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, mentre l'eccezione formulata dalla ricorrente riguarda vizi propri della cartella impugnata.
Ed invero nella memoria depositata in atti la ricorrente ha precisato che non è mai stata eccepita l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento o altro atto impositivo), bensì esclusivamente vizi propri della cartella impugnata.
Tanto chiarito in premessa l'eccezione di giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato è infondata.
La facoltà per gli Enti locali di notificare gli atti impositivi tributari tramite pec è espressamente prevista dall'art.60-ter, D.P.R. n.600/1973. Con alcune recenti pronunce, poi, la Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla corretta procedura da seguire.
Innanzitutto, il Giudice di legittimità (Cass.ord. n. 21582 del 27/07/2025) sottolinea che l'atto impositivo tributario può essere inviato, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), o anche una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”).
Quanto all'indirizzo pec dell'Ente mittente, la Cassazione (Cass.ord. n. 14417 del 29/05/2025) chiarisce definitivamente che la notifica tramite pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi, non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è infondata ed invero dai ruoli impugnati gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2023, pertanto, nei termini di legge.
Per tali motivi il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di AG.ENTRATE -
RISCOSSIONE - ROMA che si liquidano in €. 2.000,00 oltre rimborso forfettario 15% con attribuzione al difensore antistatario .
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA NE OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131971855000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 17.12.2024 alla Agenzia delle entrate Riscossione,
Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01319718 55 000 notificata in data 18.10.2024 e dei sottesi ruoli di natura tributaria riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica riferita all'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 10.974,60. La ricorrente ha eccepito la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici, l'insussistenza dei presupposti impositivi, la prescrizione del credito tributario e il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione rilevando preliminarmente la violazione dell'art. 14 comma
6 bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92 in quanto parte ricorrente, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento nonché la prescrizione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto alla cartella di pagamento avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore. Parte resistente ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni relative all'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al merito della pretesa ed all'eccezione di prescrizione relativa a tutte le cartelle di pagamento.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 15.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01319718 55 000 notificata in data 18.10.2024 e dei sottesi ruoli di natura tributaria riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica riferita all'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 10.974,60. In particolare, le censure articolate dalla ricorrente riguardano:
– la giuridica inesistenza della notifica della cartella ai sensi dell'art.
7-sexies Statuto del contribuente;
– l'assenza del presupposto impositivo, contestandosi che al tempo la Cooperativa fosse tenuta al pagamento delle somme richieste;
– l'intervenuta prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi;
– il difetto di motivazione della cartella in ordine a interessi e oneri di riscossione.
La ricorrente ha preliminarmente eccepito la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato che risulta notificato a mezzo pec in data 18.10.2024 perché proveniente da un indirizzo digitale “notifica.acc. Email_3”, non censito in alcun pubblico elenco pec (cfr. visura Ipa - alleg.), né corrispondente a quello ivi registrato dell'Agente della Riscossione.
Con riferimento a tale motivo di impugnazione va preliminarmente precisato che la resistente DE ha invocato l'applicazione dell'art. 14 comma 6 bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92 ritenendo, erroneamente, che parte ricorrente avesse eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, mentre l'eccezione formulata dalla ricorrente riguarda vizi propri della cartella impugnata.
Ed invero nella memoria depositata in atti la ricorrente ha precisato che non è mai stata eccepita l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento o altro atto impositivo), bensì esclusivamente vizi propri della cartella impugnata.
Tanto chiarito in premessa l'eccezione di giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato è infondata.
La facoltà per gli Enti locali di notificare gli atti impositivi tributari tramite pec è espressamente prevista dall'art.60-ter, D.P.R. n.600/1973. Con alcune recenti pronunce, poi, la Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla corretta procedura da seguire.
Innanzitutto, il Giudice di legittimità (Cass.ord. n. 21582 del 27/07/2025) sottolinea che l'atto impositivo tributario può essere inviato, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), o anche una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”).
Quanto all'indirizzo pec dell'Ente mittente, la Cassazione (Cass.ord. n. 14417 del 29/05/2025) chiarisce definitivamente che la notifica tramite pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi, non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è infondata ed invero dai ruoli impugnati gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2023, pertanto, nei termini di legge.
Per tali motivi il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di AG.ENTRATE -
RISCOSSIONE - ROMA che si liquidano in €. 2.000,00 oltre rimborso forfettario 15% con attribuzione al difensore antistatario .