Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 46520
CASS
Sentenza 29 ottobre 2003

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Il ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 569 cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell'art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario.

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche "per saltum", contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine "pubblico ministero" adoperato dall'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare.

L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 46520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46520
    Data del deposito : 29 ottobre 2003

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