Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 3
Il ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 569 cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell'art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche "per saltum", contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine "pubblico ministero" adoperato dall'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare.
L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 46520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46520 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. DE BIASE ARCANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO Di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RI ON N. IL 22/03/1961;
avverso SENTENZA del 14/10/2002 GIUDICE DI PACE di DOLO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Febbraro che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto-Diritto
Con atto del 28.10.2002 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia ha imposto ricorso avverso la sentenza in data 14.10.202 del giudice di pace di Dolo, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F. A. in ordine al reato di cui all'art 186 cod. str. per essere lo stesso estinto per oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p.. Lamenta il ricorrente il vizio di violazione di legge, in quanto dovrebbe escludersi la semplicistica interpretazione secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza sarebbe ora punito con pena alternativa, in quanto oltre la sanzione pecuniaria vi è quella paradetentiva della permanenza domiciliare e quella, certamente non detentiva, del lavoro di pubblica utilità, sanzioni alternative che possono essere irrogate solo in presenza di precise condizioni: ad es. per la prima la recidiva reiterata infraquinquennale, e per la seconda la richiesta dell'imputato (art. 54, co. 1). Non potrebbe far ritenere il contrario la circostanza che l'art. 58 dispone che per ogni effetto giuridico la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, in quanto tale disposizione è dettata unicamente per rendere compatibili le nuove sanzioni con l'intero sistema giuridico. In effetti la voluntas legis ha contenuti nuovi ed innovativi rispetto alla legislazione precedente e non è un caso che nel d.lgs. 274/00 non si fa alcun richiamo all'eventuale applicabilità dell'art. 162 bis c.p., richiamo che sarebbe stato necessario, non versandosi in ipotesi di alternatività in senso stretto, ma di scelta tra tre sanzioni di natura, struttura e disciplina diverse tra loro, cosa che avrebbe imposto un adeguamento implicito se si fosse optato per l'oblazionabilità.
Se dunque il giudice può irrogare in assenza di recidiva specifica reiterata infraquinquennale la sola pena pecuniaria, in ossequio al principio di effettività che ispira la riforma (imponendo pene meno afflittive, ma effettive e quindi idonee a garantire la tutela della collettività, che si pongono in rapporto di specialità con le precedenti norme di favor rei) la pena andrà effettivamente scontata.
Rileva ancora il ricorrente che se il reato di cui all'art. 186 è uno dei pochi sopravvissuti nella disciplina della circolazione stradale senza esser ridotto ad illecito amministrativo, ciò è riprova della sua gravità, si che l'opzione dell'oblazionabilità sarebbe dovuta essere espressa.
Infine, ove fosse possibile l'oblazione, coloro che abitualmente guidano in stato di ebbrezza e costituiscono il maggior pericolo per la collettività eviterebbero attraverso l'oblazione di subire la sanzione amministrativa accessoria e di acquisire lo status di recidivi che impone di escludere la sola pena pecuniaria (art. 52, co. 3), e quindi si vanificherebbe il principio di effettività. Primo problema che deve porsi il giudicante è quello dell'individuazione del mezzo d'impugnazione consentito. Orbene, considerandosi l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità pena detentiva della specie originaria "ad ogni effetto di legge" (art. 58), il reato deve ritenersi punito con pena alternativa, nulla autorizzando a ritenere che il legislatore da un lato abbia formalmente equiparato le nuove sanzioni a quelle detentive, e dall'altro surrettiziamente abbia creato un tertium genus di sanzioni.
L'equiparazione operata dall'art. 58 non è infatti mera dichiarazione di intenti, ma vera e propria previsione con effetto cogente ed idonea a regolamentare il regime che va applicato a dette sanzioni.
L'art 36 del decreto legislativo 274/00 prevede al primo comma che il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento del giudice di pace per reati puniti con pena alternativa, e va pertanto esclusa l'applicazione del criterio generale di cui all'art. 593, co. 3, c.p.p., che stabilisce in via generale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite (con la sola pena dell'ammenda o) con pena alternativa, essendo il legislatore delegato vincolato all'art 17, lett. n), della legge delega, che imponeva di prevedere l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, ad eccezione di ........ quelle di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.
Il secondo comma dell'art. 36 stabilisce poi che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
Ci si chiede allora, premesso che avverso la sentenza del giudice di pace di non doversi procedere per reato punito con pena alternativa è consentito l'appello, se trovi applicazione l'art. 568 c.p.p. che consente il ricorso per saltum in cassazione.
La risposta non può che essere positiva alla luce dell'art. 2 del decreto, secondo cui per tutto quanto non previsto si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel c.p.p. e nei titoli I e II delle disposizioni di attuazione, salve le eccezioni espressamente enumerate: la suddetta norma, infatti è ben compatibile con il sistema dell'impugnazione delle sentenze del giudice di pace e ben si armonizza con il principio di massima semplificazione che ispira il rito.
Risolta positivamente questa prima questione, deve porsi il problema se legittimato al ricorso avverso le sentenze del giudice di pace sia anche il Procuratore Generale presso la Corte d'appello. Occorre all'uopo prender le mosse dall'art. 570 c.p.p., che detta i principi generali in tema di impugnazione del p.m., e legittima il Procuratore Generale ad impugnare nei casi consentiti, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero.
Per il ricorso per cassazione l'art. 608 c.p.p. prevede la legittimazione a ricorrere del P.G. nei confronti di ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, emessa in grado di appello o inappellabile, evidentemente con riferimento a quelle emesse nel distretto di sua competenza. Tra di esse, in mancanza di una specifica regolamentazione da parte dell'art. 36, comma 2, che parla genericamente di "pubblico ministero" come legittimato al ricorso, e che quindi si rimette alla regolamentazione generale, vanno ricomprese quelle emesse dal giudice di pace, stante l'ampiezza della formula, idonea a ricomprendere ogni sentenza emessa nel distretto, anche in forza di attribuzioni di competenze successive all'art. 608 suindicato.
Ciò significa che il Procuratore Generale può ritenersi legittimato a ricorrere per cassazione, ma non anche che possa ricorrere per saltum, avverso le sentenze del giudice di pace: la legittimazione a tale ricorso, infatti, ai sensi dell'art. 569, comma 1, compete, in alternativa all'appello, a chi ha il potere di appellare. Ne consegue che appare decisiva l'indagine sulla titolarità del potere di appellare ad opera della parte pubblica le sentenze del giudice di pace.
Per l'appello, l'art. 593 premette che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna e di proscioglimento, salvo quelle inappellabili, mentre l'art. 594 c.p.p. (ora abrogato) che regolava la materia prima dell'unificazione degli uffici di Procura, distinguendo tra gli organi cui è attribuita la funzione requirente, attribuiva la competenza generale ad appellare al P.G., in concorrenza, secondo i casi, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e con il Procuratore Generale presso la Pretura. Con l'unificazione degli uffici di Procura presso il Tribunale e presso la Pretura, e non esistendo ancora la normativa sul giudice di pace, la norma ebbe a perdere la sua ragion d'essere, dato che il potere di appellare era attribuito congiuntamente al Procuratore Generale presso la corte d'appello ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in ogni caso, e venne abrogata. É evidente allora che il termine "pubblico ministero", adoperato nell'art. 593 c.p.p., all'esito dell'abrogazione dell'art. 594 c.p.p., si riferisse sia al Procuratore Generale che al Procuratore
della Repubblica.
Discutibile è se il termine "pubblico ministero" adottato nell'art 36, comma 1, debba riferirsi ad ogni rappresentante del p.m. o al solo rappresentante dell'ufficio del p.m. presso il giudice a quo, con conseguente esclusione dell'organo di grado superiore in difetto di una previsione di legge, come ha affermato in via di principio la giurisprudenza (Cass. 22.3.1989, Ferrentino, Cass. pen. 1990, 1901;
Cass. 2.5.1997, Colelli, CED 208990), considerato anche che il giudizio di appello avverso le sentenze del giudice di pace si svolge innanzi al giudice monocratico del Tribunale, e quindi non può farsi discendere un potere d'impugnazione del P.G. dall'essere l'organo incardinato presso il giudice competente per il grado di appello.
Ad avviso di questa Corte, a favore di una competenza generalizzata del P.G. militano le ragioni storiche che hanno indotto ad abrogare l'art. 574, in virtù della circostanza che con l'unificazione degli uffici del p.m. presso il giudice di primo grado sussisteva la competenza generalizzata dei due organi rispettivamente nell'ambito del distretto e del circondario: l'abrogazione ha inteso operare, ferma restando detta competenza generalizzata, nel senso di eliminare una disposizione che non aveva più ragion d'essere, essendo venuta meno la ragione di distinguere tra due sfere di competenza. L'uso del generico termine "pubblico ministero" deve essere inteso come comprensivo di ambo gli uffici cui è riconosciuto il potere d'impugnare, proprio perché non effettua distinzioni, non potendosi condividere quell'opposto orientamento di cui si è detto. Ne consegue che il P.G. è legittimato ad appellare tutte le sentenze emesse nel distretto, e quindi può, in alternativa, ricorrere in cassazione per saltum.
Tanto trova conforto nell'art. 585, co. 2, lett. d), c.p.p. che, nello stabilire il dies a quo dell'impugnazione, fissa il termine iniziale nella comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la corte d'appello "rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello". Si può quindi, esaurito l'argomento relativo all'ammissibilità del mezzo d'impugnazione ed alla legittimazione, passare ad esaminare il contenuto dell'impugnazione.
Va innanzitutto rilevata l'inesattezza dell'affermazione secondo cui la pena paradetentiva della permanenza domiciliare potrebbe essere irrogata solo in preserva di recidiva reiterata infraquinquennale:
l'art. 52, comma 2, lettera c), ne prevede l'alternatività all'ammenda ed al lavoro di pubblica utilità, mentre, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. 274/2000, è in alternativa al solo lavoro di pubblica utilità, con esclusione della possibilità di irrogare la pena dell'ammenda, quando ricorra questa recidiva qualificata.
Tanto premesso, osserva questa Corte che il metodo seguito dal ricorrente non è condivisibile: non rileva giuridicamente la dichiarazione di intenti del legislatore, contenuta nella relazione governativa, che può costituire al più un indirizzo esegetico. Una volta che la normativa è stata da lui licenziata ed ha rescisso il cordone ombelicale con il suo autore, la norma dev'essere valutata in sé, anche eventualmente con un'interpretazione finalistica, ma non si può cercare di far quadrare il cerchio a tutti i costi, affinché la normativa risulti in linea con la dichiarazione di intenti. Allo stesso modo deve dirsi che l'evidenziare un inconveniente non equivale ad addurre un argomento in favore della tesi che si condivide, ma nel caso di specie anche l'inconveniente lamentato è infondato. Il "diritto dal volto mite" che si è voluto introdurre non comporta che altre soluzioni "miti" debbano essere negate o che contrastino con quelle di nuova introduzione: ciò comporterebbe che la nuova normativa abbia introdotto un sistema completo, che esclude ogni integrazione con altri istituti e con i principi generali, e la negazione del carattere di istituto generale dell'oblazione per le contravvenzioni. Quest'ultimo è invece istituto generale per le contravvenzioni, come è reso evidente dalla circostanza che l'art. 162 c.p. non pone limiti e che l'art. 162 bis c.p. determina le condizioni ostative all'applicazione dell'oblazione discrezionale;
in più l'esistenza come istituto generale è ribadita dall'art. 141 att. c.p.p., e, considerata la natura delle contravvenzioni devolute al giudice di pace, sanzionate con la pena pecuniaria, da sola o in alternativa alle pene paradetentive (comunque ai sensi dell'articolo 58 comma 1 d.lgs. 2741200 giuridicamente considerate corrispondenti all'arresto) per effetto dell'art. 52 d.lgs. 274, le stesse risultano tutte oblazionabili. L'equiparazione all'arresto comporta che sussiste quella situazione di alternatività tra questo e l'ammenda, che costituisce il presupposto per l'applicabilità dell'art. 162 bis c.p. Né il principio di effettività può collegarsi all'oblazione: mentre infatti detto principio, che opera in presenza di una condanna, può condizionare e regolare la sospensione condizionale, esso ,è estraneo ai momenti che precedono l'intervento sanzionatorio, qual è il momento in cui si accede all'oblazione (Cass. pen., sez. IV, 30.10.2002, n. 40121, Cossetti, in D&G 2003, fasc. 10, p. 19). Va rilevato, di contro ad una pretesa esclusione dell'istituto, che condizione necessaria e sufficiente perché si possa far luogo all'oblazione è che in concreto possa irrogarsi la sola pena pecuniaria, e se è vero che l'art. 58 opera l'equiparazione tra pena detentiva e le nuove sanzioni penali per render queste compatibili con il sistema, è chiaro che questa compatibilità non può ridursi ad un mero flatus voci ma deve realizzarsi in concreto, cosa che avviene riconducendo l'ipotesi all'istituto dell'oblazione discrezionale per la quale non v'è nessuna controindicazione, in quanto se la scelta tra le tre sanzioni si realizza in favore della pena pecuniaria, ne discendono tutte le conseguenze poste dal sistema, che non è infranto dalle novità legislative e che patisce eccezioni solo in presenza di deroghe espressamente previste. Deve ancora aggiungersi che, laddove il legislatore avesse inteso escludere (oblazione discrezionale, lo avrebbe espressamente detto, così come ha fatto (art. 60) per la sospensione condizionale e per le sanzioni sostitutive (art. 62), modellando nei conseguenti termini il principio di effettività, nè si può estendere in virtù di procedimento analogico detta esclusione all'oblazione, sia per il divieto di analogia in malam partem, riverberandosi una siffatta valutazione sulla punizione del reato, sia perché l'analogia non è in concreto ravvisabile, non trattandosi di situazioni similari, sia infine perché manca il presupposto stesso del ricorso all'analogia, costituito dall'esistenza di un vuoto legislativo. Va inoltre detto che, se è vero che l'oblazione preclude la possibilità di irrogazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria, essa non impedisce che tale sanzione amministrativa sia irrogata in sede propria ai sensi dell'art. 224 cod. str. (cfr. Cass. pen., sez. IV, 28.3.2003, Cavaciuti;
id. 8.4.2003, Balestri), di tal che anche l'inconveniente lamentato è insussistente. Quanto poi alla circostanza che l'oblazione impedisce di creare il "precedente" ai fini dell'applicazione di pene più severe ai recidivi, va sottolineato che questo è un effetto generale dell'istituto, che ben si concilia con fatti ritenuti dal legislatore di minor rilevanza, tanto da sanzionarli con le pene alternative (com'era per il reato di guida in stato di ubriachezza, fino al decreto-legge 27.6.2003, n. 151, conv. in legge 1.8.2003, n.214, che ne ha rivalutato la rilevanza quale reato-ostacolo,
restaurando la pena congiunta ed attribuendone la competenza al tribunale), e la produzione di tale effetto è rimessa alla prudente valutazione del giudice, non sussistendo un automatico diritto all'oblazione, ma competendo al giudice di ammettervi o meno l'imputato, sempreché non ricorrano le cause ostative della recidiva reiterata, dell'abitualità nelle contravvenzioni, della professionalità nel reato.
Ma v'è di più. L'infondatezza della tesi si ricava in maniera incontrovertibile da un argomento testuale: l'art. 2 del d.lgs. 274 dispone che per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice di rito e le disposizioni di attuazione e di coordinamento dei c.p.p. (artt.
1-240 bis), tra le quali è compreso l'art. 141 att., che regola il procedimento di oblazione. V'è dunque un espressa previsione di applicabilità della normativa sull'oblazione discrezionale.
Il ricorso, dunque, siccome non fondato, va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 DICEMBRE 2003.