Sentenza 19 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6868 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 6868/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 646/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere 3118/99 Cron. 15668 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 20/02/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 12000 19 MAG PRODUTTORI LATTE, in CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO 2001 IL CANCELLIER del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO RAVA' 106, presso lo studio dell'avvocato COMITO FULVIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOTTA CATALDO, DONDI GERMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE EL EL, vedova NA, in propr e quale legale rappresentante (genitore esercente la potestà) del minore IT NA, elettivamente 2001 domiciliati in ROMA VIA DUE MACELLI 72 (palazzo salone 842 -1- Margherita), presso lo studio dell'Avvocato FOSCARINI AMILCARE, rappresentati e difesi dall'avvocato CAPRIOLI LUCIO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL- GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 03118/99 proposto da: INAIL- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MUCCIO SAVERIO, ROSSI PASQUALE, QUARANTA FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
DE EL EL vedova NA e quale legale rappresentante del minore IT NA, CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO PRODUTTORI LATTE;
intimati avverso la sentenza n. 419/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 14/02/98 R.G.N. 703/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Guido -2- VIDIRI;
- udito l'Avvocato COMITO;
uditi gli Avvocati MUCCIO e CAPRIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il principale e del ricorso rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Lecce, depositato in data 10 ottobre 1991, AN De AN ved. NI, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore VI NI, chiedeva la condanna dell'INAIL al pagamento, in suo favore, della rendita ai superstiti dovuta in conseguenza della morte del marito, lavoratore subordinato alle dipendenze della PL, società cooperativa a responsabilità limitata, avvenuta il 2 marzo 1991 per infortunio stradale verificatosi in occasione di lavoro. Precisava al riguardo che, pur ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2 del Guido Value;
d.p.r. n. 1124/1965 per il sorgere del diritto alle prestazioni richieste, l'INAIL aveva disatteso la sua istanza del 28 maggio 1991, comunicando con missiva del 1991 che il defunto non rientrava nella tutela& luglio assicurativa dell'Istituto. Dopo la costituzione dell'INAIL e la chiamata in causa della società PL, perchè venisse accertata la natura del rapporto di lavoro instaurato con il NI AN, e dopo l'escussione dei testi indicati dalle parti, il Pretore, con sentenza del 26 febbraio 1996, rigettava il ricorso, ritenendo non provata nè la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il NI ed il PL nè la riconducibilità 1 dell'incidente stradale occorso al NI alla tutela degli infortuni sul lavoro. Avverso tale sentenza AN De AN proponeva gravame, ed il Tribunale di Lecce, con sentenza del 14 febbraio 1998, accoglieva l'appello e per l'effetto dichiarava che l'infortunio mortale Occorso al NI AN il giorno 2 marzo 1991 doveva considerarsi infortunio sul lavoro e che, all'epoca di detto infortunio, tra il NI ed il PL intercorreva un rapporto di lavoro subordinato, e di conseguenza condannava l'INAIL a corrispondere agli eredi del NI la rendita prevista dalla legge, Guils Vidue oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al 31 dicembre 1991 e rivalutazione о interessi sui ratei maturati successivamente. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava, in relazione alla natura del rapporto intercorso tra il NI AN e la società, che il rapporto stesso era sorto sulla base di una missiva datata 6 febbraio 1991, con la quale il PL conferiva al NI "l'incarico a partire dal 15 febbraio 1990 e per la durata di sei mesi di procacciatori d'affare", al fine di collocare i prodotti(latte e preparazioni varie ricavate dal latte) nella zona di Lecce città e 2 provincia a nord(secondo una cartina topografica allegata alla lettera di incarico). I compensi contrattuali erano fissati nella misura del 5% del valore dei prodotti collocati, con il riconoscimento tuttavia di una integrazione per i primi sei mesi di attività nelle ipotesi di provvigioni inferiori a lire 1.500.000. Pur in mancanza di qualsiasi pattuizione scritta sul punto,risultava, altresì, pacifico tra le parti che l'attività di consegna dei prodotti caseari avveniva con un furgone refrigerato di proprietà del Consorzio e per il quale quest'ultimo sosteneva le spese dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e per riparazioni e manutenzione, mentre erano a carico del NI le sole spese di carburante, olio e filtri. La relazioni ispettiva dell'INAIL aveva poi provveduto a descrivere anche le concrete modalità di svolgimento del rapporto. Sulla base delle copie commissioni dell'agente o del procacciatore d'affari,il magazziniere della LE. NORD società che operava quale agente con- -pdeposito del PL approntava la merce su apposite ни pedane che, con ir montacarichi, poi veniva trasportata vicino al camion di ciascun agente. Questi,a sua volta, la merce già riportata sul bollino "XEcontrollava 3 tentata vendita" e provvedeva, poi, insieme al magazziniere, alla sistemazione dei prodotti caseari nel cabinato del camion. Tale operazione veniva eseguita giornalmente dalle ore 13,30 alle ore 15,30. La mattina successiva intorno alle 6-6,30 ciascun agente prendeva il proprio automezzo ed effettuava il giro dei clienti, consegnando la merce che scaricava con bolla XE, copia della quale consegnava al cliente. Per i clienti che pagavano per contanti l'agente riscuoteva anche i corrispettivi, che versava servendosi dell'apposito modulo - alla LE.NORD, che era incaricata anche della per gli altri clienti. Al rientro riscossione nell'azienda, infine, sulla base del registro DE riepilogativo veniva rilevata la merce venduta. Tali movimenti venivano effettuati dalla LE. NORD con personal computer e trasmessi al Consorzio in Bologna, che provvedeva alla fatturazione dei clienti ed alla rilevazione della produzione ai fini del conteggio delle provvigioni. Nella relazione dell'INAIL si precisava anche che le visite ai clienti della Granarolo che operavano nella zona affidata al NI, venivano effettuate sulla base del cosiddetto "portafoglio clienti" fornito dal Consorzio. L'agente era però autorizzato anche ad acquisire nuovi clienti, salvo approvazione del Consorzio. Nel corso del giudizio erano stati escussi i testi indicati dalle parti, che avevano aggiunto che l'attività ora descritta veniva svolta tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica. A sua volta VI NI aveva riferito che almeno tre ° quattro volte "tale ispettore AL della ditta, presso cui il figlio lavorava, aveva telefonato per avere notizie di AN NI, non essendo quest'ultimo alle ore 6,15-6,30 ancora arrivato al deposito della LE.NORD, sito in Surbo, per iniziare la sua attività giornaliera. Orbene, dal complesso delle modalità di svolgimento del assoggettamento rapporto emergeva un di fatto di al potere direttivo ed Geololaden AN NI organizzativo del PL. Le modalità della prestazione lavorativa erano, infatti, del tutto predeterminate dal beneficiario della prestazione, che forniva i mezzi (camion refrigeranti) per la consegna dei propri prodotti, assegnava al lavoratore il c.d. "portafoglio clienti", inseriva il lavoratore nella propria struttura, vincolandolo a ben precisi orari giornalieri, e non lasciando, in definitiva, alcuna autonomia in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione richiesta. Per andare in contrario avviso e ritenere autonomo il rapporto di lavoro, non valeva, poi, la 5 documentazione esibita dalla società consistente in due dichiarazioni unilaterali : la prima del 2 gennaio 1991, a firma del NI e diretta alla società, con la quale lo stesso NI si era impegnato ad iscriversi al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio entro ( e non oltre) il 30 giugno 1991,ed a fornire copia del certificato attestante il numero di ruolo;
e la seconda del 6 febbraio 1991, diretta al NI, con cui il PL conferiva a quest'ultimo l'incarico di procacciatore d'affari,dettando una sommaria regolamentazione dell'incarico stesso. Detti documenti risultavano, in realtà, diretti a creare una Gurolololen apparente regolamentazione del rapporto in termini di lavoro autonomo, piuttosto che al fine di regolare effettivamente i rapporti, tanto vero che essi non contenevano alcuna indicazione in ordine alla regolamentazione di tutta una serie di reciproci diritti ed obblighi che, in un contratto, effettivamente caratterizzato dall'autonomia del prestatore di lavoro, non possono di certo essere rimessi al bonario 10 soltanto verbale) accordo tra le parti. Per concludere sul punto, sussistevano nella fattispecie in esame tutti gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato per osservare il NI un per percepire orario di lavoro predeterminato, 6 mensilmente una somma non inferiore a lire 1.500.000, To Hesa e per essere pienamente inserito nell'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto privo di una propria struttura imprenditoriale. Nè l'esistenza di margini molto ridotti di iniziativa (ravvisabili nella possibilità di acquisizione di nuovi clienti) poteva di per sè escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, infine, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, affermava che l'infortunio occorso al NI il 2 marzo 1991 era avvenuto in occasione di lavoro e rientrava quindi nella tutela previdenziale di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965. Il NI era deceduto il 2 marzo 1991 alle ore 5,45 circa, in scontro frontale tra conseguenza di uno l'autovettura da lui condotta (con la quale si stava recando dal luogo di sua residenza, in Porto Cesario, all'Agenzia LE.NORD in Surbo per prendere in consegna, come ogni giorno, il camion carico dei prodotti del PL da vendere ai clienti) ed un autocarro che procedeva in senso contrario di marcia. L'incidente mortale, dunque, era avvenuto mentre il NI si recava al luogo di lavoro per non riscontrarsi alcun motivo diverso che ne aveva determinato il percorso. L'ubicazione del luogo di lavoro da raggiungere e 7 l'orario di inizio della giornata lavorativa (ore 6- 6,30) non consentivano al lavoratore di adoperare i mezzi di trasporto pubblico. La necessità, infine, di mettersi in viaggio molto presto al mattino rappresentava per il lavoratore un evidente rischio aggiuntivo, rispetto al rischio generico che incombe su ogni cittadino, a causa della maggiore difficoltà di attenzione e concentrazione che inevitabilmente comporta la guida nelle primissime ore del mattino. Avverso tale sentenza il Consorzio Emiliano Romagnolo Produttori Latte propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. UN Resistono con controricorso De AN AN ved. NI, in proprio e quale rappresentante del minore VI NI, nonchè l'INAIL, che ha spiegato anche ricorso incidentale. Il Consorzio e la De AN hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo va disposto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, perchè proposti ambedue avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la società PL deduce violazione e falsa applicazione 8 degli artt. 1362 e 2094 c.c. e dell'art. 1350 C.C. nonchè insufficiente e contraddittoria omessa, motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare, sostiene la società che il Tribunale ha errato nel non tenere conto, nel procedere alla qualificazione del rapporto, della effettiva volontà delle parti, quale emergeva dalla documentazione esibita e, specificamente, da una dichiarazione dell'impresa (contenente il conferimento dell'incarico di procacciatore d'affare "senza obbligo di acquisire ordinativi" nè di apprestare relazioni ) e da altra quale dichiarazione del lavoratore (con la Guidolden quest'ultimo riferiva di avere ricevuto l'incarico di procacciatore di affari e si obbligava ad iscriversi nel relativo ruolo). Tali documenti risultavano del tutto coerenti con la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo e con le modalità in cui si era svolta l'attività del NI, stante l'assunzione di spese per lo svolgimento di detta attività, la libertà di ricerca di nuova clientela, l'acquisizione della partita IVA da parte del lavoratore, il carattere provvigionale del suo compenso, la durata variabile della prestazione, ed, infine, l'assenza a Lecce di strutture organizzative del Consorzio, autorizzate ad esercitare il potere direttivo e di controllo dell'impresa. 9 Contrariamente poi a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva alcun rilievo che la suddetta documentazione fosse successiva alla instaurazione del rapporto, attesa la regola della libertà di forma che vige in materia di costituzione del rapporto di lavoro autonomo. Principio che spiegava anche perchè non fosse necessaria neanche una completa ed esauriente indicazione dei compiti di fatto assegnati al lavoratore autonomo. Infine il Tribunale aveva affermato, senza dare una adeguata giustificazione e senza che sul punto fosse stata spiegata alcuna prova, che i documenti in oggetto DE configuravano un accordo simulatorio. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione di legge in relazione all'art. 360, primo 3, c.p.c., per errata e falsa applicazione comma, n. degli artt. 2094 e 2222 c.c., ed in ogni caso omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene al riguardo che il Tribunale non aveva in modo corretto valutato il discrimine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, e non aveva per di più considerato che, giusta quanto statuito dai giudici di legittimità, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del direttivo, organizzativo elavoratore al potere 10 disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. 1 Nel caso di specie detti elementi non si il Tribunale espressamenteriscontravano, avendo affermato che la breve durata del rapporto di lavoro non aveva consentito di verificare se vi fosse stato un effettivo potere disciplinare. Sul punto era necessario,invece, dimostrare che il lavoratore fosse, quanto meno astrattamente, sottoposto al potere Gundololen disciplinare del datore di lavoro (anche se non si era potuto riscontrarne l'effettivo esercizio da parte di quest'ultimo), laddove il giudice d'appello aveva invece esplicitamente ammesso di non essere stato in grado nemmeno di verificare se il lavoratore soggiacesse o meno, in via generale ed astratta, a detto potere. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, comma√5, c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale ha attribuito valore ai fini decisori alla circostanza che "tale AL avrebbe telefonato in due occasioni a casa del padre del NI per chiedere conto del lavoratore non ancora giunto al 11 lavoro. Così non si era, però, dato rilievo al fatto che dette telefonate non erano state effettuate dal personale del PL, bensì da un soggetto non qualificato, presumibilmente un dipendente della società LE. NORD. Ed ancora, il giudice d'appello non aveva tenuto conto di una serie di elementi e di fatti considerato significativi, perchè non aveva che a qualsiasi creditore spetta un potere di controllo da parte del dell'obbligazione sull'adempimento debitore;
che nel luogo dove il NI svolgeva la sua attività non vi erano dipendenti del PL, deputati al controllo;
che il NI era libero di ricercare GunSololun nuova clientela con modalità liberamente prescelte;
che era indifferente che il lavoratore svolgesse in prevalenza attività di consegna dei prodotti Cerpl, rilevando esclusivamente le effettive modalità di svolgimento di tale attività; che non rispondeva al vero che il NI fosse tenuto al rispetto di un orario vincolante e predeterminato, risultando che l'orario di inizio dell'attività lavorativa era elastico, mentre non vi era un orario finale di lavoro;
che si era,infine,ingiustamente omesso di considerare che il lavoratore sopportava il rischio economico della propria attività, essendo a suo carico le spese vive(benzina, olio, filtri), mentre il corrispettivo per l'attività 12 resa era stato pattuito sotto forma di dell'andamento delleprovvigioni(risentendo, quindi, vendite). Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge,in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c. per errata e falsa applicazione degli artt. 100,414 e 437 c.p.c. nonchè dell'art. 2697 C.C. Deduce il Consorzio che il Pretore aveva respinto la domanda tesa al riconoscimento dell'infortunio in itinere, sottolineando l'assoluta carenza in ricorso introduttivo di allegazione e prove in ordine agli elementi che consentono di invocare tale fattispecie. DE Inammissibilmente nel ricorso d'appello l'attrice aveva tentato di colmare tale lacuna, allegando per la prima volta nuove circostanza, volte a legittimare l'impiego dell'auto privata da parte del NI (anzi la necessità dell'uso di questa per recarsi al lavoro, stante l'asserita carenza di mezzi pubblici, per tutto il percorso e comunque per le condizioni del servizio "tali da creare disagi al lavoratore"). Il Tribunale aveva quindi, violato il disposto dell'art. 414 c.p.c.,che impone l'allegazione dei fatti al ricorrente in primo grado, con decadenza dal potere di allegarne dei nuovi in appello, vietando nuovi mezzi istruttori, comunque preclusi dall'art. 437 c.p.c.. Il 13 Tribunale aveva violato anche l'art. 2697 c.c., per avere disinvoltamente superato le carenza istruttorie avversarie che costituivano preciso onere da parte della De AN. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per errata e falsa applicazione del testo unico sugli infortuni sul lavoro e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, comma 5, c.p.c.. In primo luogo sostiene che era UI necessario accertare l'assenza di colpa del lavoratore in occasione dell'infortunio, essendo tale presupposto indispensabile per il riconoscimento della prestazione previdenziale. Era,inoltre, necessaria la prova del fatto che l'uso del mezzo privato fosse reso necessario dall'impossibilità di altra ragionevole scelta, non essendo tra l'altro comprensibili gli ulteriori assunti della sentenza impugnata, secondo cui la durata variabile della giornata lavorativa rendeva impossibile l'uso dei mezzi pubblici e secondo cui ancora il mettersi in viaggio molto presto rappresentava per il lavoratore un rischio aggiuntivo rispetto a quello generico che incombe su ogni cittadino che percorre in auto una strada pubblica. Nè vi era, infine, alcuna 14 prova sul percorso seguito al momento dell'incidente dal NI AN.
3. deduceCon il ricorso incidentale 1'INAIL violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione all'art. 360 c.p.c.. Sostiene al riguardo l'Istituto che nella fattispecie è configurabile un rapporto di lavoro autonomo, come tale non rientrante nell'ambito di applicazione della tutela infortunistica, sicchè deve ritenersi errata la decisione del Tribunale che è pervenuto ad una pronunzia di Gurholten condanna dell'Istituto.
4. I primi tre motivi del ricorso principale ed il : ricorso incidentale,da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di problematiche tra loro strettamente connesse e relative alla configurabilità come subordinato del rapporto di lavoro tra il NI ed il Consorzio Emiliano, vanno rigettati perchè infondati. Va premesso che questa Corte ha costantemente statuito che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo 15 logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti per legge (cfr. ex plurimis: Guidoldum Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 1154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Va anche premesso, per quanto attiene più specificamente alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo ° subordinato, che questa stessa Corte ha più volte affermato che, se è vero che ai fini di detta qualificazione non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e che sotto questo profilo va dunque tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, detto elemento non riveste però carattere assorbente, atteso che deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, c.c.) e che, in 16 caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali delle relativi alle caratteristiche e modalità prestazioni, è necessario dare prevalenza ai secondi, dato che le tutele relative al lavoro subordinato, per loro rilievo pubblicistico e costituzionale, non 11 devono essere eluse per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di i 20 esecuzione del rapporto (cfr. in tali sensi Cass. giugno 1997 n. 5520, cui adde in argomento anche Cass. 4 novembre 1997 10824 ed, in epoca meno risalente, n. Cass. 9 giugno 2000 n. 7931, che ribadisce come, ai fini Guidolden della qualificazione del rapporto di lavoro, debba farsi riferimento al concreto atteggiarsi del lavoro stesso ed alle sue specifiche modalità di svolgimento, potendo il richiamo alla iniziale volontà delle parti, cristallizzatasi nella redazione del contratto di lavoro, valere come elemento di valutazione ai fini della identificazione della natura del rapporto solo se ed in quanto le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze). Orbene, il Tribunale di Lecce ha fatto puntuale attuazione di tali principi, evidenziando al riguardo come le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo del NI AN ne attestassero la subordinazione del vincolo contratto con la società, ed 17 in presenza aggiungendo anche in maniera puntuale come, consentitotali effettive modalità, non fosse di attribuire alle missive intercorse tra le parti quel significato in termini di qualificazione del rapporto stesso che il Consorzio intendeva ad esse attribuire. In risultava chiaro che la esibitatale contesto documentazione era unicamente diretta a creare un'apparente regolamentazione del rapporto in termini di lavoro autonomo piuttosto che a riflettere fedelmente l'esatta natura del rapporto instauratosi tra il NI AN ed il Consorzio.
4.1. Ma la sentenza impugnata si sottrae alle censure Gu ddidun contro di essa mosse anche perchè, dopo avere indicato : il discrimine tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo e, cioè, gli elementi di differenza sussistenti tra detti rapporti, ha in maniera esauriente indicato le ragioni che, in applicazione criteri giuridici, inducevano adegli enunciati ritenere nel caso di specie sussistente il rapporto di lavoro subordinato. - -A tale riguardo è bene sottolinearlo nuovamente il Tribunale ha evidenziato che l'assoggettamento del NI al potere direttivo ed organizzativo del Consorzio Emiliano si concretizzava nella predisposizione del c.d. portafoglio clienti (indicazione 18 dei clienti da visitare perchè abituali acquirenti della PL), nell'obbligo di rispettare orari giornalieri ben definiti (nel prelievo della merce, nel rientro in agenzia nel primo pomeriggio per il resoconto delle vendite e degli incassi e per la predisposizione del carico della merce da consegnare il giorno successivo), nella mancanza di qualsiasi struttura imprenditoriale da parte del lavoratore,la cui attività veniva, conseguentemente, ad essere condizionata dai mezzi di proprietà del Consorzio o dallo stesso apprestati (camion refrigerante, deposito della stessa, ecc." Guidololun strumenti di carico e scarico della merce, luoghi di in un parola dalla limitata autonomia in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa. A conforto della natura subordinata del rapporto, il Tribunale ha poi ricordato che il NI percepiva una somma non inferiore a lire 1.500.000 mensile ed era sottoposto ad un potere di controllo da parte della società. Circostanza quest'ultima che correttamente il Tribunale ha ricavato da alcune conversazioni telefoniche intervenute tra il NI VI e tale "AL, la cui iniziativa nel chiedere notizie sul ritardo nell'inizio del lavoro da parte del NI AN è stata fatta risalire, 19 in maniera logica e condivisibile, alla iniziativa del sull'operato Consorzio. E che il controllo del NI fosse continuo e penetrante e, come tale, idoneo a confortare ulteriormente la natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto, si evince anche dalla circostanza, evidenziata dal giudice d'appello, che le operazioni di incasso operate dal NI e l'entità della merce venduta venivano rilevate attraverso il personal computer e portate a conoscenza della società consortile. A fronte di tale esauriente motivazione, il Consorzio Guito Volu ricorrente ha esaminato singolarmente ogni modalità di svolgimento del rapporto lavorativo del NI ed ha evidenziato come ogni singola modalità fosse astrattamente compatibile con la qualificazione in termini di autonomia del rapporto stesso. al riguardo precisato come, per procedere alla Ma va qualificazione del rapporto lavorativo e per accertare la sussistenza dell'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo (assoggettamento necessario per la configurabilità di un rapporto di importi lavoro subordinato), non sono Consentiti un esame separato ed autonomo di ogni singola modalità di 20 svolgimento del rapporto lavorativo ed una analisi distinta dei singoli elementi di prova acquisiti al processo in relazione ad ognuna delle suddette modalità, essendo di contro necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze significative risultanti dall'intero materiale probatorio, per essere la vera natura del rapporto evidenziata compiutamente solo da un esame che coinvolga in una visione unitaria le diverse manifestazioni dell'attività lavorativa spiegata ed i diversi e numerosi elementi in concreto Gailo Value caratterizzanti lo specifico rapporto di cui si controverte, con l'avvertenza ulteriore che la valutazione degli elementi di fatto idonei nel caso concreto a ridurre il rapporto nell'ambito dell'uno o dell'altro degli schemi contrattuali (contratto di lavoro subordinato o contratto di lavoro autonomo) è riservata al giudice di merito, rimanendo censurabile in sede di legittimità solo la violazione non riscontrabile di certo nel caso di specie dei generali ed astratti criteri distintivi.
4.2. Anche il quarto e quinto motivo, che vanno pur essi esaminati congiuntamente per coinvolgere tematiche in ordine agli infortuni sul lavoro tra loro strettamente interdipendenti, vanno rigettati perchè privi di fondamento. 21 Questa Corte ha più volte che, ai sensi statuito 1965 n. 1124, dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la propria abitazione ed il luogo di servizio, postula :a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno seguito ed attività occasionale tra itinerario Guido Volle sia dallavorativa, nel senso che il primo non lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegati alla seconda;
c)la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purchè la distanza tra tali luoghi sia ragionevole(cfr. in tali sensi Cass. 18 aprile 2000 n. 5063; Cass. 23 settembre 1996 n. 8396). Inoltre, i giudici di legittimità hanno anche affermato che, in relazione alle categorie di lavoratori per i quali l'uso dell'autovettura è funzionale al "regolare" e "normale" 22 svolgimento dell'attività lavorativa, è indennizzabile l'infortunio derivante dall'uso della propria personale autovettura 10 da quegli accadimenti che a tale utilizzazione si ricolleghino), sempre che, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avvengono, risultino in concreto connessi al normale svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. in tali sensi Cass. 20 maggio 1998 n. 5047). al di là della intempestiva denunzia dei fatti Orbene - per la configurabilità dell'infortunio in necessari itinere, costituente l'oggetto del quarto motivo del Guido VI LU див ricorso principale - il Tribunale ha fatto corretta principi giuridici innanzi enunciati, applicazione dei allorquando ha messo in evidenza che l'incidente mortale occorso al NI era avvenuto mentre egli si recava al lavoro, e allorquando ha pure precisato che l'ubicazione del luogo di lavoro .da raggiungere, l'orario di inizio della giornata lavorativa (ore 6-6,30) e le necessità dei continui spostamenti non gli consentivano di adoperare i mezzi pubblici di trasporto, come era stato dedotto già nel ricorso al Pretore e non contestato dalla controparte. Anche su questo punto la sentenza impugnata per sorretta da una motivazione congrua, priva risultare di salti logici ed improntata a retti principi giuridici 23 - non è suscettibile, dunque, di alcuna censura in questa sede di legittimità.
5. Ciascuno dei due ricorrenti - e cioè il Consorzio Emiliano Romagnolo Produttori Latte società cooperativa a r.1., quale ricorrente principale e 1'INAIL, quale ricorrente incidentale essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 20.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari difensivi, nonchè l'INAIL al pagamento delle spese, che liquida in lire 20,000 , oltre lire 3.000.000(tremilioni) per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Guido AT NC ES IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Phille I A 0 D 3 S 1 , S 9 . O 9 A T L IL CANCELLIERE T L R : , O A Depositato in Cancelleria A N ' B S L E I L 19 MAG 2001 3 P D I 7 S - D I A 8 oggi,. I - T N I S S 1 G N 1 O O E IL CANCELLIERE P S E A M I I D G A E G A , E O D O T L E R T T T I S A R 24 N I I L E G D L S E E E R O D