Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA LUCCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 481/00 del Giudice di pace di LUCCA, depositata il 28/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2000 NI CI proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Lucca avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Lucca gli aveva inflitto la sanzione amministrativa di L. 484.800 per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. accertata dalla Polizia Municipale di Altopascio.
Al riguardo sosteneva:
- l'inesistenza, la nullità o l'annulabilità dell'atto impugnato perché sottoscritto dal Vice Prefetto Vicario anziché dal Prefetto, come previsto dall'art. 204 C.d.S.;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 204 comma 1 C.d.S. e dell'art. 3 comma 1 della Legge 241/90;
- la mancata contestazione immediata della violazione richiesta dall'art. 201 C.d.S.;
- la mancata presenza "in loco" del personale addetto allo sviluppo ed alla stampa della riproduzione fotografica;
- l'illegittimità dell'utilizzazione del modulo meccanizzato;
- ancora violazione dell'art. 201 comma 1 C.d.S. in quanto nel verbale si fa menzione del conducente del veicolo e non già di esso opponente al quale non avrebbe potuto quindi notificarsi l'eventuale infrazione;
- il mancato rispetto del termine di sessanta giorni entro cui avrebbe dovuto essere notificato l'atto impugnato;
- l'insussistenza della violazione, non essendo stato superato il limite di velocità.
In subordine chiedeva la riduzione della sanzione inflitta. La Prefettura non si costituiva ma compariva con un apposito funzionario producendo la documentazione e chiedendo la riduzione della sanzione.
All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 14/28.12.2000 rigettava il ricorso. Relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto di ricorso per Cassazione, osservava sostanzialmente il giudice di pace che non ricorreva l'obbligo dell'immediata contestazione, essendo risultata impossibile per il tipo di apparecchio utilizzato che permette il rilevamento solo quando il veicolo si trovi già a distanza dal posto di accertamento, senza che al riguardo sia consentito sindacare le modalità operative del servizio di rilevamento, purché la notificazione sia avvenuta nel termine previsto che nel caso in esame è di 180 giorni ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 391/99. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione NI CI, deducendo un unico articolato motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso NI CI denuncia violazione di legge nonché mancanza, insufficienza e contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice di pace abbia ritenuto legittima la mancanza della contestazione immediata senza precisare i motivi che non l'avrebbero consentita e senza peraltro tener conto delle osservazioni espresse in sede di opposizione sulla mancanza di motivazione al riguardo nel provvedimento del Prefetto, del tutto generico.
Il ricorso, articolato in due distinte censure, è infondato. Quanto alla prima, relativa alla mancata contestazione immediata della violazione, si osserva che anche in relazione all'eccesso di velocità, rilevato con apparecchio autovelox, vale il principio generale, codificato negli artt. 200 e 201 C.d.S., della necessità della contestazione immediata quando essa sia possibile e dell'effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatola in caso di violazione di detta previsione.
Il Reg. di Esec. allo stesso C.d.S. (art. 384) si è fatto carico però di indicare, sia pure in linea di massima, le ipotesi in cui una tale possibilità debba ritenersi esclusa, prevedendo così dei temperamenti allorché la situazione obiettiva non consenta il rispetto del richiamato art. 200.
Nell'ambito di tale disposizione regolamentare e con specifico riferimento alla fattispecie in esame di eccesso di velocità, si è distinta l'ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo avanti alla postazione dei vigili accertatori da quella invece in cui tale accertamento è consentito solo dopo il transito.
Nel primo caso la contestazione deve essere immediata, a meno che non derivino dal fermo situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione ovvero l'organizzazione del servizio, in relazione della disponibilità del personale, non la consenta, purché la presenza di una di tali circostanze risulti dal verbale e senza però che il giudice possa sindacare le modalità organizzative degli accertatori in quanto in tal caso invaderebbe illegittimamente la sfera del suo potere discrezionale attraverso una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della Pubblica Amministrazione.
Nel secondo caso, e cioè allorché l'apparecchio consenta il rilevamento solo dopo il transito, deve ritenersi sempre consentita invece la contestazione successiva ai sensi della lett. e) del richiamato art. 384 del Reg. Esec. al C.d.S. che prevede tale ipotesi fra le altre in cui "di massima" è considerata materialmente impossibile la contestazione immediata.
L'impugnata sentenza si è uniformata a tali principi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, avendo accertato l'impossibilità nel caso in esame della contestazione immediata in presenza di un apparecchio che permetteva, come risultava dal verbale, il rilevamento della velocità quando il veicolo si trovava già a distanza ed avendo correttamente affermato che rimane precluso al giudice sindacare il tipo di apparecchio utilizzato, traducendosi diversamente un tale sindacato in un'inammissibile ingerenza nella sfera discrezionale della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la seconda censura, relativa all'omessa considerazione da parte del giudice di merito della dedotta mancanza di motivazione nel provvedimento del Prefetto sulle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata, si osserva che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
Conseguentemente non hanno rilievo gli eventuali vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione connessi al fatto che l'autorità amministrativa intimante non abbia, o non abbia adeguatamente, valutato le deduzioni difensive formulate in quella sede (Cass. 4588/01; Cass. 5885/97).
Eventualmente la loro inadeguata o mancata valutazione da parte del giudice potrebbe essere oggetto di censura in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Ma, come si è notato, la sentenza impugnata è al riguardo corretta e puntuale.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004