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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
AT AN, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2554/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2841/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 16 e pubblicata il 30/03/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza ha notificato al sig. Ricorrente_1, esercente l'attività d'impresa nel settore delle costruzioni edilizie, a seguito di indagini bancarie, in applicazione dell'art. 39 comma 1 lett d) del d.p.r. 600/1973 e dell'art.54 d.p.r. 633/1972, l'avviso di accertamento n. T9501B503346/2013 per l'anno
2008 e ha rettificato il reddito complessivo dichiarato da euro 45.247,00 in euro 383.874,00, recuperando euro 145.747,00 a tiolo di Irpef, euro 4.741,00 a titolo di Addizionale regionale, euro 4.801,00 a titolo di addizione comunale, euro 12.407,00 a titolo di Irap, euro 61.724,00 a titolo di iva, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Avverso l'avviso il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, la sentenza n. 2841/16/16 pronunciata il 14 marzo 2016 e depositata il 30 marzo 2016, lo rigettava, con condanna alle spese di lite in misura pari ad euro 2.000,00,
Il sig. Ricorrente _1 proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n.2006/02/2017 depositata il 10 maggio 2017, lo respingeva, con condanna alle spese di lite di euro 2.500,00.
Il contribuente presentava ricorso in cassazione indicando quattro motivi e la Suprema Corte, con decisione n.758/2024 pronunciata dalla Sez. Tributaria il 21 novembre 2023 e depositata il 9 gennaio 2024, accoglieva il primo, il terzo ed in parte il quarto motivo di ricorso, ritenuto infondato il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per la determinazione delle spese di legittimità.,
Il contribuente ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte per ottenere l'annullamento totale della pretesa impositiva, mentre l'ufficio ha chiesto di respingere il ricorso di controparte e confermare in toto la pretesa fiscale accertata o in subordine, in via conciliativa, rideterminare gli importi dovuti nella misura di euro
61.209,00 per Iva, euro 12.306,00 per Irap, euro 131.738,00 per Irpef, euro 4.285,00 per Addizionale
Regionale, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha rinviato la vertenza al giudice d'appello affinché verificasse, con il dovuto rigore analitico, la documentazione fornita dalla Parte a supporto dei correlativi versamenti bancari e valutasse l'incidenza percentuale dei costi, disconoscendo invece il richiesto scorporo dell'iva.
Il maggiore reddito d'impresa accertato di 383.874 era costituito per €. 308.622 da accrediti dei diversi conti correnti intestati al contribuente di cui il sig. Ricorrente_1 non aveva fornito, secondo l'ufficio, idonea giustificazione e per €. 30.000 da un conto corrente cointestato con i signori Nominativo_1 e
Nominativo 2 in cui risultava un accredito di €. 190.014,29, di cui non risultava giustificazione per €. 90.000, con la conseguente attribuzione al contribuente della quota parte di 1/3.
Come disposto nell'ordinanza di rinvio, questa Corte ha preceduto all'esame delle giustificazioni fornite dal contribuente, da cui è emerso quanto segue:
-per quanto riguarda l'importo di 30.000 che l'ufficio ha addebitato al sig. Ricorrente_1, si ritengono valide le giustificazioni ed i documenti prodotti in primo grado. Risulta, infatti, che l'importo di €.90.000 è riferito ad un prestito effettuato dall'agente immobiliare per estinguere il mutuo acceso sull'immobile oggetto della compravendita e che, come dimostrato dai bonifici successivi, è stato restituito conclusa l'operazione.
Lo stesso ufficio, pur precisando che l'indicazione è solo ai fini conciliativi, ammette la detrazione di tale importo.
-Ugualmente, deve essere ammesso l'importo di euro 2.575,78, relativo ad un assegno riguardante il rimborso della cauzione di euro 2.575,78 rilasciata a suo tempo dal ricorrente per partecipare all'assegnazione ad una gara di appalto. La giustificazione del contribuente appare credibile, come lo stesso ufficio, sia pure in un'ottica conciliativa, ammette.
- in merito ai versamenti di 114.400 ricevuti in più tranche nel 2008, il contribuente ha dichiarato che si tratta dei pagamenti effettuati dalla Società Società _1 S.r.l. a saldo della fattura n. 22 del 10 dicembre
2007, ma il sig. Ricorrente_1 non solo non ha dimostrato che la citata fattura sia stata indicata tra i ricavi dell'anno 2007 producendo copia dei registri contabili, ma soprattutto quali siano gli esatti movimenti bancari registrati nel 2008 corrispondenti a tale somma, ovvero a quali tra gli accrediti indicati nell'avviso di accertamento si riferiscano i pagamenti effettuati dalla società Società_1 S.r.l.
Al di là della semplice asserzione che l'importo indicato nella fattura è stato incassato nel 2008 in diverse tranche, alcune in contanti ed altre tramite assegno, non viene specificato in maniera puntuale in riferimento a quali accrediti contestati dall'ufficio si riferiscono i supposti versamenti della società Società_1
S.r.l.
Con giurisprudenza costante, in materia d'accertamento delle imposte sui redditi, infatti, la Suprema Corte ha affermato che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente ex art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa - non è sufficiente una prova generica, circa ipotetiche distinte causali, dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni( vedasi, per ultima, Ordinanza n. 24812 dell'8 settembre 2025).
Pertanto, l'addebito di €. 114.000 deve essere confermato.
Per quanto riguarda la valutazione di maggiori costi, che nell'ordinanza di rinvio la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere considerati in relazione ai maggiori ricavi accertati, il contribuente, al di là di generiche affermazioni, non ha fornito nessun elemento che consentisse una valutazione di questa Corte per una loro, sia pure induttiva, determinazione.
Questa Corte, tento conto della dichiarazione presentata dal contribuente, del fatto che sicuramente almeno parte dei maggiori ricavi sono riferibili a costi già dichiarati, ritiene che la detrazione dei costi possa essere determinata nella misura del 20% dei maggiori ricavi accertati in €. 351.700, per un importo pari ad €. 70.340.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza di primo grado, si determina il reddito d'impresa per l'anno 2008 in €. 280.960, con conseguente ricalcolo da parte dell'ufficio delle imposte e delle sanzioni. Considerata la parziale soccombenza dell'Ufficio, le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a seguito del rinvio della Suprema Corte, in riforma della sentenza di primo grado, determina il reddito d'impresa in €. 280.960, con conseguente ricalcolo da parte dell'Ufficio delle imposte e delle sanzioni. Spese di lite determinate complessivamente per i gradi di giudizio in €. 15.000, a carico del contribuente nella misura di 2/3 per un importo pari ad €. 10.000, oltre al 15% per spese generali
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
AT AN, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2554/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2841/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 16 e pubblicata il 30/03/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501B503346/2013 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza ha notificato al sig. Ricorrente_1, esercente l'attività d'impresa nel settore delle costruzioni edilizie, a seguito di indagini bancarie, in applicazione dell'art. 39 comma 1 lett d) del d.p.r. 600/1973 e dell'art.54 d.p.r. 633/1972, l'avviso di accertamento n. T9501B503346/2013 per l'anno
2008 e ha rettificato il reddito complessivo dichiarato da euro 45.247,00 in euro 383.874,00, recuperando euro 145.747,00 a tiolo di Irpef, euro 4.741,00 a titolo di Addizionale regionale, euro 4.801,00 a titolo di addizione comunale, euro 12.407,00 a titolo di Irap, euro 61.724,00 a titolo di iva, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Avverso l'avviso il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, la sentenza n. 2841/16/16 pronunciata il 14 marzo 2016 e depositata il 30 marzo 2016, lo rigettava, con condanna alle spese di lite in misura pari ad euro 2.000,00,
Il sig. Ricorrente _1 proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n.2006/02/2017 depositata il 10 maggio 2017, lo respingeva, con condanna alle spese di lite di euro 2.500,00.
Il contribuente presentava ricorso in cassazione indicando quattro motivi e la Suprema Corte, con decisione n.758/2024 pronunciata dalla Sez. Tributaria il 21 novembre 2023 e depositata il 9 gennaio 2024, accoglieva il primo, il terzo ed in parte il quarto motivo di ricorso, ritenuto infondato il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per la determinazione delle spese di legittimità.,
Il contribuente ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte per ottenere l'annullamento totale della pretesa impositiva, mentre l'ufficio ha chiesto di respingere il ricorso di controparte e confermare in toto la pretesa fiscale accertata o in subordine, in via conciliativa, rideterminare gli importi dovuti nella misura di euro
61.209,00 per Iva, euro 12.306,00 per Irap, euro 131.738,00 per Irpef, euro 4.285,00 per Addizionale
Regionale, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha rinviato la vertenza al giudice d'appello affinché verificasse, con il dovuto rigore analitico, la documentazione fornita dalla Parte a supporto dei correlativi versamenti bancari e valutasse l'incidenza percentuale dei costi, disconoscendo invece il richiesto scorporo dell'iva.
Il maggiore reddito d'impresa accertato di 383.874 era costituito per €. 308.622 da accrediti dei diversi conti correnti intestati al contribuente di cui il sig. Ricorrente_1 non aveva fornito, secondo l'ufficio, idonea giustificazione e per €. 30.000 da un conto corrente cointestato con i signori Nominativo_1 e
Nominativo 2 in cui risultava un accredito di €. 190.014,29, di cui non risultava giustificazione per €. 90.000, con la conseguente attribuzione al contribuente della quota parte di 1/3.
Come disposto nell'ordinanza di rinvio, questa Corte ha preceduto all'esame delle giustificazioni fornite dal contribuente, da cui è emerso quanto segue:
-per quanto riguarda l'importo di 30.000 che l'ufficio ha addebitato al sig. Ricorrente_1, si ritengono valide le giustificazioni ed i documenti prodotti in primo grado. Risulta, infatti, che l'importo di €.90.000 è riferito ad un prestito effettuato dall'agente immobiliare per estinguere il mutuo acceso sull'immobile oggetto della compravendita e che, come dimostrato dai bonifici successivi, è stato restituito conclusa l'operazione.
Lo stesso ufficio, pur precisando che l'indicazione è solo ai fini conciliativi, ammette la detrazione di tale importo.
-Ugualmente, deve essere ammesso l'importo di euro 2.575,78, relativo ad un assegno riguardante il rimborso della cauzione di euro 2.575,78 rilasciata a suo tempo dal ricorrente per partecipare all'assegnazione ad una gara di appalto. La giustificazione del contribuente appare credibile, come lo stesso ufficio, sia pure in un'ottica conciliativa, ammette.
- in merito ai versamenti di 114.400 ricevuti in più tranche nel 2008, il contribuente ha dichiarato che si tratta dei pagamenti effettuati dalla Società Società _1 S.r.l. a saldo della fattura n. 22 del 10 dicembre
2007, ma il sig. Ricorrente_1 non solo non ha dimostrato che la citata fattura sia stata indicata tra i ricavi dell'anno 2007 producendo copia dei registri contabili, ma soprattutto quali siano gli esatti movimenti bancari registrati nel 2008 corrispondenti a tale somma, ovvero a quali tra gli accrediti indicati nell'avviso di accertamento si riferiscano i pagamenti effettuati dalla società Società_1 S.r.l.
Al di là della semplice asserzione che l'importo indicato nella fattura è stato incassato nel 2008 in diverse tranche, alcune in contanti ed altre tramite assegno, non viene specificato in maniera puntuale in riferimento a quali accrediti contestati dall'ufficio si riferiscono i supposti versamenti della società Società_1
S.r.l.
Con giurisprudenza costante, in materia d'accertamento delle imposte sui redditi, infatti, la Suprema Corte ha affermato che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente ex art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa - non è sufficiente una prova generica, circa ipotetiche distinte causali, dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni( vedasi, per ultima, Ordinanza n. 24812 dell'8 settembre 2025).
Pertanto, l'addebito di €. 114.000 deve essere confermato.
Per quanto riguarda la valutazione di maggiori costi, che nell'ordinanza di rinvio la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere considerati in relazione ai maggiori ricavi accertati, il contribuente, al di là di generiche affermazioni, non ha fornito nessun elemento che consentisse una valutazione di questa Corte per una loro, sia pure induttiva, determinazione.
Questa Corte, tento conto della dichiarazione presentata dal contribuente, del fatto che sicuramente almeno parte dei maggiori ricavi sono riferibili a costi già dichiarati, ritiene che la detrazione dei costi possa essere determinata nella misura del 20% dei maggiori ricavi accertati in €. 351.700, per un importo pari ad €. 70.340.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza di primo grado, si determina il reddito d'impresa per l'anno 2008 in €. 280.960, con conseguente ricalcolo da parte dell'ufficio delle imposte e delle sanzioni. Considerata la parziale soccombenza dell'Ufficio, le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a seguito del rinvio della Suprema Corte, in riforma della sentenza di primo grado, determina il reddito d'impresa in €. 280.960, con conseguente ricalcolo da parte dell'Ufficio delle imposte e delle sanzioni. Spese di lite determinate complessivamente per i gradi di giudizio in €. 15.000, a carico del contribuente nella misura di 2/3 per un importo pari ad €. 10.000, oltre al 15% per spese generali