Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17627 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
LA COR E7627/02 A REGISTRAZIONE E BOLLO 2121.1991, N.374REPUBBLICA POOLO ALIANO UPREMA DI CASSAZIONE zadisentenzadi equità SEZIONE TERZA CIVILE giudice pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22472/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 41478 DURANTE Consigliere Dott. Bruno FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 10/10/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: AM NA, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'avv. Luigi Rispoli, giusta de- lega in atti;
- ricorrente
contro
AM CO;
- intimata avverso la sentenza del Giudice di pace di Portici, n. 1879/98 del 5- 7 ottobre 1998 (R.G. 2236/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Mario 1 1941 Fincochiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricor- so. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 23 maggio 1998 AM CO conveni - va in giudizio, innanzi al giudice di pace di Portici, la propria sorella AM NA. Premesso di essere comproprietaria con terzi, tra cui la convenuta, in ragione di 3/24, di un capannone industriale in Napoli - Barra, via Martucci condotto in locazione da certa PRIDA s.r.l. per un canone annuo di lire dodici milioni e che il Servizio riscossione tri- buti, concessionario di Napoli, aveva notificato a essa concludente una cartella di pagamento per la complessi- va somma di lire 7.812.300, pretesa a titolo di ILOR e IRPEF per l'anno 1987 sulla base di un mod. 740/588 in- viato all'Ufficio delle imposte apocrifo e non veritie- ro e per il quale pendeva, in sede penale, giudizio di falso], l'attrice chiedeva che l'adito giudice, accer- tato che l'obbligazione posta a carico della convenuta era pari a lire 976.537 (pari ai 3/24mi della somma di lire 7.812.300 portata dalla cartella esattoriale), 2 condannasse la convenuta al pagamento di tale importo oltre interessi dalla data delle richiesta. Svoltasi, in contumacia della parte convenuta, la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 5 - 7 perottobre 1998 accoglieva la domanda, condannando, l'effetto, AM NA al pagamento in favore di DAMIA- NO CO della somma di lire 976.537, oltre inte- ressi dalla domanda al soddisfo. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 24 settembre 1999, ha proposto ricorso, con atto 22 no- vembre 1999, AM NA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva il giudice di pace di Portici, dichiarata «valida l'obbligazione del- la signora AM NA, per la propria quota parte, al pagamento della cartella esattoriale n. 44000258>>> ha condannato AM NA al pagamento della somma di lire 976.537 (corrispondente ai 3/24 della somma di lire 7.812.300), oltre interessi dalla data della do- manda al soddisfo, a favore di AM CO, che ne ha fatto anticipazione». Il giudice a quo ha motivato la propria pronunzia le seguenti considerazioni: la domanda attorea con fondata e merita accoglimento». 3 Ed invero - si precisa al riguardo dalla docu-- mentazione prodotta (certificazione catastale, cartella esattoriale, copia dichiarazione IRPEF anno 1997, quie- tanza di pagamento della somma di lire 9.002.000) è ri- sultato effettivamente dovuto il rimborso delle somme richieste, perché anticipate dalla parte attorea per conto della sig.ra AM NA di lire 976.537, corri- spondenti ai 3/24 della somma versata per effetto del dell'IRPEF e dell'ILOR 1987, oltretardivo pagamento interessi a far data dalla richiesta>>>.
2. La ricorrente censura la trascritta pronunzia denunziando «violazione di legge, difetto di motivazio- ne, illogicità, carenza di legittimazione passiva».
3. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Premesso che la sentenza ora impugnata è sta- ta resa dal giudice di pace secondo equità, in
contro
- versia il cui valore non eccede lire due milioni di lire (art. 113, comma 2, c.p.c.), si osserva che le SS.UU, risolvendo un contrasto giurisprudenziale mani- festatosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è < formativa» o «sostitutiva», non «correttiva» od «inte- grativa», sono pervenute alla conclusione che il ricor- so per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal 4 giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché risponden- te ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di violazione di legge, attinente al- la decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpreta- zione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., sez. un.. 15 ottobre 1999 n. 716). Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice. Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2105; Cass. 19 aprile 2000 n. 5131; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269; Cass. 14 novembre 2000 n. 14745; Cass. 11 dicembre 2000 n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001 n. 494; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290; Cass. 14 marzo 2001 n. 3673. Conclusivamente il ricorso per cassazione avverso del giudice di pace in cause di valore la decisione inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione 5 di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa ° una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale o comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000 n. 4592). Pacifico quanto precede, atteso che nella specie si e denunzia la violazione di norme tributarie (per avere il giudicante, si assume, confuso le imposte dirette con quelle indirette e per avere lo stesso disapplicato o malamente interpretato l'art. 23, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e non, quindi, di una norma CO- stituzionale o comunitaria di rango superiore alle leg- gi ordinarie, è palese la inammissibilità, come antici- pato, della deduzione. Non avendo, infatti, il giudice a quo reso la pro- pria pronunzia in applicazione delle norme tributarie o di altre disposizioni contenute in altre leggi ordina- 6 rie è evidente da un lato, che lo stesso non può essere incorso nelle denunziate violazioni, dall'altro, che è irrilevante- ai fini che ora interessano che il giu- dicante abbia fatto applicazione di un principio equi- tativo non coincidente con le norme che parte ricorren- te indica nel proprio ricorso. 3. 2. Quanto ancora, alla denunziata «insufficienza motivazione addotta a sostegno della decisione della gravata, manifestandosi un (') obiettiva carenza nell' esplicitazione del criterio logico che pretenderebbe di giustificare la scelta effettuata» si osserva che me assolutamente pacifico presso una più che consolida- ta giurisprudenza di questa Corte regolatrice - da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la di- -fesa di parte ricorrente la sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ri- corso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o CO- munque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). 7 Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001 n. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000 n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.), come ora prospetta parte ricor- rente. Pacifico quanto precede si osserva, altresì, che nella specie il giudicante - ponendo a fondamento della conclusione raggiunta, una serie di documenti idonei а dimostrare l'assunto di parte ricorrente ha, seppur 8 succintamente, esposto le ragioni della pronunzia adot- tata, senza incorrere in insanabili contraddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001 n. 6385; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820). Manifestamente infondate, pertanto, si palesano le considerazioni svolte in ricorso che tendono, tutte, sostanzialmente, da un lato, a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa e, pertanto, sono inammissibili perché involgono questioni di fatto pre- cluse in sede di legittimità dall'altro, a sottoli- inadeguata motivazione della sen- neare una presunta, tenza impugnata da parte del giudice di pace, cioè a dedurre una censura non consentita in caso di ricorso per cassazione avversO sentenze di equità del giudice di pace, come sopra dimostrato (oltre le pronunzie ri- cordate, cfr., altresì, cfr. Cass., sez. un., 15 otto- bre 1999 n. 716). 3. 3. Quanto, ancora, alla deduzione secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto presente la carenza di legittimazione passiva della attuale ricorrente, in or- dine alla domanda proposta da controparte, si osserva, in limine, che malamente si invoca, al riguardo, la violazione delle regole in tema di legittimazione ad agire. 9 Come noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione (Cass. 9 maggio 2000 n. 5877), una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049). La legittimazione ad agire consiste, in particola- re, nella titolarità del potere e del dovere - rispet- tivamente per la legittimazione attiva e per quella di promuovere o subire un giudizio in ordinepassiva - al rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. 14 giu- gno 1999 n. 5878; Cass. 14 marzo 2001 n. 3732), secondo la prospettazione offerta dall'attore (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13467), indipendentemente dalla effettiva tito- larità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049, cit.; Cass. 6 marzo 2000 n. 2517; Cass. 22 novembre 2000 n. 15080; Cass. 17 maggio 2001 m. 6766). -Diversa dalla legittimazione passiva la quale at- tiene alla verifica, secondo la prospettazione della parte attrice, della regolarità formale del contraddit- torio è l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, la quale attiene al merito della controversia e il cui difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (Cass. 17 10 maggio 2000 n. 6420; Cass. 3 dicembre 1999 n. 13467; Cass. 9 maggio 2000 n. 5877; Cass. 13 maggio 2000 n. 6160). Pacifico quanto sopra si Osserva che nella specie la ricorrente allorché deduce di non essere legittima- ta, passivamente, rispetto alla domanda avversaria, non prospetta una questione di legittimazione in senso stretto come tale rilevabile anche d'ufficio e per- tanto deducibile anche in sede di legittimità e in sede di ricorso avverso sentenza secondo equità del giudice di pace - ma un problema di merito (non essere essa concludente tenuta al pagamento della somma corrisposta a titolo di IRPEF e ILOR dalla controparte), che doveva essere prospettato innanzi al giudice di pace e che inammissibilmente è stato dedotto, per la prima volta, in questa sede di legittimità.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Nessun provvedimento deve adottarsi quanto alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non avendo la intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
11 - - nulla sulle spese di lite di questo giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il (IST.NE GIUDICE DI PACE) giorno 10 ottobre 2002. il Consigliere relatore est. Melte fren il Presidente Gavan IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATE IN N ERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 12