Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
L'inottemperanza all'ordine dato da un agente della polizia municipale di rimuovere l'autovettura parcheggiata che intralcia la circolazione stradale, determinando una situazione di pericolo, configura la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/01/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI LO - Consigliere - N. 105
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 28813/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
AB ER LO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica in data 27/3/2003 con la quale era stato condannato alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Anna Maria De Sandro ha chiesto Annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Rilevato che il difensore Avv. Maurizio Mani ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
L'imputato veniva tratto a giudizio per non aver ottemperato all'ordine dato da un agente di Polizia Municipale di spostare l'auto parcheggiata perché intralciava lo scorrimento del traffico. L'ordine risultava dato oralmente e mentre l'agente riferiva di aver fatto presente all'imputato i motivi dello stesso e cioè quelli di garantire la sicurezza della circolazione stradale, invece l'imputato, suffragato da alcuni testi, lo negava. Il giudice di primo grado rilevava che la deposizione dell'agente appariva del tutto attendibile e che era evidente la ragione per cui era stato dato l'ordine e cioè che il luogo in cui il parcheggio era avvenuto intralciava la libera circolazione dei veicoli. Riteneva poi interessate le deposizioni dei testi che avevano ritenuto privo di motivazione l'ordine, adducendo anche di essere stati autorizzati a parcheggiare in quel luogo.
Contro la sentenza presentava ricorso l'imputato deducendo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva riconosciuto l'attendibilità della deposizione dei testi a favore dell'imputato ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui si era ritenuto esistente il reato di cui all'art. 650 c.p.p. mentre invece nei fatti vi era solo una violazione alle norme del codice della strada e quindi doveva escludersi il reato trovando già la violazione la sua sanzione in altro provvedimento anche se di natura amministrativa.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. In relazione al primo dei motivi deve rilevarsi come si tratti di rivalutazione degli elementi probatori posti alla base della decisione in quanto la sentenza impugnata sul punto ha motivato con argomentazioni prive di censurabilità sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà della motivazione.
In relazione al secondo dei motivi deve segnalarsi come da un lato il garantire la sicurezza della circolazione stradale rientra tra i motivi di ordine pubblico e di sicurezza per i quali può essere impartito un ordine ai sensi dell'art. 650 c.p. e comunque che l'ordine di rimozione dell'auto è cosa diversa dal divieto di sosta sanzionato dal codice della strada e quindi l'inottemperanza all'ordine di rimozione, che viene emesso per l'urgenza di provvedere in una situazione di pericolo, costituisce contravvenzione all'art. 650 c.p. (Sez. 1^ 4/2/94 n. 1311, Rv. 197251).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004