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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4866/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035044789000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della RI ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20.05.2026, depositato il 19.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 29520240035044789000, notificata il 21.03.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 229,88, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2010-2011-2012.
Nella cartella si menziona, quale atto previamente notificato, l'intimazione di pagamento n. 300762 del
29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Motivi di ricorso:
1. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 22.12.2025 si è costituita ATO allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1. Fattura 2013043896 emessa per saldo TIA 2010, senza prova di notifica;
2. Fattura 201309214 emessa per saldo TIA 2011, senza prova di notifica;
3. Fattura 2017041747 emessa per saldo TIA 2012, con la prova della notifica in data 27.12.2017;
4. Intimazione 016868 emessa per saldo TIA 2010 e 2011, con la prova della notifica in data 24.12.2016;
5. Intimazione 300762 emessa per il saldo TIA 2010-saldo TIA 2011-saldo TIA 2012, con la prova della notifica in data 15.10.2019.
Parte ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Trattasi di tributo locale sottoposto pacificamente a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.. Alla stregua di quanto depositato dall'ATO consta che:
- per l'anno 2010 (saldo), il primo atto notificato è l'intimazione 016868, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2011 (saldo), il primo atto notificato è l'intimazione 016868, a prescrizione non ancora decorsa.
La prescrizione è stata successivamente interrotta anche dalla notifica dell'intimazione 300762. Dalla notifica di tale atto e fino alla notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine prescrizionale, dovendosi tenere conto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale, ed in particolare dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, comb. disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
- per l'anno 2012 (saldo), il primo atto notificato è la fattura 2017041747, a prescrizione non ancora decorsa. La prescrizione è stata successivamente interrotta anche dalla notifica dell'intimazione 300762.
Dalla notifica di tale atto e fino alla notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine prescrizionale per le motivazioni esposte per l'anno 2011 che precede.
Le spese si compensano, stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di saldo TIA anno 2010;
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4866/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035044789000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della RI ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20.05.2026, depositato il 19.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 29520240035044789000, notificata il 21.03.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 229,88, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2010-2011-2012.
Nella cartella si menziona, quale atto previamente notificato, l'intimazione di pagamento n. 300762 del
29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Motivi di ricorso:
1. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 22.12.2025 si è costituita ATO allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1. Fattura 2013043896 emessa per saldo TIA 2010, senza prova di notifica;
2. Fattura 201309214 emessa per saldo TIA 2011, senza prova di notifica;
3. Fattura 2017041747 emessa per saldo TIA 2012, con la prova della notifica in data 27.12.2017;
4. Intimazione 016868 emessa per saldo TIA 2010 e 2011, con la prova della notifica in data 24.12.2016;
5. Intimazione 300762 emessa per il saldo TIA 2010-saldo TIA 2011-saldo TIA 2012, con la prova della notifica in data 15.10.2019.
Parte ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Trattasi di tributo locale sottoposto pacificamente a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.. Alla stregua di quanto depositato dall'ATO consta che:
- per l'anno 2010 (saldo), il primo atto notificato è l'intimazione 016868, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2011 (saldo), il primo atto notificato è l'intimazione 016868, a prescrizione non ancora decorsa.
La prescrizione è stata successivamente interrotta anche dalla notifica dell'intimazione 300762. Dalla notifica di tale atto e fino alla notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine prescrizionale, dovendosi tenere conto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale, ed in particolare dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, comb. disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
- per l'anno 2012 (saldo), il primo atto notificato è la fattura 2017041747, a prescrizione non ancora decorsa. La prescrizione è stata successivamente interrotta anche dalla notifica dell'intimazione 300762.
Dalla notifica di tale atto e fino alla notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine prescrizionale per le motivazioni esposte per l'anno 2011 che precede.
Le spese si compensano, stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di saldo TIA anno 2010;
Rigetta nel resto.
Spese compensate.