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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1486 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di :
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ed estensore
Perito Adriano Paoletti Esperto
Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486 / 2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
(p. iva. Parte_1
), in persona del Presidente (c.f. ), P.IVA_1 CP_1 C.F._1
nonché del Direttore (c.f. , Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti (giusta Determinazione Dirigenziale
d'incarico n. 79/2024 del 23/5/2024 e Delibera del Consiglio dell'Ente n. 14 del
28/3/2024), dall'avv. PIACENZA MAURIZIO (c.f. ), da ritenersi C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.:
Email_1
RICORRENTE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE contro
in proprio e quale titolare della omonima azienda agricola (c.f. CP_3
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._4
MELLANO MADDALENA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), corso Roma n. 20;
RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE con l'intervento di
(p. iva. – c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. SCISCIOT MASSIMO (c.f. ), da ritenersi C.F._6
elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.: egione.piemonte.it; Emai_2 Email_3
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 e, in particolare:
- Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
= eccepita l'inammissibilità della memoria in data 30/12/2024 di controparte;
- respingere le istanze istruttorie tutte formulate dal resistente in quanto CP_3
irrilevanti e, comunque, inammissibili;
- relativamente alla domanda riconvenzionale del resistente di accertare CP_3
e dichiarare il diritto del medesimo al rinnovo del contratto a trattativa diretta ex art. 22
L. n. 11/1971, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo o, in subordine e salvo gravame, l'improponibilità della domanda, o comunque
2 – in ulteriore gradato subordine e sempre salvo gravame – respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- respingere tutte le altre domande riconvenzionali e tutte le eccezioni e difese formulate dal resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- accogliere in toto le conclusioni del ricorso introduttivo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 28/06/2012, con
l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge
203 del 03/05/1982, con il quale l'Ente di Controparte_5
( , ora , ha Controparte_6 Parte_1
concesso in affitto a al quale è poi subentrato il figlio Parte_2
qui convenuto, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari CP_3
25.71.85 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare il convenuto in proprio e quale CP_3
titolare della propria azienda agricola ditta individuale, all'immediato rilascio a favore del ricorrente Ente di delle Protette del dei suddetti terreni Pt_1 Pt_1 Pt_1
agricoli, liberi e sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
3 = ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., Controparte_4
dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto in proprio e quale CP_3
titolare della propria azienda agricola ditta individuale, al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità d'occupazione Parte_1
per i predetti terreni, nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 16.875,00 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n.
150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed
IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Salvis iuribus.
Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione.
Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per
l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata
(pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025”;
- Parte resistente: come da comparsa di costituzione e, quindi: “Voglia il Tribunale di
Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni diversa domanda, richiesta, istanza
o deduzione, e segnatamente la domanda di rilascio del fondo oggetto di causa, previa l'istruttoria dedotta e deducenda, previa autorizzazione del resistente alla chiamata di terzo ex art. 106 e 420 c.p.c. in persona di , titolare della omonima azienda agricola, corrente in Parte_3
4 Cavour, via Sant'Anna n. 1, quale giovane imprenditore aggiudicatario definitivo del nuovo affitto ex art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/01 in esito al sorteggio effettuato in data
4.4.2024, cui è comune la causa in relazione alle di seguito svolte domande riconvenzionali di accertamento del diritto di prelazione e delle connesse e consequenziali domande, in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione ex art. 4 e 5 Legge 20.3.1895 n.
2248 All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina
Dirigenziale n. 37/23 e degli atti esecutivi - il diritto del resistente , nella CP_3
sua qualità di affittuario del podere 2A in forza del contratto 28.6.12, scaduto in data
11/11/2023, e di lavoratore manuale della terra e coltivatore diretto, al rinnovo del contratto di affitto a trattativa privata ai sensi dell'articolo 22 Legge 11/1971 al canone
a base di asta, come da richiesta in data 2.3.2023, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
2. accertare e dichiarare - previa disapplicazione della nota 8.6.23 prot. 2371 - che il resistente , nella sua qualità di affittuario del podere 2A in forza del CP_3
contratto 28.6.12 scaduto in data 11/11/2023, è in ogni caso titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 4bis Legge 203/1982 al canone a base di asta in forza dell'art.
6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L.
50/2022 conv. L. 91/2022;
3. per l'effetto, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_3
Pa legittimamente esercitato il diritto di prelazione per il nuovo affitto del Podere con nota in data 29.6.2023 inviata in data 4.7.2023, offrendosi di pagare il canone a base di asta di € 16.875;
4. per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'Ente ricorrente alla stipula del Pa contratto di affitto avente ad oggetto il podere al canone a base d'asta di € 16.875, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n. 112/24 del
10.7.2024 per la durata di anni 10;
5 In subordine e/o alternativa,
5. dato atto che l'Ente ricorrente, nonostante l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione al canone a base di asta di cui alla nota 29.6/4.7.2023, in violazione dell'art.
4bis Legge 203/1982, con Determina Dirigenziale n. 112/24 del 10.7.2024 ha disposto
l'aggiudicazione definitiva del Podere 2A in favore di , giovane Parte_3 imprenditore agricolo manifestante l'interesse all'affitto ai sensi dell'art. 6 comma 4bis
D.Lgs. 228/2001, al canone a base d'asta, vale a dire a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle proposte al resistente con nota 8.6.2023;
6. accertare e dichiarare che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario
con le proprie manifestazioni di interesse all'affitto ex art. 6 D.Lgs. Parte_3
228/01 secondo lo schema contrattuale di cui all'allegato C) dell'avviso di gara;
7. accertare e dichiarare che il resistente ha esercitato il diritto di CP_3 prelazione di cui all'art. 4bis comma 4 L. 203/1982 con nota in data 28.8.24, trasmessa in data 12.9.24, debitamente comunicata a e all'Ente per Parte_3
conoscenza, offrendosi di pagare il canone a base di asta, alle medesime condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione definitiva n. 112/24;
8. per l'effetto accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente CP_3
nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario/affittuario , con Parte_3
effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10.7.2024;
9. conseguentemente, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_3 legittimamente proseguito nella conduzione del fondo di cui al Podere 2A per l'annata agraria 2023/24, versando anche il canone a base di asta e che ha titolo a proseguire nella conduzione del medesimo fondo sino alla scadenza del rapporto contrattuale cui è subentrato o che verrà stipulato per effetto della esercitata prelazione;
10. per l'effetto respingere la domanda di rilascio dei terreni ed ogni altra domanda attorea, vuoi per indennizzo da occupazione, prima d'ora pagato, che per maggiori danni, insussistenti;
6 11. con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi giudiziali, nonchè dei compensi per l'assistenza in sede di tentativo di conciliazione che si quantificano in € 460,00 oltre accessori di Legge”;
- Parte intervenuta: come da atto di intervento e, quindi: “accogliere null' altro che le medesime conclusioni del ricorrente in via principale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2024, preceduto da infruttuoso tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011, l' Parte_1
(di seguito, – in qualità di gestore, per conto della (in
[...] CP_7 Controparte_4 forza di D.G.R. del 22.3.2010), dei terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in
Comune di Revello (CN) a contorno dell'Abbazia di Staffarda – ha convenuto in giudizio
, in proprio e in qualità di titolare della propria azienda agricola, chiedendo CP_3 la condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc.
Staffarda (podere 2A) – meglio descritti alla pag. 2 (e nelle conclusioni sopra riportate), di estensione pari a circa 67,50 giornate piemontesi – per “finita affittanza” nonché al pagamento dell'indennità d'occupazione per i citati terreni, oltre “al risarcimento del maggior danno” per “importo complessivo pari quantomeno” ad € 16.875,00 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo, il tutto oltre al rimborso dei costi di assistenza legale per il tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011, pari ad € 583,65 (€ 460,00, oltre
C.P.A 4% ed IVA 22%).
In particolare, a supporto dell'azione, ha esposto che: CP_7
- l'originario contratto d'affitto a coltivatore diretto stipulato (in deroga ex art. 45 L. n.
203/1982) in data 28.6.2012 è venuto a naturale scadenza in data 11.11.2023, senza necessità di disdetta;
- a tale data, non vi è stata (neppure a fronte di diffida) la spontanea liberazione dei fondi da parte del resistente, il quale tuttora li occupa, senza titolo;
7 - i predetti terreni agricoli – stante il mancato rituale esercizio da parte del sig. CP_3
del diritto di prelazione agraria ex art. 4 bis della L. 203/1982 e s.m.i. – sono stati assegnati a nuovo affittuario in esito alla procedura comparativa ad evidenza pubblica indetta nell'anno 2023, in previsione della scadenza contrattuale (non essendo tuttavia ancora stato stipulato il contratto d'affitto con il nuovo avente diritto in ragione della perdurante occupazione del fondo stesso da parte dell'affittuario scaduto);
- che parte resistente ha trasmesso somma (corrispondente ad acconto sul canone a base d'asta) mediante assegno circolare, assegno che è stato incassato dalla ricorrente solo titolo di indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 del Codice Civile e dell'art. 24 del Reg. n. 7 del 23 novembre 2015 e s.m.i., salvo l'eventuale Controparte_4 conguaglio da calcolarsi al momento dell'effettivo rilascio dei terreni.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 23.9.2024, si
è costituito in giudizio , non contestando l'intervenuta scadenza del CP_3
contratto di affitto agrario per cui è causa ma eccependo di occupare legittimamente i fondi oggetto della domanda, cd. “Podere 2A”, in quanto titolare del diritto di prelazione al nuovo affitto ex art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001 (come da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2- bis, D.L. 50/2022 conv. In L. 91/2022), da esercitarsi (ed effettivamente così esercitato in data 29.6.2023-4.7.2023, nonché nuovamente con nota 28.8.2024 inviata a mezzo p.e.c. all'aggiudicatario e, per conoscenza, ad in data 12.9.2024) – non già alle condizioni CP_7
comunicate da al convenuto, nella nota prot. 002371 del 8.6.2023, ai fini CP_7 dell'esercizio del diritto di prelazione (ovvero al canone di Euro 40.110,00, corrispondente alla migliore offerta al rialzo pervenuta) ma “al canone a base di asta”
(Euro 16.875,00), tenuto conto delle offerte di nuovo affitto pervenute entro l'11.11.2023 da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 – offerte peraltro già presenti alla data del 8.6.2023 e non comunicate – nonché della qualifica di giovane imprenditore infraquarantennale ricoperta anche dallo stesso resistente.
8 Sulla scorta di tali argomenti, ha chiesto – previa autorizzazione alla CP_3
chiamata di ex artt. 106 e 420 c.c. quale giovane imprenditore Parte_3
aggiudicatario definitivo del nuovo affitto (istanza successivamente rinunciata in sede di udienza ex art. 420 c.p.c.) – il rigetto della domanda di rilascio ex adverso proposta e, in via riconvenzionale, l'accertamento – previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 L. 2248/1865
All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina Dirigenziale
n. 37/23 e degli atti esecutivi – del proprio diritto al rinnovo del contratto di affitto al canone a base d'asta nonché l'accertamento – previa disapplicazione della nota prot.
002371 del 8.6.2023 – del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D. Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del
29.6.2023 inviata il 4.7.2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto “avente ad oggetto il podere 2A al canone a base d'asta di
€ 16.875, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n.
112/24 del 10.7.2024 per la durata di anni 10” ovvero – in subordine e/o alternativa – accertare che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario ( Parte_3
) con la propria manifestazione di interesse all'affitto e, per l'effetto, considerato
[...]
l'esercizio del diritto di prelazione con nota trasmessa il 12.9.2024 comunicata al predetto aggiudicatario, “accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente CP_3
nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario/affittuario , con Parte_3 effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10.7.2024”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.9.2024, si è costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la Controparte_4 evidenziando di far “valere uno specifico interesse inscindibilmente connesso e dipendente alla posizione fatta valere da ovverosia il diritto del CP_8
proprietario di escludere dal godimento del medesimo colui che non Controparte_4
vanta alcun diritto ex lege previsto sulla res litigiosa, in quanto “occupante sine titulo”,
9 come l'odierno resistente” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta) e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_7
A fronte della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta (accompagnata da rituale istanza di differimento della prima udienza) e dell'intervento della con CP_4 decreto del 27.9.2024, l'udienza di comparizione originariamente fissata è stata differita ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c. come inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 193/1983, assegnando a parte ricorrente ed a parte convenuta termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memoria.
All'udienza del 10 gennaio 2025, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria depositata da parte convenuta in data 30.12.2024 in quanto contenente repliche alla propria memoria del 19.12.2024, avente ad oggetto difese rispetto alla formulata domanda riconvenzionale (rispetto alla quale ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_7 in favore del giudice amministrativo o, in subordine, l'improponibilità per mancato previo svolgimento del tentativo di conciliazione ex art. art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 o comunque, in ulteriore gradato subordine, l'infondatezza nel merito).
Con ordinanza del 14.1.2025, il Collegio ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 4.4.2025.
All'udienza di discussione, le parti hanno precisato le proprie discussioni e discusso sinteticamente la causa;
all'esito, il Tribunale ha rinviato per le repliche e per la lettura del dispositivo all'udienza del 6.6.2025.
Pertanto, discussa la causa, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Rito
1. Preliminarmente, in rito e con specifico riferimento all'eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla difesa parte resistente in data 30.12.2024 proposta da va evidenziato che la stessa effettivamente risulta inammissibile nelle CP_7
parte in cui contiene repliche alle difese svolte dalla nella memoria del 19.12.2024. CP_7
10 1.1. Ed infatti, diversamente da quest'ultima, giustificata dall'esigenza della ricorrente di potersi difendere anche in ordine alla formulata domanda riconvenzionale (posto che rispetto a quest'ultima l'originario attore assume la veste di convenuto e, pertanto, diventa titolare degli stessi poteri, oneri e preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto;
talché lo stesso attore ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva, da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c., di contenuto identico a quello stabilito dall'art. 416 c.p.c.: v. sul punto Corte Cost. sentenza n. 13 del
1977), la prima deve ritenersi autorizzata unicamente per replicare alla costituzione dell'interveniente volontario, secondo il disposto dell'art. 419 c.p.c. come inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 193/1983.
1.2. In ogni caso l'eccezione non appare dirimente ai fini della decisione della controversia.
Rilascio dei fondi – Esercizio del diritto di prelazione
2. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata.
2.1. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo la ricorrente prodotto copia del contratto registrato, stipulato in data 28.6.2012 con
[...]
(in cui è successivamente subentrato, a seguito di cessione di ramo d'azienda, Parte_2
a far data dall'08/05/2023, ; v. all. doc. 24 , prevedente canone CP_3 CP_7
annuale di Euro 12.487,50 e scadenza alla data del 10.11.2021 con possibilità di proroga per ulteriori due anni e, quindi, con definitiva scadenza all'11.11.2023 (all. doc. 4 . CP_7
2.2. Parimenti incontroversa è l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto –
a fronte della suddetta proroga biennale – alla data dell'11.11.2023.
3. La difesa di parte resistente – inclusa la domanda formulata in via riconvenzionale
– è incentrata, di fatto, su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza
(e sul ritenuto avvenuto esercizio) di un diritto di prelazione al “canone a base d'asta”.
Un siffatto diritto non si reputa configurabile.
4. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie.
11 4.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza.
Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore” (grassetto aggiunto).
4.2. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata proprio la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico.
4.3. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
4.4. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base
12 indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi” (grassetto aggiunto).
4.5. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147) che – proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione – riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n.
5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291).
4.6. Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982.
4.7. Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio
1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da
C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689, grassetto aggiunto).
5. Nella specie, è fondamentale evidenziare che, come pacifico tra le parti e comprovato per tabulas, – conformemente a quanto disposto, in sede di indizione CP_7 della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (ove, per l'appunto,
è espressamente riconosciuto il diritto di prelazione agraria in favore dell'affittuario
13 uscente: cfr. avviso di procedura sub doc. 8 produzione – abbia messo l'affittuario CP_7
uscente nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta (Euro 40.110,00), nella indetta gara a rialzo, entro il termine dei 90 giorni dalla naturale scadenza contrattuale (v. nota prot. 002371 del 8.6.2023) e che, tuttavia, il resistente abbia replicato a detta comunicazione con missiva trasmessa in data 4.7.2023 (doc. 8 ) pretendendo di esercitare il diritto di prelazione Parte_5 al canone a base d'asta (Euro 16.875,00), anche in ragione della sua incontestata qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
6. Sostiene, tuttavia, parte resistente che nel non comunicare “le offerte CP_7 ricevute extra gara da parte di giovani imprenditori interessati all'affitto del podere 2A al canone a base di asta, che alla data del 8.6.2023 era già 4 (tra cui quella di
[...]
)” e nel ritenere non correttamente esercitato il diritto di prelazione, dando corso CP_3
alla procedura ad evidenza pubblica – conclusasi con aggiudicazione del fondo non già al miglior offerente di cui alla espletata gara al rialzo (e dunque, non già alle condizioni economiche oggetto di denuntiatio) ma, come imposto dal dettato normativo, in favore di giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra i manifestanti interesse ex art. 6 D. Lgs.
228/2001 entro la scadenza contrattuale dell'11.11.2023, tra cui anche lo stesso
[...]
, al “canone a base d'asta” – avrebbe violato il combinato disposto di cui all'art. CP_3
6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli (in specie già presenti al momento della comunicazione della “migliore offerta”), la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta e che, quindi, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa.
7. D'altronde, solo se intese come involgenti, quale petitum sostanziale, la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, le difese svolte (anche sub specie di domanda riconvenzionale) consentono di ritenere integrato il requisito della proponibilità della domanda riconvenzionale, essendo già state formulate dal convenuto in sede di tentativo
14 di conciliazione (cfr. verbale sub doc. 22 produzione e possono ritenersi rientrare CP_7
nella giurisdizione ordinaria (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 21450/2018; Cass. civ. Sez. Un. n.
11592/2019, che richiama, a sua volta, Cass. civ. Sez. Un. n. 3163/1981), dovendosi piuttosto ritenere avulse dalla competenza di questo Tribunale le diverse questioni, prospettate dal resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da CP_7
(“L'opzione dell'Ente per la procedura ad evidenza pubblica aperta con offerte economiche al rialzo è stata frutto di una scelta errata. e non Pt_1 Controparte_4
dovevano procedere alla gara, come da motivate richieste del resistente in data 2/3/2023
e 3/4/2023, ma dovevano procedere a trattativa privata per l'affitto del podere al canone
a base di asta ex art. 22 L. 11/1971”: v. pag. 12 comparsa di costituzione).
8. Tanto chiarito, il Collegio non reputa condivisibile l'interpretazione del diritto di prelazione fornita da parte resistente, poiché frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della “prelazione agraria” e della “preferenza per i giovani imprenditori agricoli”, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche, non conciliabili nel senso preteso dall'odierno convenuto.
8.1. In primo luogo, non può sottacersi come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n.
228/2001) legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs.
228/2001 (introdotto nel 2013), connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
15 8.2. Inoltre, non può non sottolinearsi l'inconciliabilità della tesi del resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, prevedente presupposti e tempistiche nettamente differenti. In particolare, ai sensi dell'art. 4 bis L. 203/1982, il concedente deve comunicare con raccomandata al conduttore le “offerte” ricevute almeno
“novanta giorni prima della scadenza del contratto” (ovvero, in specie, cessando il contratto l'11/11/2023, entro il 13/8/2023) e il conduttore ha diritto di prelazione se,
“entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione, “offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva
“manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la “scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” – in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L.
203/1982 – di assegnare a questi ultimi i terrenial canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.3. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione (previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati) con canone “a base d'asta”.
8.4. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore – il quale, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ben ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani
16 imprenditori – non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto (secondo cui “L'Ente avrebbe semplicemente dovuto:/ - ricevuta la manifestazione di interesse 3.4.2023 e di altri 3 giovani, soprassedere alla CP_3
gara fino al 11.11.2023;/ - attendere eventuali ulteriori manifestazioni di interesse fino all'11.11.2023;/ - ergo comunicare le offerte ricevute all'affittuario uscente (vale a dire le 13 manifestazioni di interesse, tutte al canone a base di asta),/ - indicare l'offerta di affitto al canone a base di asta come l'offerta su cui esercitare la prelazione per il nuovo affitto, assegnando al destinatario i 45 gg di legge per offrire “condizioni uguali”;/ - il tutto sospendendo prima e revocando poi la gara al rialzo, e financo il sorteggio tra i più giovani manifestanti l'interesse, procedendo al sorteggio tra essi solo nel caso di rinuncia alla prelazione”: v. pag. 15 comparsa di costituzione) al fine ultimo di cumulare i benefici connessi alla qualità di affittuario uscente titolare del diritto di prelazione con le prerogative riconosciute, in via eccezionale, ai giovani imprenditori agricoli.
9. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria.
10. D'altronde, comunicando egli stesso una manifestazione di interesse in qualità di giovane imprenditore e partecipando all'estrazione a sorte, lo stesso ha CP_3
tenuto una condotta comprovante la piena consapevolezza della diversità degli istituti e dei relativi presupposti applicativi, non potendo quindi dolersi, nella presente sede, di non aver potuto spuntare un prezzo più vantaggioso, avendo piuttosto – omettendo di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto di tempestiva denuntiatio – volontariamente assunto il rischio di non risultare, all'esito della procedura, aggiudicatario dell'affitto dei terreni per cui è causa, stante l'alea connessa alla modalità di selezione tra i giovani imprenditori imposta dal Legislatore (estrazione a sorte).
17 11. Ne discende, altresì, l'irrilevanza e l'infondatezza delle ulteriori difese svolte dal resistente, sub specie di domande riconvenzionali subordinate e/o alternative – ivi inclusa la pretesa di subentrare nel “contratto concluso” (allo stato, ancora inesistente) in virtù del rimedio descritto dal quarto comma dell'art. 4/bis L. 203/1982 in forza della nota del
28.8.2024 – essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dal resistente.
12. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario uscente-odierno resistente, non avendo più quest'ultimo alcun titolo legittimante l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia ed assorbita ogni ulteriore questione prospettata, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, per converso rigettando le domande riconvenzionali formulate da parte resistente.
13. Pertanto, parte convenuta va condannata al rilascio dei fondi per cui è causa
(meglio indicati in dispositivo) liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, la liberazione dovrà avvenire non già immediatamente (come richiesto da ma entro e non oltre San Martino 2025 CP_7
(11.11.2025).
Danno da occupazione sine titulo – Maggior danno
14. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi (Podere 2A) da parte dell'odierno convenuto a far data dal
12.11.2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile.
14.1. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (“il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”). Infatti, “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui,
18 il danno del proprietario usurpato è "in re ipsa", raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” ( cfr. Cass. civ. n. 7692/01; Cass. civ. n. 13630/01).
14.2. Ebbene, rilevata l'assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da (commisurante il predetto danno in importo pari al canone annuo a base CP_7
d'asta) ed anzi l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad Euro 16.875,00.
14.3. Talché, considerato che ha dato atto, nelle proprie conclusioni, “che parte CP_7
convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria
2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025”, dev'essere CP_3
condannato al pagamento unicamente di ulteriori Euro 8.437,50, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa dovuta fino alla data fissata per il rilascio (11/11/2025).
14.4. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo (già liquidato all'attualità), tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna (immediatamente esecutiva) disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione.
15. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di
“risarcimento del maggior danno” (riferimento improprio vertendosi in tema di debito di valore e non già di valuta), stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni
19 svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e su richiesta del Collegio (v. udienza del 6.6.2025).
Spese
16. Tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese di lite, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando tra le parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessato per finita locazione alla data dall'11 novembre 2023, il contratto di affitto agrario per cui è causa, avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così Controparte_4
identificati al Catasto Terreni:
2) condanna parte resistente a rilasciare i fondi innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose, entro la data dell'11 novembre 2025;
3) condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 8.437,50 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
4) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente afferente al maggior danno;
5) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
20 6) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza completa di motivazione.
Cuneo, 06/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Giusy Ciampa
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di :
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ed estensore
Perito Adriano Paoletti Esperto
Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486 / 2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
(p. iva. Parte_1
), in persona del Presidente (c.f. ), P.IVA_1 CP_1 C.F._1
nonché del Direttore (c.f. , Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti (giusta Determinazione Dirigenziale
d'incarico n. 79/2024 del 23/5/2024 e Delibera del Consiglio dell'Ente n. 14 del
28/3/2024), dall'avv. PIACENZA MAURIZIO (c.f. ), da ritenersi C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.:
Email_1
RICORRENTE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE contro
in proprio e quale titolare della omonima azienda agricola (c.f. CP_3
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._4
MELLANO MADDALENA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), corso Roma n. 20;
RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE con l'intervento di
(p. iva. – c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. SCISCIOT MASSIMO (c.f. ), da ritenersi C.F._6
elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.: egione.piemonte.it; Emai_2 Email_3
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 e, in particolare:
- Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
= eccepita l'inammissibilità della memoria in data 30/12/2024 di controparte;
- respingere le istanze istruttorie tutte formulate dal resistente in quanto CP_3
irrilevanti e, comunque, inammissibili;
- relativamente alla domanda riconvenzionale del resistente di accertare CP_3
e dichiarare il diritto del medesimo al rinnovo del contratto a trattativa diretta ex art. 22
L. n. 11/1971, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo o, in subordine e salvo gravame, l'improponibilità della domanda, o comunque
2 – in ulteriore gradato subordine e sempre salvo gravame – respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- respingere tutte le altre domande riconvenzionali e tutte le eccezioni e difese formulate dal resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- accogliere in toto le conclusioni del ricorso introduttivo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 28/06/2012, con
l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge
203 del 03/05/1982, con il quale l'Ente di Controparte_5
( , ora , ha Controparte_6 Parte_1
concesso in affitto a al quale è poi subentrato il figlio Parte_2
qui convenuto, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari CP_3
25.71.85 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare il convenuto in proprio e quale CP_3
titolare della propria azienda agricola ditta individuale, all'immediato rilascio a favore del ricorrente Ente di delle Protette del dei suddetti terreni Pt_1 Pt_1 Pt_1
agricoli, liberi e sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
3 = ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., Controparte_4
dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto in proprio e quale CP_3
titolare della propria azienda agricola ditta individuale, al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità d'occupazione Parte_1
per i predetti terreni, nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 16.875,00 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n.
150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed
IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Salvis iuribus.
Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione.
Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per
l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata
(pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025”;
- Parte resistente: come da comparsa di costituzione e, quindi: “Voglia il Tribunale di
Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni diversa domanda, richiesta, istanza
o deduzione, e segnatamente la domanda di rilascio del fondo oggetto di causa, previa l'istruttoria dedotta e deducenda, previa autorizzazione del resistente alla chiamata di terzo ex art. 106 e 420 c.p.c. in persona di , titolare della omonima azienda agricola, corrente in Parte_3
4 Cavour, via Sant'Anna n. 1, quale giovane imprenditore aggiudicatario definitivo del nuovo affitto ex art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/01 in esito al sorteggio effettuato in data
4.4.2024, cui è comune la causa in relazione alle di seguito svolte domande riconvenzionali di accertamento del diritto di prelazione e delle connesse e consequenziali domande, in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione ex art. 4 e 5 Legge 20.3.1895 n.
2248 All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina
Dirigenziale n. 37/23 e degli atti esecutivi - il diritto del resistente , nella CP_3
sua qualità di affittuario del podere 2A in forza del contratto 28.6.12, scaduto in data
11/11/2023, e di lavoratore manuale della terra e coltivatore diretto, al rinnovo del contratto di affitto a trattativa privata ai sensi dell'articolo 22 Legge 11/1971 al canone
a base di asta, come da richiesta in data 2.3.2023, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
2. accertare e dichiarare - previa disapplicazione della nota 8.6.23 prot. 2371 - che il resistente , nella sua qualità di affittuario del podere 2A in forza del CP_3
contratto 28.6.12 scaduto in data 11/11/2023, è in ogni caso titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 4bis Legge 203/1982 al canone a base di asta in forza dell'art.
6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L.
50/2022 conv. L. 91/2022;
3. per l'effetto, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_3
Pa legittimamente esercitato il diritto di prelazione per il nuovo affitto del Podere con nota in data 29.6.2023 inviata in data 4.7.2023, offrendosi di pagare il canone a base di asta di € 16.875;
4. per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'Ente ricorrente alla stipula del Pa contratto di affitto avente ad oggetto il podere al canone a base d'asta di € 16.875, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n. 112/24 del
10.7.2024 per la durata di anni 10;
5 In subordine e/o alternativa,
5. dato atto che l'Ente ricorrente, nonostante l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione al canone a base di asta di cui alla nota 29.6/4.7.2023, in violazione dell'art.
4bis Legge 203/1982, con Determina Dirigenziale n. 112/24 del 10.7.2024 ha disposto
l'aggiudicazione definitiva del Podere 2A in favore di , giovane Parte_3 imprenditore agricolo manifestante l'interesse all'affitto ai sensi dell'art. 6 comma 4bis
D.Lgs. 228/2001, al canone a base d'asta, vale a dire a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle proposte al resistente con nota 8.6.2023;
6. accertare e dichiarare che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario
con le proprie manifestazioni di interesse all'affitto ex art. 6 D.Lgs. Parte_3
228/01 secondo lo schema contrattuale di cui all'allegato C) dell'avviso di gara;
7. accertare e dichiarare che il resistente ha esercitato il diritto di CP_3 prelazione di cui all'art. 4bis comma 4 L. 203/1982 con nota in data 28.8.24, trasmessa in data 12.9.24, debitamente comunicata a e all'Ente per Parte_3
conoscenza, offrendosi di pagare il canone a base di asta, alle medesime condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione definitiva n. 112/24;
8. per l'effetto accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente CP_3
nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario/affittuario , con Parte_3
effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10.7.2024;
9. conseguentemente, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_3 legittimamente proseguito nella conduzione del fondo di cui al Podere 2A per l'annata agraria 2023/24, versando anche il canone a base di asta e che ha titolo a proseguire nella conduzione del medesimo fondo sino alla scadenza del rapporto contrattuale cui è subentrato o che verrà stipulato per effetto della esercitata prelazione;
10. per l'effetto respingere la domanda di rilascio dei terreni ed ogni altra domanda attorea, vuoi per indennizzo da occupazione, prima d'ora pagato, che per maggiori danni, insussistenti;
6 11. con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi giudiziali, nonchè dei compensi per l'assistenza in sede di tentativo di conciliazione che si quantificano in € 460,00 oltre accessori di Legge”;
- Parte intervenuta: come da atto di intervento e, quindi: “accogliere null' altro che le medesime conclusioni del ricorrente in via principale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2024, preceduto da infruttuoso tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011, l' Parte_1
(di seguito, – in qualità di gestore, per conto della (in
[...] CP_7 Controparte_4 forza di D.G.R. del 22.3.2010), dei terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in
Comune di Revello (CN) a contorno dell'Abbazia di Staffarda – ha convenuto in giudizio
, in proprio e in qualità di titolare della propria azienda agricola, chiedendo CP_3 la condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc.
Staffarda (podere 2A) – meglio descritti alla pag. 2 (e nelle conclusioni sopra riportate), di estensione pari a circa 67,50 giornate piemontesi – per “finita affittanza” nonché al pagamento dell'indennità d'occupazione per i citati terreni, oltre “al risarcimento del maggior danno” per “importo complessivo pari quantomeno” ad € 16.875,00 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo, il tutto oltre al rimborso dei costi di assistenza legale per il tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011, pari ad € 583,65 (€ 460,00, oltre
C.P.A 4% ed IVA 22%).
In particolare, a supporto dell'azione, ha esposto che: CP_7
- l'originario contratto d'affitto a coltivatore diretto stipulato (in deroga ex art. 45 L. n.
203/1982) in data 28.6.2012 è venuto a naturale scadenza in data 11.11.2023, senza necessità di disdetta;
- a tale data, non vi è stata (neppure a fronte di diffida) la spontanea liberazione dei fondi da parte del resistente, il quale tuttora li occupa, senza titolo;
7 - i predetti terreni agricoli – stante il mancato rituale esercizio da parte del sig. CP_3
del diritto di prelazione agraria ex art. 4 bis della L. 203/1982 e s.m.i. – sono stati assegnati a nuovo affittuario in esito alla procedura comparativa ad evidenza pubblica indetta nell'anno 2023, in previsione della scadenza contrattuale (non essendo tuttavia ancora stato stipulato il contratto d'affitto con il nuovo avente diritto in ragione della perdurante occupazione del fondo stesso da parte dell'affittuario scaduto);
- che parte resistente ha trasmesso somma (corrispondente ad acconto sul canone a base d'asta) mediante assegno circolare, assegno che è stato incassato dalla ricorrente solo titolo di indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 del Codice Civile e dell'art. 24 del Reg. n. 7 del 23 novembre 2015 e s.m.i., salvo l'eventuale Controparte_4 conguaglio da calcolarsi al momento dell'effettivo rilascio dei terreni.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 23.9.2024, si
è costituito in giudizio , non contestando l'intervenuta scadenza del CP_3
contratto di affitto agrario per cui è causa ma eccependo di occupare legittimamente i fondi oggetto della domanda, cd. “Podere 2A”, in quanto titolare del diritto di prelazione al nuovo affitto ex art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001 (come da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2- bis, D.L. 50/2022 conv. In L. 91/2022), da esercitarsi (ed effettivamente così esercitato in data 29.6.2023-4.7.2023, nonché nuovamente con nota 28.8.2024 inviata a mezzo p.e.c. all'aggiudicatario e, per conoscenza, ad in data 12.9.2024) – non già alle condizioni CP_7
comunicate da al convenuto, nella nota prot. 002371 del 8.6.2023, ai fini CP_7 dell'esercizio del diritto di prelazione (ovvero al canone di Euro 40.110,00, corrispondente alla migliore offerta al rialzo pervenuta) ma “al canone a base di asta”
(Euro 16.875,00), tenuto conto delle offerte di nuovo affitto pervenute entro l'11.11.2023 da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 – offerte peraltro già presenti alla data del 8.6.2023 e non comunicate – nonché della qualifica di giovane imprenditore infraquarantennale ricoperta anche dallo stesso resistente.
8 Sulla scorta di tali argomenti, ha chiesto – previa autorizzazione alla CP_3
chiamata di ex artt. 106 e 420 c.c. quale giovane imprenditore Parte_3
aggiudicatario definitivo del nuovo affitto (istanza successivamente rinunciata in sede di udienza ex art. 420 c.p.c.) – il rigetto della domanda di rilascio ex adverso proposta e, in via riconvenzionale, l'accertamento – previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 L. 2248/1865
All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina Dirigenziale
n. 37/23 e degli atti esecutivi – del proprio diritto al rinnovo del contratto di affitto al canone a base d'asta nonché l'accertamento – previa disapplicazione della nota prot.
002371 del 8.6.2023 – del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D. Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del
29.6.2023 inviata il 4.7.2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto “avente ad oggetto il podere 2A al canone a base d'asta di
€ 16.875, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n.
112/24 del 10.7.2024 per la durata di anni 10” ovvero – in subordine e/o alternativa – accertare che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario ( Parte_3
) con la propria manifestazione di interesse all'affitto e, per l'effetto, considerato
[...]
l'esercizio del diritto di prelazione con nota trasmessa il 12.9.2024 comunicata al predetto aggiudicatario, “accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente CP_3
nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario/affittuario , con Parte_3 effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10.7.2024”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.9.2024, si è costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la Controparte_4 evidenziando di far “valere uno specifico interesse inscindibilmente connesso e dipendente alla posizione fatta valere da ovverosia il diritto del CP_8
proprietario di escludere dal godimento del medesimo colui che non Controparte_4
vanta alcun diritto ex lege previsto sulla res litigiosa, in quanto “occupante sine titulo”,
9 come l'odierno resistente” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta) e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_7
A fronte della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta (accompagnata da rituale istanza di differimento della prima udienza) e dell'intervento della con CP_4 decreto del 27.9.2024, l'udienza di comparizione originariamente fissata è stata differita ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c. come inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 193/1983, assegnando a parte ricorrente ed a parte convenuta termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memoria.
All'udienza del 10 gennaio 2025, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria depositata da parte convenuta in data 30.12.2024 in quanto contenente repliche alla propria memoria del 19.12.2024, avente ad oggetto difese rispetto alla formulata domanda riconvenzionale (rispetto alla quale ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_7 in favore del giudice amministrativo o, in subordine, l'improponibilità per mancato previo svolgimento del tentativo di conciliazione ex art. art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 o comunque, in ulteriore gradato subordine, l'infondatezza nel merito).
Con ordinanza del 14.1.2025, il Collegio ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 4.4.2025.
All'udienza di discussione, le parti hanno precisato le proprie discussioni e discusso sinteticamente la causa;
all'esito, il Tribunale ha rinviato per le repliche e per la lettura del dispositivo all'udienza del 6.6.2025.
Pertanto, discussa la causa, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Rito
1. Preliminarmente, in rito e con specifico riferimento all'eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla difesa parte resistente in data 30.12.2024 proposta da va evidenziato che la stessa effettivamente risulta inammissibile nelle CP_7
parte in cui contiene repliche alle difese svolte dalla nella memoria del 19.12.2024. CP_7
10 1.1. Ed infatti, diversamente da quest'ultima, giustificata dall'esigenza della ricorrente di potersi difendere anche in ordine alla formulata domanda riconvenzionale (posto che rispetto a quest'ultima l'originario attore assume la veste di convenuto e, pertanto, diventa titolare degli stessi poteri, oneri e preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto;
talché lo stesso attore ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva, da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c., di contenuto identico a quello stabilito dall'art. 416 c.p.c.: v. sul punto Corte Cost. sentenza n. 13 del
1977), la prima deve ritenersi autorizzata unicamente per replicare alla costituzione dell'interveniente volontario, secondo il disposto dell'art. 419 c.p.c. come inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 193/1983.
1.2. In ogni caso l'eccezione non appare dirimente ai fini della decisione della controversia.
Rilascio dei fondi – Esercizio del diritto di prelazione
2. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata.
2.1. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo la ricorrente prodotto copia del contratto registrato, stipulato in data 28.6.2012 con
[...]
(in cui è successivamente subentrato, a seguito di cessione di ramo d'azienda, Parte_2
a far data dall'08/05/2023, ; v. all. doc. 24 , prevedente canone CP_3 CP_7
annuale di Euro 12.487,50 e scadenza alla data del 10.11.2021 con possibilità di proroga per ulteriori due anni e, quindi, con definitiva scadenza all'11.11.2023 (all. doc. 4 . CP_7
2.2. Parimenti incontroversa è l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto –
a fronte della suddetta proroga biennale – alla data dell'11.11.2023.
3. La difesa di parte resistente – inclusa la domanda formulata in via riconvenzionale
– è incentrata, di fatto, su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza
(e sul ritenuto avvenuto esercizio) di un diritto di prelazione al “canone a base d'asta”.
Un siffatto diritto non si reputa configurabile.
4. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie.
11 4.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza.
Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore” (grassetto aggiunto).
4.2. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata proprio la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico.
4.3. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
4.4. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base
12 indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi” (grassetto aggiunto).
4.5. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147) che – proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione – riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n.
5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291).
4.6. Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982.
4.7. Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio
1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da
C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689, grassetto aggiunto).
5. Nella specie, è fondamentale evidenziare che, come pacifico tra le parti e comprovato per tabulas, – conformemente a quanto disposto, in sede di indizione CP_7 della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (ove, per l'appunto,
è espressamente riconosciuto il diritto di prelazione agraria in favore dell'affittuario
13 uscente: cfr. avviso di procedura sub doc. 8 produzione – abbia messo l'affittuario CP_7
uscente nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta (Euro 40.110,00), nella indetta gara a rialzo, entro il termine dei 90 giorni dalla naturale scadenza contrattuale (v. nota prot. 002371 del 8.6.2023) e che, tuttavia, il resistente abbia replicato a detta comunicazione con missiva trasmessa in data 4.7.2023 (doc. 8 ) pretendendo di esercitare il diritto di prelazione Parte_5 al canone a base d'asta (Euro 16.875,00), anche in ragione della sua incontestata qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
6. Sostiene, tuttavia, parte resistente che nel non comunicare “le offerte CP_7 ricevute extra gara da parte di giovani imprenditori interessati all'affitto del podere 2A al canone a base di asta, che alla data del 8.6.2023 era già 4 (tra cui quella di
[...]
)” e nel ritenere non correttamente esercitato il diritto di prelazione, dando corso CP_3
alla procedura ad evidenza pubblica – conclusasi con aggiudicazione del fondo non già al miglior offerente di cui alla espletata gara al rialzo (e dunque, non già alle condizioni economiche oggetto di denuntiatio) ma, come imposto dal dettato normativo, in favore di giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra i manifestanti interesse ex art. 6 D. Lgs.
228/2001 entro la scadenza contrattuale dell'11.11.2023, tra cui anche lo stesso
[...]
, al “canone a base d'asta” – avrebbe violato il combinato disposto di cui all'art. CP_3
6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli (in specie già presenti al momento della comunicazione della “migliore offerta”), la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta e che, quindi, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa.
7. D'altronde, solo se intese come involgenti, quale petitum sostanziale, la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, le difese svolte (anche sub specie di domanda riconvenzionale) consentono di ritenere integrato il requisito della proponibilità della domanda riconvenzionale, essendo già state formulate dal convenuto in sede di tentativo
14 di conciliazione (cfr. verbale sub doc. 22 produzione e possono ritenersi rientrare CP_7
nella giurisdizione ordinaria (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 21450/2018; Cass. civ. Sez. Un. n.
11592/2019, che richiama, a sua volta, Cass. civ. Sez. Un. n. 3163/1981), dovendosi piuttosto ritenere avulse dalla competenza di questo Tribunale le diverse questioni, prospettate dal resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da CP_7
(“L'opzione dell'Ente per la procedura ad evidenza pubblica aperta con offerte economiche al rialzo è stata frutto di una scelta errata. e non Pt_1 Controparte_4
dovevano procedere alla gara, come da motivate richieste del resistente in data 2/3/2023
e 3/4/2023, ma dovevano procedere a trattativa privata per l'affitto del podere al canone
a base di asta ex art. 22 L. 11/1971”: v. pag. 12 comparsa di costituzione).
8. Tanto chiarito, il Collegio non reputa condivisibile l'interpretazione del diritto di prelazione fornita da parte resistente, poiché frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della “prelazione agraria” e della “preferenza per i giovani imprenditori agricoli”, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche, non conciliabili nel senso preteso dall'odierno convenuto.
8.1. In primo luogo, non può sottacersi come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n.
228/2001) legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs.
228/2001 (introdotto nel 2013), connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
15 8.2. Inoltre, non può non sottolinearsi l'inconciliabilità della tesi del resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, prevedente presupposti e tempistiche nettamente differenti. In particolare, ai sensi dell'art. 4 bis L. 203/1982, il concedente deve comunicare con raccomandata al conduttore le “offerte” ricevute almeno
“novanta giorni prima della scadenza del contratto” (ovvero, in specie, cessando il contratto l'11/11/2023, entro il 13/8/2023) e il conduttore ha diritto di prelazione se,
“entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione, “offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva
“manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la “scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” – in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L.
203/1982 – di assegnare a questi ultimi i terrenial canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.3. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione (previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati) con canone “a base d'asta”.
8.4. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore – il quale, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ben ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani
16 imprenditori – non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto (secondo cui “L'Ente avrebbe semplicemente dovuto:/ - ricevuta la manifestazione di interesse 3.4.2023 e di altri 3 giovani, soprassedere alla CP_3
gara fino al 11.11.2023;/ - attendere eventuali ulteriori manifestazioni di interesse fino all'11.11.2023;/ - ergo comunicare le offerte ricevute all'affittuario uscente (vale a dire le 13 manifestazioni di interesse, tutte al canone a base di asta),/ - indicare l'offerta di affitto al canone a base di asta come l'offerta su cui esercitare la prelazione per il nuovo affitto, assegnando al destinatario i 45 gg di legge per offrire “condizioni uguali”;/ - il tutto sospendendo prima e revocando poi la gara al rialzo, e financo il sorteggio tra i più giovani manifestanti l'interesse, procedendo al sorteggio tra essi solo nel caso di rinuncia alla prelazione”: v. pag. 15 comparsa di costituzione) al fine ultimo di cumulare i benefici connessi alla qualità di affittuario uscente titolare del diritto di prelazione con le prerogative riconosciute, in via eccezionale, ai giovani imprenditori agricoli.
9. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria.
10. D'altronde, comunicando egli stesso una manifestazione di interesse in qualità di giovane imprenditore e partecipando all'estrazione a sorte, lo stesso ha CP_3
tenuto una condotta comprovante la piena consapevolezza della diversità degli istituti e dei relativi presupposti applicativi, non potendo quindi dolersi, nella presente sede, di non aver potuto spuntare un prezzo più vantaggioso, avendo piuttosto – omettendo di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto di tempestiva denuntiatio – volontariamente assunto il rischio di non risultare, all'esito della procedura, aggiudicatario dell'affitto dei terreni per cui è causa, stante l'alea connessa alla modalità di selezione tra i giovani imprenditori imposta dal Legislatore (estrazione a sorte).
17 11. Ne discende, altresì, l'irrilevanza e l'infondatezza delle ulteriori difese svolte dal resistente, sub specie di domande riconvenzionali subordinate e/o alternative – ivi inclusa la pretesa di subentrare nel “contratto concluso” (allo stato, ancora inesistente) in virtù del rimedio descritto dal quarto comma dell'art. 4/bis L. 203/1982 in forza della nota del
28.8.2024 – essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dal resistente.
12. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario uscente-odierno resistente, non avendo più quest'ultimo alcun titolo legittimante l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia ed assorbita ogni ulteriore questione prospettata, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, per converso rigettando le domande riconvenzionali formulate da parte resistente.
13. Pertanto, parte convenuta va condannata al rilascio dei fondi per cui è causa
(meglio indicati in dispositivo) liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, la liberazione dovrà avvenire non già immediatamente (come richiesto da ma entro e non oltre San Martino 2025 CP_7
(11.11.2025).
Danno da occupazione sine titulo – Maggior danno
14. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi (Podere 2A) da parte dell'odierno convenuto a far data dal
12.11.2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile.
14.1. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (“il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”). Infatti, “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui,
18 il danno del proprietario usurpato è "in re ipsa", raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” ( cfr. Cass. civ. n. 7692/01; Cass. civ. n. 13630/01).
14.2. Ebbene, rilevata l'assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da (commisurante il predetto danno in importo pari al canone annuo a base CP_7
d'asta) ed anzi l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad Euro 16.875,00.
14.3. Talché, considerato che ha dato atto, nelle proprie conclusioni, “che parte CP_7
convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria
2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025”, dev'essere CP_3
condannato al pagamento unicamente di ulteriori Euro 8.437,50, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa dovuta fino alla data fissata per il rilascio (11/11/2025).
14.4. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo (già liquidato all'attualità), tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna (immediatamente esecutiva) disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione.
15. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di
“risarcimento del maggior danno” (riferimento improprio vertendosi in tema di debito di valore e non già di valuta), stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni
19 svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e su richiesta del Collegio (v. udienza del 6.6.2025).
Spese
16. Tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese di lite, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando tra le parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessato per finita locazione alla data dall'11 novembre 2023, il contratto di affitto agrario per cui è causa, avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così Controparte_4
identificati al Catasto Terreni:
2) condanna parte resistente a rilasciare i fondi innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose, entro la data dell'11 novembre 2025;
3) condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 8.437,50 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
4) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente afferente al maggior danno;
5) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
20 6) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza completa di motivazione.
Cuneo, 06/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Giusy Ciampa
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