TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 120
TAR
Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
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Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la data di realizzazione delle opere. L'onere della prova spetta al privato. La documentazione presentata (aerofotogrammetria del 1968, ortofoto del 2019, dichiarazioni sostitutive, nota del Comune di Nardò) non è stata ritenuta decisiva o sufficiente a provare l'anteriorità delle opere.

  • Rigettato
    Illegittimità per estraneità alla realizzazione degli abusi

    Gli ordini di demolizione hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità personale di chi non ha commesso la violazione, ma si trova in un rapporto con il bene tale da assicurare il ripristino dell'ordine giuridico violato. La ricorrente, in qualità di comproprietaria, è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Contestazione di atti presupposti

    Le censure relative agli atti presupposti sono state respinte in quanto le contestazioni principali relative all'ordinanza di demolizione sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 120
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo