Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2024, proposto da
OI OL, rappresentata e difesa dall'avvocato ON Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 23 del 21.02.2024 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica SUE, notificata alla ricorrente in data 29.2.2024, recante “Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.) OL OI e OL E”, nella parte in cui si è ordinato alla ricorrente “in qualità di comproprietaria e responsabile dell’abuso di demolire le opere abusive sopra specificate e ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente”, nonché nella parte in cui si è comunicato alla stessa ricorrente che “in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 20.000 (ventimila/00) ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, incluso, ove occorra, il presupposto verbale del Comando di Polizia Municipale prot. 822 del 09.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EL SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra OL OI ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, dell’ordinanza n. 23 del 21.02.2024, a firma del Responsabile del Settore VII - Urbanistica -SUE del Comune di Porto Cesareo, avente ad oggetto “ Ingiunzione a demolire e ripristino stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) OL OI e OL E” .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1. Illegittimità del provvedimento, per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto basato sull’erroneo presupposto per cui “ l’intero immobile risulta realizzato in epoca compresa tra il 1983 e il 1989, come si evince dalle aerofotogrammetrie storiche allegate alla presente”.
2. Illegittimità del provvedimento per essere la ricorrente estranea alla realizzazione degli abusi e per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Porto Cesareo, intimato, non si è costituito in giudizio.
Questo T.A.R., con ordinanza n. 377 del 13.06.2024, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ha sospeso gli effetti dell’ingiunzione demolitoria gravata.
All’esito della pubblica udienza del 19.02.2025, con ordinanza n. 310 del 25.02.2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Ente civico intimato.
Il Comune di Porto Cesareo, ulteriormente sollecitato con ordinanza n. 1526 del 17.11.2025, ha depositato, in data 28.11.2025, la richiesta relazione di chiarimenti richiesta relativa “alle verifiche compiute, corredata delle aerofotogrammetrie storiche dell’area oggetto di accertamento fondanti l’ordine demolitorio gravato”.
Alla pubblica udienza del 14.01.2026 la causa, previo deposito di memorie e documenti, è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce la realizzazione di un immobile, privo di titolo edilizio, “ composto da due fabbricati uno di maggior consistenza posto centralmente rispetto al lotto di terreno, e l’altro più piccolo posto in modo retrostante ”, nel Comune di Porto Cesareo, in località Lido degli Angeli, alla via Sisinni, in catasto al fg. 11, p.lla 3111.
Il Comune di Porto Cesare, in particolare, ha rilevato che “ l’intero immobile risulta realizzato in una epoca compresa tra il 1983 e il 1989, come si evince dalle aerofotogrammetrie storiche allegate alla presente. Al momento del sopralluogo erano in corso degli ulteriori lavori consistenti nella realizzazione degli impianti tecnologici, oltre che di realizzazione di ulteriori tramezzature interne. Risulta inoltre sprovvisto di parte di intonaco interno ed esterno e di parte della pavimentazione, mentre risultano completamente assenti gli infissi sia interni che esterni…. Le opere descritte ricadono in Area tipizzata dal PUG vigente - Contesto urbano di recupero in area di interesse paesaggistico -, soggetta a vincolo del PPTR, al vincolo idrogeologico e vincolo PAI (Alta Pericolosità Idraulica)”.
Dagli accertamenti di cui sopra ha avuto origine l’ordinanza n. 23 del 21.02.2024, oggetto del presente ricorso.
Parte ricorrente, con un primo ordine di censure, si duole dell’illegittimità dell’ingiunzione demolitoria per essere le opere in contestazione risalenti a data anteriore al 1967.
Per giurisprudenza costante (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054): “l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969). Infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria . Ed ancora: “l'onere della prova della data di realizzazione dell'immobile … grava sul privato (anche) in virtù della disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di "vicinanza della prova", essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115)”.
Il richiamato prevalente orientamento giurisprudenziale ammette un temperamento dell’onere probatorio “secondo ragionevolezza” “nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie) e, dall'altro, o la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In tal caso, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti o troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici siano scarsi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 6360, 19 ottobre 2018 n. 5988 e 18 luglio 2016 n. 3177). In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso può trasferire l'onere della prova contraria in capo all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1890). Ciò però in quanto sussistano effettivamente elementi idonei a rendere un quadro probatorio rilevante della data di realizzazione dell’abuso, quali risalenti dati catastali, la natura dei materiali utilizzati, le testimonianze rese in altri giudizi; anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono ritenute utilizzabili purché in presenza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021 n. 80)”. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 15.01.2025, n. 309 che richiama Cons. di Stato, Sez.VI, 12.11.2024, n. 9054 sopra cit.).
Nella specie, parte ricorrente non ha offerto, né in sede procedimentale, né in ambito processuale elementi probatori tali da rendere quantomeno verosimili le proprie deduzioni.
Innanzitutto, non appare decisiva l’aerofotogrammetria del 1968; posto che nella comparazione tra i documenti versati in atti, occorre dare prevalenza, in difetto di altri elementi, a quella di pari data di provenienza comunale; e ciò in considerazione della natura fidefaciente degli accertamenti comunali.
Non sono fondate, poi, le contestazioni prospettate (asserita scarsa visibilità) attraverso il richiamo alla vegetazione ivi presente (come da ortofoto del 2019 in atti prodotta), posto che le medesime censure non sono idonee a dimostrare l’esistenza dell’immobile contestato in data anteriore a quella oggetto di accertamento.
Non sono rilevanti, neppure, le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 prodotte in atti; le stesse, in difetto di altri elementi gravi precisi e concordanti, nulla dimostrano nella specie.
Privo di pregio è il riferimento attoreo alla nozione di centro abitato come da nota del Comune di Nardò del 2017.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, in assenza di un atto urbanistico di perimetrazione del centro abitato, la nozione di centro abitato di cui all’art. 31 della L. n. 1150/1942, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato come aggregato di case continue e vicine, anche distanti dal centro urbano (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 19.08.2016, n. 3656; id. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 09.03.2023, n. 722, id. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 2.10.2020, n. 4183).
Dal che ne deriva che non è tanto ad un formale atto di individuazione e perimetrazione comunale che occorre aver riferimento, ma alla nozione di fatto per come individuata ed accertata attraverso il richiamo alla documentazione esistente.
E la ricorrente, al di là del richiamo alla nota comunale (cfr. scambio di corrispondenza tra uffici) non ha prodotto alcun elemento concreto atto a dimostrare l’insistenza del manufatto in area esterna al centro abitato.
Non rilevano poi, le tesi introdotte dalla ricorrente, attraverso il richiamo alle relazioni tecniche versate in atti il 07.01.2025, secondo le quali i due fabbricati contestati sarebbero stati realizzati con materiale e secondo la metodologia costruttiva tipica degli anni 60, risolvendosi le stesse in allegazioni difensivi, sia pur a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio.
Né parte ricorrente, su cui gravava l’onere, ha offerto a supporto delle proprie argomentazioni difensive elaborati tecnici e progettuali, anche di sezione dei piani, tali da giustificare l’attuale conformazione dei manufatti oggetto di contestazione.
Non convince nemmeno il richiamo alla mancata modifica della volumetria complessiva del manufatto, trattandosi questa di asserzione difensiva priva di supporto probatorio.
Prive di rilievo è anche il richiamo al preliminare di vendita del 1960 in quanto scrittura privata inidonea, in quanto tale, a dimostra la veridicità del contenuto ivi riportato.
Le considerazioni che precedono valgono anche per l’atto pubblico di compravendita del 2005 in atti prodotto il quale non assurge a documento idoneo a dimostrare la veridicità delle asserzioni delle parti ivi riportate.
In definitiva, manca in atti la prova della legittimità urbanistica dei manufatti oggetto di ingiunzione demolitoria.
A ciò si aggiunga che per quanto rilevato in sede di accertamento comunale, l’immobile insiste in area sottoposta a vincolo PPTR, idrogeologico e a vincolo PAI.
Parte ricorrente non ha dimostrato l’anteriorità dell’edificazione rispetto all’apposizione di siffatti vincoli con la conseguenza che, in difetto dei necessari autorizzazioni, le opere devono ritenersi, in ogni caso, abusive.
Prive di pregio sono le contestazioni con cui la ricorrente si duole della non riferibilità alla stessa dell’abuso di che trattasi.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante dell’immobile (l’estraneità degli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili) applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato” (cfr. Cons. St., Ad. Plenaria, n. 9/2017, id. Cons. St., Ad. Plenaria, n. 16/2023).
Nello stesso solco: “ i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio, riferiti ad opere abusive, hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 10/05/2021 , n. 3660).
Le residue censure (ivi incuse quelle avverso la preannunciata sanzione pecuniaria ex 31 comma 4 - bis del D.P.R. n. 380/2001 e l’eventuale e futura sanzione acquisitiva del bene al patrimonio) sono tutte generiche e indimostrate, oltre che inidonee ad incidere sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione di che trattasi.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va dichiarato sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | ON SC |
IL SEGRETARIO