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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33915/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33915/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GROSSI GONDI DANIELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GROSSI GONDI DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 9 Controparte_1 Pt_1
presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERGENTILI CAROLINA, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA CRESCENZIO, 9 00193 presso il difensore avv. Pt_1
PIERGENTILI CAROLINA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31
pagina 1 di 6 00124 presso il difensore avv. VIZZONE DOMENICO Pt_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
letta la relazione tecnica del CTU, nella quale si è incentrata l'istruttoria del giudizio odierno;
considerato che
le istanze istruttorie ribadite diverse volte dalla parte convenuta hanno un contenuto di natura documentale, sicchè non sono di rilievo ai fini della decisione;
considerato che
che sulle conclusioni tecniche cui la stessa è pervenuta non vi possono essere dubbi in quanto le stesse sono state precedute dalla rappresentazione dei singoli elementi di natura documentale e di natura contabile
Come noto, in materia di responsabilità dell'amministratore 'per la mala gestio' così come la domanda sembra incardinata dalla parte attrice, non è sufficiente di per sé a fondare il giudizio di risarcimento del danno, in quanto occorre fornire la prova della sussistenza del nesso di causalità tra il danno subìto dal (danno di natura Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale a seconda dei casi non suscettibile di determinazione equitativa rimessa alla valutazione del giudice, dovendo essere, invece, assolutamente provata nell'an e nel quantum) e la condotta – dolosa in questo caso – dell'amministratore.
Per tali ragioni la parte attrice ha sostenuto una domanda di risarcimento del danno e non di restituzione di importi non correttamente amministrati da parte dell'amministratore secondo le regole della gestione della cosa comune ed in favore dell'interesse dei condomini – quali mandanti - improntate alle norme del mandato ex art. 1703 CC, Ne segue che la valutazione della condotta dell'amministratore deve seguire le norme sul mandato da ultimo riferite, quindi la gestione utile secondo le determinazioni / decisioni assunte dai mandanti nel corso delle assemblee, nonché le norme specificamente previste ed aggiornata dall'introduzione della riforma del condominio del giugno 2013, in particolare gli artt. 1129 e ss CPC. Ne segue che pagina 3 di 6 l'inadempimento da parte dell'amministratore va coniugato in riferimento alla violazione specifica di tale norme cui è collegata in modo diretto il danno di natura economica al Condominio amministrato.
Posto ciò, va ora osservato se in conseguenza degli elementi addotti dalla parte attrice si versi in ipotesi di violazione delle norme sul mandato ed il danno di natura economica posto alla base della richiesta risarcitoria e possano essere imputati ai convenuti.
Come noto, alcuni atti rientrano nelle ipotesi di grave inadempimento ad opera dell'ex amministratore, ma seppure se ne possa ravvedere a carico degli odierni convenuti, gli stessi non possono integrare ipotesi di mala gestio incidente sul regolare / stabile funzionamento della compagine condominiale, né in questo senso è emerso un ammanco di cassa ovvero 'distrazione di denaro', mancate registrazioni di incassi da parte dei condomini in favore di interesse privato, incluso quello relativo alla società denominata e convenuta nell'odierno giudizio Controparte_2
unitamente al sig. . Controparte_1
Come noto, l'eventuale riconoscimento di debito / impegno di pagamento ovvero riserve di responsabilità di natura professionale poiché poiché tali profili devono emergere attraverso una indagine di natura tecnica tesa a dimostrare, secondo i principi dell'onere della prova che sia gli impegni di spesa che le somme mancanti o i pagamenti dei condomini non hanno ricevuto una adeguata registrazione contabile o hanno ricevuto una destinazione non consona (privata dell'amministrazione, ad esempio). Deve, altresì, essere dimostrato che i conti consuntivi non siano stati approvati da parte dell'assemblea dei condomini, conseguendone che non è sufficiente che il nuovo amministratore faccia rilevare una eventuale ipotesi di inadempienza dell'ex amministratore, o degli asseriti mancati incassi o asserite mancate perdite patrimoniali a carico del . Parte_1
Per queste considerazioni, si anticipa sin da ora che la domanda di natura riconvenzionale avanzata dal convenuto non può essere accolta in quanto non è dimostrato che le somme asseritamente definite dal convenuto come anticipazioni, non pagina 4 di 6 sono state anticipate con denaro proprio né ne risulta dimostrato il carattere dell'urgenza. Sul punto, è noto che l'amministratore se può sostenere una spesa in considerazione dell'urgenza che non è differibile, deve tuttavia riferine ad una prima assemblea utile, atteso che, in ogni caso, l'eventuale impegno ricade sui singoli condomini;
dunque vi è certamente la necessità che l'amministratore informi i condomini del quantum subendo l'eventuale rischio della mancata approvazione della spesa medesima.
Posto ciò, richiamate integralmente le conclusioni della CTU, non vi è la prova della possibile restituzione delle somme in favore del convenuto, divenute oggetto della domanda riconvenzionale.
Con riferimento ai profili di merito della domanda attorea, si deve osservare che la documentazione offerta dalla parte attrice, che ha l'onere di provare in modo rigoroso gli elementi costitutivi della domanda, in primo luogo per difetto e lacunosità della documentazione (pagg. 72 relazione CTU ed 80 ).
Poste queste osservazioni, la domanda attorea deve essere respinta, del pari quella di natura riconvenzionale, conseguendone la responsabilità del alla rifusione Parte_1
delle spese in favore della terza chiamata secondo parametri minimi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio, compensando della metà le spese di lite tra il Condominio attore e le convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda attorea;
2) Respinge la domanda riconvenzionale;
3) Compensa le spese di lite tra le parti della metà, ed in virtù del principio della pagina 5 di 6 soccombenza, condanna il Condominio attore a rifondere ai convenuti la somma di € 4.500,00 per competenze professionali, oltre iva e cpa,;
4) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
5) Spese di CTU a carico della parte attrice e delle società convenute nella misura, rispettivamente, dell'80% e 20% ciascuna.
Roma, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33915/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GROSSI GONDI DANIELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GROSSI GONDI DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 9 Controparte_1 Pt_1
presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERGENTILI CAROLINA, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA CRESCENZIO, 9 00193 presso il difensore avv. Pt_1
PIERGENTILI CAROLINA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31
pagina 1 di 6 00124 presso il difensore avv. VIZZONE DOMENICO Pt_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
letta la relazione tecnica del CTU, nella quale si è incentrata l'istruttoria del giudizio odierno;
considerato che
le istanze istruttorie ribadite diverse volte dalla parte convenuta hanno un contenuto di natura documentale, sicchè non sono di rilievo ai fini della decisione;
considerato che
che sulle conclusioni tecniche cui la stessa è pervenuta non vi possono essere dubbi in quanto le stesse sono state precedute dalla rappresentazione dei singoli elementi di natura documentale e di natura contabile
Come noto, in materia di responsabilità dell'amministratore 'per la mala gestio' così come la domanda sembra incardinata dalla parte attrice, non è sufficiente di per sé a fondare il giudizio di risarcimento del danno, in quanto occorre fornire la prova della sussistenza del nesso di causalità tra il danno subìto dal (danno di natura Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale a seconda dei casi non suscettibile di determinazione equitativa rimessa alla valutazione del giudice, dovendo essere, invece, assolutamente provata nell'an e nel quantum) e la condotta – dolosa in questo caso – dell'amministratore.
Per tali ragioni la parte attrice ha sostenuto una domanda di risarcimento del danno e non di restituzione di importi non correttamente amministrati da parte dell'amministratore secondo le regole della gestione della cosa comune ed in favore dell'interesse dei condomini – quali mandanti - improntate alle norme del mandato ex art. 1703 CC, Ne segue che la valutazione della condotta dell'amministratore deve seguire le norme sul mandato da ultimo riferite, quindi la gestione utile secondo le determinazioni / decisioni assunte dai mandanti nel corso delle assemblee, nonché le norme specificamente previste ed aggiornata dall'introduzione della riforma del condominio del giugno 2013, in particolare gli artt. 1129 e ss CPC. Ne segue che pagina 3 di 6 l'inadempimento da parte dell'amministratore va coniugato in riferimento alla violazione specifica di tale norme cui è collegata in modo diretto il danno di natura economica al Condominio amministrato.
Posto ciò, va ora osservato se in conseguenza degli elementi addotti dalla parte attrice si versi in ipotesi di violazione delle norme sul mandato ed il danno di natura economica posto alla base della richiesta risarcitoria e possano essere imputati ai convenuti.
Come noto, alcuni atti rientrano nelle ipotesi di grave inadempimento ad opera dell'ex amministratore, ma seppure se ne possa ravvedere a carico degli odierni convenuti, gli stessi non possono integrare ipotesi di mala gestio incidente sul regolare / stabile funzionamento della compagine condominiale, né in questo senso è emerso un ammanco di cassa ovvero 'distrazione di denaro', mancate registrazioni di incassi da parte dei condomini in favore di interesse privato, incluso quello relativo alla società denominata e convenuta nell'odierno giudizio Controparte_2
unitamente al sig. . Controparte_1
Come noto, l'eventuale riconoscimento di debito / impegno di pagamento ovvero riserve di responsabilità di natura professionale poiché poiché tali profili devono emergere attraverso una indagine di natura tecnica tesa a dimostrare, secondo i principi dell'onere della prova che sia gli impegni di spesa che le somme mancanti o i pagamenti dei condomini non hanno ricevuto una adeguata registrazione contabile o hanno ricevuto una destinazione non consona (privata dell'amministrazione, ad esempio). Deve, altresì, essere dimostrato che i conti consuntivi non siano stati approvati da parte dell'assemblea dei condomini, conseguendone che non è sufficiente che il nuovo amministratore faccia rilevare una eventuale ipotesi di inadempienza dell'ex amministratore, o degli asseriti mancati incassi o asserite mancate perdite patrimoniali a carico del . Parte_1
Per queste considerazioni, si anticipa sin da ora che la domanda di natura riconvenzionale avanzata dal convenuto non può essere accolta in quanto non è dimostrato che le somme asseritamente definite dal convenuto come anticipazioni, non pagina 4 di 6 sono state anticipate con denaro proprio né ne risulta dimostrato il carattere dell'urgenza. Sul punto, è noto che l'amministratore se può sostenere una spesa in considerazione dell'urgenza che non è differibile, deve tuttavia riferine ad una prima assemblea utile, atteso che, in ogni caso, l'eventuale impegno ricade sui singoli condomini;
dunque vi è certamente la necessità che l'amministratore informi i condomini del quantum subendo l'eventuale rischio della mancata approvazione della spesa medesima.
Posto ciò, richiamate integralmente le conclusioni della CTU, non vi è la prova della possibile restituzione delle somme in favore del convenuto, divenute oggetto della domanda riconvenzionale.
Con riferimento ai profili di merito della domanda attorea, si deve osservare che la documentazione offerta dalla parte attrice, che ha l'onere di provare in modo rigoroso gli elementi costitutivi della domanda, in primo luogo per difetto e lacunosità della documentazione (pagg. 72 relazione CTU ed 80 ).
Poste queste osservazioni, la domanda attorea deve essere respinta, del pari quella di natura riconvenzionale, conseguendone la responsabilità del alla rifusione Parte_1
delle spese in favore della terza chiamata secondo parametri minimi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio, compensando della metà le spese di lite tra il Condominio attore e le convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda attorea;
2) Respinge la domanda riconvenzionale;
3) Compensa le spese di lite tra le parti della metà, ed in virtù del principio della pagina 5 di 6 soccombenza, condanna il Condominio attore a rifondere ai convenuti la somma di € 4.500,00 per competenze professionali, oltre iva e cpa,;
4) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
5) Spese di CTU a carico della parte attrice e delle società convenute nella misura, rispettivamente, dell'80% e 20% ciascuna.
Roma, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6