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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/1/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
COZZARINI GIORGIO, Giudice monocratico in data 22/1/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Nominativo_1 - C.F. CF_1 Difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso: Email_1
contro
Ag. Entrate – Riscossione Difeso da Nominativo_2 - CF_2 Email_2ed elettivamente domiciliato presso:
Ordine dei Biologi del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia elettivamente domiciliato presso: Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240006088052000 TASSA ABILITAZIONE
ESERCIZIO PROFESSIONALE 2024
Sulle seguenti conclusioni delle parti: Ricorrente: si chiede che l'Ill.ma Commissione adita, in accoglimento del proposto ricorso, voglia annullare integralmente l'impugnata cartella esattoriale, come meglio specificato in epigrafe;
permettendo il rimborso al ricorrente dell'importo della stessa cartella, nel frattempo pagata, con interessi e rivalutazione, rimborso del contributo unificato oltre oneri e accessori. Si richiede altresì che siano poste a carico della parte resistente le spese di giudizio. Resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: in via principale e nel merito: - Autorizzare, se del caso, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n.
546/92 mediante chiamata in causa l'Ordine dei biologi del Associazione_1 con onere a carico del ricorrente;
- accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate- Riscossione e, conseguentemente, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. - disporre che l'Ente Creditore, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi attinenti all'attività di quest'ultimo, manlevi l'Agente della Riscossione da ogni eventuale conseguenza negativa nella lite. Spese rifuse.
Resistente Ordine dei Biologi del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia: si chiede il rigetto del ricorso del dott. Nominativo_1 perché inammissibile, anche per carenza di giurisdizione di codesta Corte, ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ad AGENZIA DELLE
Nominativo_1ENTRATE - RISCOSSIONE, il ricorrente ha impugnato la cartella sopra indicata, della quale ha chiesto l'annullamento, con conseguente rimborso dell'importo pagato e dei relativi accessori.
Si è costituita la parte resistente, la quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'ente impositore, dal quale, sostenendo la correttezza del proprio operato, ha chiesto di essere manlevata in caso di accoglimento del ricorso per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria.
Nell'udienza del giorno 25/9/25 il giudice precedente assegnatario ha disposto l'integrazione del contraddittorio disponendo la chiamata in causa dell'ORDINE DEI
BIOLOGI DEL Associazione_1, che si è costituito contestando i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza del giorno 22/1/26, svolta in camera di consiglio senza la presenza delle parti, è stata riservata la decisione, pronunciata mediante deposito del dispositivo trascritto in calce.
2. Il ricorrente ha proposto una prima serie di censure nel merito, relative all'iscrizione all'albo dei biologi. Più precisamente, ha allegato che a fronte della sua richiesta di data 17/10/2019, di cancellazione dall'albo in cui da decenni era iscritto pur senza esercitare la professione, l'Ordine Nazionale dei Biologi aveva respinto la domanda, per non essere egli in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2019. In seguito, in data 12/2/2021, l'Ordine l'aveva anche sospeso, in quanto moroso da oltre un anno. Su tale premessa in fatto, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'Ordine professionale, perché le norme invocate dell'ente creditore, prima per rifiutare la cancellazione e poi per disporne la successiva sospensione, erano state abrogate sin dal gennaio dell'anno 2018 e in base alla normativa sopravvenuta, in caso di morosità, avrebbe dovuto essere disposta la cancellazione dell'iscrizione e non la sospensione. In effetti, l'ORDINE DEI BIOLOGI DEL TRIVENETO, cui l'Ordine nazionale aveva trasferito d'ufficio la sua posizione, nel giugno dell'anno 2024 aveva avviato la procedura per la cancellazione dall'albo, peraltro richiedendo il pagamento della quota d'iscrizione per gli anni 2023 e 2024, mentre la pretesa creditoria avrebbe potuto essere esercitata tutt'al più per il solo 2019, anno in cui era stata chiesta la cancellazione che avrebbe dovuto essere accolta.
Una seconda serie di motivi di ricorso riguarda invece specificamente la cartella impugnata, che il ricorrente ha sostenuto essere viziata, perché non preceduta da un avviso di accertamento e per mancanza della relata di notifica completa.
3. L'ente creditore ha replicato ai primi motivi d'impugnazione, sostenendone l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, perché le censure sulla mancata cancellazione avrebbero dovuto essere formulate in un distinto giudizio avverso il rifiuto della cancellazione, da introdurre davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, competente in base alla legge di disciplina dell'ordinamento della professione di biologo.
Associazione_1L'ORDINE DEI BIOLOGI ha anche sostenuto la legittimità della diretta iscrizione a ruolo del contributo, senza previo accertamento.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha replicato, in particolare, sui motivi di ricorso riferiti alla cartella, deducendo la regolarità della notificazione della cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, non essendo necessaria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la redazione di una relata di notificazione.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La quota annuale d'iscrizione all'albo professionale ha natura di tributo (arg. ex
Cass. SS.UU. 3757/2024), la controversia relativa alla riscossione del quale è devoluta alla giurisdizione tributaria. Il presupposto impositivo di questo tributo è costituito dall'iscrizione all'albo.
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente è stato iscritto sino all'anno 2024, in cui l'Ordine professionale ha attivato il procedimento di cancellazione. Nell'anno 2019
l'iscritto aveva chiesto la cancellazione, che però gli era stata rifiutata. Come correttamente osservato dall'Ente creditore, il rifiuto della cancellazione avrebbe dovuto eventualmente essere impugnato in quell'occasione davanti all'autorità giudiziaria competente, non rientrando nell'oggetto dell'attuale contenzioso tributario la valutazione degli antefatti amministrativi del presupposto impositivo (l'iscrizione all'albo), che, lo si ribadisce, costituisce un dato di fatto oggettivamente accertato. In altri termini, avendo il professionista iscritto rinunciato a far valere a suo tempo le proprie ragioni, come se la sua domanda di cancellazione avesse avuto effetto pur a fronte del diniego dell'Ordine, non si può più dolere della decisione negativa a suo tempo adottata. Le ragioni in tema di cancellazione non possono essere più valutate in questa sede, in cui va solo accertato in fatto il presupposto impositivo, senza possibilità di rivalutare provvedimenti amministrativi sottostanti. Non può operare, infatti, la disposizione di cui all'art. 7 comma 5 D.lgs. 546/92, perché il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di tale norma, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva.
Ne deriva che sono inammissibili, nel presente giudizio, la gran parte delle argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo come primo motivo d'impugnazione, tutte relative alle vicende amministrative sottostanti l'iscrizione.
4.2. Conseguendo automaticamente all'iscrizione all'albo l'obbligo di pagare la quota annuale, senza alcuna attività istruttoria o valutativa, non sarebbe stato necessario alcun accertamento in senso proprio, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo direttamente su dati oggettivi già noti al contribuente.
4.3. Infine, è infondato il terzo motivo d'impugnazione, ove si consideri che, anche a prescindere dall'irrilevanza sostanziale dell'argomento, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, citata anche dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1 , alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
Banca_1un'apposita relata, visto che è l' a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 6395/2014 e succ. conformi).
5. La peculiarità della vicenda sostanziale sottostante la pretesa impositiva, come documentata da parte ricorrente (richiesta di cancellazione dall'albo del professionista e pacifico omesso esercizio dell'attività professionale, da cui è derivata un'iscrizione solo formale), costituisce un'eccezionale e grave ragione, ex art. 15 comma 2 D.lgs.
546/1992, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone, in composizione monocratica
- rigetta il ricorso proposto dal ricorrente Nominativo_1;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Pordenone, 22/1/2026 Il giudice monocratico Dr. Giorgio Cozzarini
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/1/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
COZZARINI GIORGIO, Giudice monocratico in data 22/1/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Nominativo_1 - C.F. CF_1 Difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso: Email_1
contro
Ag. Entrate – Riscossione Difeso da Nominativo_2 - CF_2 Email_2ed elettivamente domiciliato presso:
Ordine dei Biologi del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia elettivamente domiciliato presso: Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240006088052000 TASSA ABILITAZIONE
ESERCIZIO PROFESSIONALE 2024
Sulle seguenti conclusioni delle parti: Ricorrente: si chiede che l'Ill.ma Commissione adita, in accoglimento del proposto ricorso, voglia annullare integralmente l'impugnata cartella esattoriale, come meglio specificato in epigrafe;
permettendo il rimborso al ricorrente dell'importo della stessa cartella, nel frattempo pagata, con interessi e rivalutazione, rimborso del contributo unificato oltre oneri e accessori. Si richiede altresì che siano poste a carico della parte resistente le spese di giudizio. Resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: in via principale e nel merito: - Autorizzare, se del caso, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n.
546/92 mediante chiamata in causa l'Ordine dei biologi del Associazione_1 con onere a carico del ricorrente;
- accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate- Riscossione e, conseguentemente, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. - disporre che l'Ente Creditore, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi attinenti all'attività di quest'ultimo, manlevi l'Agente della Riscossione da ogni eventuale conseguenza negativa nella lite. Spese rifuse.
Resistente Ordine dei Biologi del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia: si chiede il rigetto del ricorso del dott. Nominativo_1 perché inammissibile, anche per carenza di giurisdizione di codesta Corte, ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ad AGENZIA DELLE
Nominativo_1ENTRATE - RISCOSSIONE, il ricorrente ha impugnato la cartella sopra indicata, della quale ha chiesto l'annullamento, con conseguente rimborso dell'importo pagato e dei relativi accessori.
Si è costituita la parte resistente, la quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'ente impositore, dal quale, sostenendo la correttezza del proprio operato, ha chiesto di essere manlevata in caso di accoglimento del ricorso per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria.
Nell'udienza del giorno 25/9/25 il giudice precedente assegnatario ha disposto l'integrazione del contraddittorio disponendo la chiamata in causa dell'ORDINE DEI
BIOLOGI DEL Associazione_1, che si è costituito contestando i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza del giorno 22/1/26, svolta in camera di consiglio senza la presenza delle parti, è stata riservata la decisione, pronunciata mediante deposito del dispositivo trascritto in calce.
2. Il ricorrente ha proposto una prima serie di censure nel merito, relative all'iscrizione all'albo dei biologi. Più precisamente, ha allegato che a fronte della sua richiesta di data 17/10/2019, di cancellazione dall'albo in cui da decenni era iscritto pur senza esercitare la professione, l'Ordine Nazionale dei Biologi aveva respinto la domanda, per non essere egli in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2019. In seguito, in data 12/2/2021, l'Ordine l'aveva anche sospeso, in quanto moroso da oltre un anno. Su tale premessa in fatto, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'Ordine professionale, perché le norme invocate dell'ente creditore, prima per rifiutare la cancellazione e poi per disporne la successiva sospensione, erano state abrogate sin dal gennaio dell'anno 2018 e in base alla normativa sopravvenuta, in caso di morosità, avrebbe dovuto essere disposta la cancellazione dell'iscrizione e non la sospensione. In effetti, l'ORDINE DEI BIOLOGI DEL TRIVENETO, cui l'Ordine nazionale aveva trasferito d'ufficio la sua posizione, nel giugno dell'anno 2024 aveva avviato la procedura per la cancellazione dall'albo, peraltro richiedendo il pagamento della quota d'iscrizione per gli anni 2023 e 2024, mentre la pretesa creditoria avrebbe potuto essere esercitata tutt'al più per il solo 2019, anno in cui era stata chiesta la cancellazione che avrebbe dovuto essere accolta.
Una seconda serie di motivi di ricorso riguarda invece specificamente la cartella impugnata, che il ricorrente ha sostenuto essere viziata, perché non preceduta da un avviso di accertamento e per mancanza della relata di notifica completa.
3. L'ente creditore ha replicato ai primi motivi d'impugnazione, sostenendone l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, perché le censure sulla mancata cancellazione avrebbero dovuto essere formulate in un distinto giudizio avverso il rifiuto della cancellazione, da introdurre davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, competente in base alla legge di disciplina dell'ordinamento della professione di biologo.
Associazione_1L'ORDINE DEI BIOLOGI ha anche sostenuto la legittimità della diretta iscrizione a ruolo del contributo, senza previo accertamento.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha replicato, in particolare, sui motivi di ricorso riferiti alla cartella, deducendo la regolarità della notificazione della cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, non essendo necessaria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la redazione di una relata di notificazione.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La quota annuale d'iscrizione all'albo professionale ha natura di tributo (arg. ex
Cass. SS.UU. 3757/2024), la controversia relativa alla riscossione del quale è devoluta alla giurisdizione tributaria. Il presupposto impositivo di questo tributo è costituito dall'iscrizione all'albo.
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente è stato iscritto sino all'anno 2024, in cui l'Ordine professionale ha attivato il procedimento di cancellazione. Nell'anno 2019
l'iscritto aveva chiesto la cancellazione, che però gli era stata rifiutata. Come correttamente osservato dall'Ente creditore, il rifiuto della cancellazione avrebbe dovuto eventualmente essere impugnato in quell'occasione davanti all'autorità giudiziaria competente, non rientrando nell'oggetto dell'attuale contenzioso tributario la valutazione degli antefatti amministrativi del presupposto impositivo (l'iscrizione all'albo), che, lo si ribadisce, costituisce un dato di fatto oggettivamente accertato. In altri termini, avendo il professionista iscritto rinunciato a far valere a suo tempo le proprie ragioni, come se la sua domanda di cancellazione avesse avuto effetto pur a fronte del diniego dell'Ordine, non si può più dolere della decisione negativa a suo tempo adottata. Le ragioni in tema di cancellazione non possono essere più valutate in questa sede, in cui va solo accertato in fatto il presupposto impositivo, senza possibilità di rivalutare provvedimenti amministrativi sottostanti. Non può operare, infatti, la disposizione di cui all'art. 7 comma 5 D.lgs. 546/92, perché il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di tale norma, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva.
Ne deriva che sono inammissibili, nel presente giudizio, la gran parte delle argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo come primo motivo d'impugnazione, tutte relative alle vicende amministrative sottostanti l'iscrizione.
4.2. Conseguendo automaticamente all'iscrizione all'albo l'obbligo di pagare la quota annuale, senza alcuna attività istruttoria o valutativa, non sarebbe stato necessario alcun accertamento in senso proprio, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo direttamente su dati oggettivi già noti al contribuente.
4.3. Infine, è infondato il terzo motivo d'impugnazione, ove si consideri che, anche a prescindere dall'irrilevanza sostanziale dell'argomento, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, citata anche dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1 , alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
Banca_1un'apposita relata, visto che è l' a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 6395/2014 e succ. conformi).
5. La peculiarità della vicenda sostanziale sottostante la pretesa impositiva, come documentata da parte ricorrente (richiesta di cancellazione dall'albo del professionista e pacifico omesso esercizio dell'attività professionale, da cui è derivata un'iscrizione solo formale), costituisce un'eccezionale e grave ragione, ex art. 15 comma 2 D.lgs.
546/1992, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone, in composizione monocratica
- rigetta il ricorso proposto dal ricorrente Nominativo_1;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Pordenone, 22/1/2026 Il giudice monocratico Dr. Giorgio Cozzarini