Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
È legittimo il provvedimento che dispone la perquisizione senza l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sequestrare, perché è sufficientemente motivato se contiene, anche per successive integrazioni, la puntuale indicazione del reato per il quale si procede, posto che la nozione di cose pertinenti al reato è ricavabile dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., e vale operativamente per l'individuazione delle cose necessarie all'accertamento dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2005
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1900
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 26730/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, quale giudice delle impugnazioni in materia cautelare, in data 31/05/2005, nel procedimento penale a carico di:
LO GI, nato il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.
Sentiti i difensori della persona sottoposta ad indagini Avv. Prof. Musco Enzo e Avv. Veneto Armando, i quali hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 10/05/2005, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro dispose perquisizione locale nei confronti di LO GI, persona sottoposta ad indagini per i reati di cui all'art. 81 cpv. 110 c.p., e artt. 323, 416, 434, 635, 640, 640 bis 674 c.p.. All'esito della perquisizione la polizia giudiziaria procedette al sequestro dei documenti di cui al verbale in data 16/05/2005. Contro il provvedimento l'indagato propose istanza di riesame. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 31/05/2005, revocò il provvedimento impugnato ed ordinò la restituzione dei documenti sottoposti a sequestro all'avente diritto. Ad avviso del Tribunale, poiché il decreto di perquisizione, emesso dal P.M., e finalizzato alla ricerca di "documentazione varia (anche di natura informatica) riguardante anche i contatti con altri soggetti coinvolti nell'attività investigativa", si limitava a disporre il sequestro "di quanto rinvenuto e pertinente alle indagini", era generica l'indicazione del vincolo di pertinenzialità fra la documentazione da ricercare e le fattispecie ipotizzate. Tale genericità non era emendabile neanche ex post dal momento che lo stesso P.M. aveva restituito parte della documentazione sequestrata. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo:
1. violazione o erronea applicazione degli artt. 247, 250, 252 e 253 c.p.p. relativamente alla genericità del vincolo di pertinenzialità, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione o di mera apparenza della stessa, in quanto il provvedimento di perquisizione avrebbe sufficientemente indicato le cose da ricercare attraverso l'indicazione del ruolo dell'indagato, i reati per i quali si procede ed i contatti con i coindagati;
il criterio interpretativo del Tribunale renderebbe impraticabile la perquisizione quale mezzo di ricerca della prova;
il materiale rinvenuto era pertinente al tema di indagine;
il provvedimento impugnato non avrebbe motivato sulle precedenti pronunzie di segno contrario di questa Corte;
il Tribunale infine non avrebbe motivato in ordine all'ipotizzata nullità in radice ed all'impossibilità di sanare ex post il provvedimento integrandone la motivazione.
2. violazione o erronea applicazione degli artt. 263 e 324 c.p.p. relativamente alla nullità del provvedimento censurato anche sotto il profilo della mancanza di motivazione o di mera apparenza della stessa, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, la pertinenza delle cose sequestrate al reato non può essere valutata prima dell'esecuzione del provvedimento e l'apprensione di cose non pertinenti non può inficiare il provvedimento riguardando solo la sua esecuzione;
il Tribunale si sarebbe discostato da tali principi senza fornire adeguata motivazione;
in ogni caso, qualora la polizia giudiziaria sequestri cose non pertinenti a reato ed il P.M. non emetta provvedimento di convalida, la richiesta di riesame è inammissibile, dovendo l'interessato chiedere la restituzione di quanto sequestrato ed a fronte dell'eventuale rifiuto esperire ricorso al G.I.P. ai sensi dell'art. 263 c.p.p.. Con memoria in data 25/11/2005 la difesa di LO GI ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, anche in relazione al difetto di indizi legittimanti la perquisizione e la mancata indicazione delle esigenze probatorie che giustificavano l'atto.
Il ricorso, in punto di violazione della legge processuale, è fondato.
La questione sottoposta a questa Corte riguarda il contenuto di specificità richiesto ad un decreto di perquisizione, con riferimento alle cose da ricercare e sequestrare.
Da un lato, infatti, non è consentito che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericità, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato (v. Cass. Sez. 6^ sent. n. 2882 del 06/10/1998 dep. 11/12/1998 rv 212678:
"alfine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della notitia criminis è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di cose pertinenti al reato, della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano in re ipsa, della effettiva possibilità di qualificazione di corpo del reato delle cose apprese, attraverso l'accertamento dell'immediatezza descritta dall'art. 253 c.p.p., comma 2, tra esse e l'illecito penale.").
Dall'altro lato, tuttavia, non è possibile pretendere l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perché il più delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l'art. 248 c.p.p., nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all'esito dell'eseguita perquisizione.
Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di corpo di reato e cosa pertinente al reato." (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1953 del 10/03/1997 dep. 30/4/1997 rv 207430. Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa l'illegittimità del sequestro di varia documentazione afferente alla struttura ed alle attività della cosiddetta "Guardia nazionale padana", effettuato all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero in relazione all'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 14 febbraio 1948 n. 43, art. 1, che prevede il divieto di associazioni di carattere militare. V. anche Cass. Sez. 6^ sent. n. 1934 del 27/05/1998 dep. 14/09/1998 rv 211593: "è legittimo il sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti ai reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di decreto del P.M. di perquisizione e sequestro anche se la cosa sequestrata non sia stata descritta nel provvedimento di perquisizione, se alla sua individuazione possa comunque pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione era stata disposta, sia alle nozioni normative di corpo di reato e di cosa pertinente al reato". Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il comportamento del P.M. che aveva rigettato la richiesta di restituzione di un libretto di risparmio al portatore da parte dell'indagato - che sosteneva la mancata convalida del sequestro, ritenuta, invece, non necessaria da parte del P.M. - in un caso in cui il decreto di perquisizione conteneva un elenco dettagliato delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, per concludere con il riferimento ulteriore a "Documentazione e quant'altro comunque attinente ai fatti per cui si procede").
Il pubblico ministero ha anche la facoltà di integrare la motivazione iniziale del provvedimento: "anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti;
in caso di omissione è ammissibile l'integrazione della motivazione da parte del P.M. nel contraddittorio del procedimento di riesame, rimanendo in tal caso comunque rispettato il diritto di difesa dell'imputato". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 25966 del 28/04/2004 dep. 9/6/2004 rv 229708). Quando invece la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (v. Cass. Sez. 5^ sent. n. 5672 del 25/11/1999 dep. 13/1/2000 rv 215566: "In tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine, egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p.". V. anche Cass. Sez. 6^ sent. n. 1517 del 29/04/1999 dep.
6/7/1999 rv 214508: "nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non deve procedersi a convalida, sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo (senza che a tal fine sia sufficiente una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato). Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro.". Nella specie non è stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto era stata delegata alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, individuate e specificate, delle quali era indicato anche il nesso di pertinenzialità con i reati per i quali si procedeva: assegni bancari, effetti cambiari, carnet in bianco, agende, pro-memoria).
Peraltro, laddove, operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria nè convalida del sequestro ne' restituzione delle cose sequestrate, l'interessato dovrà chiedere la restituzione dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potrà attivare il ricorso di cui all'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5, essendo invece inammissibile il procedimento di riesame (v. Cass. Sez. 3^ sent. n. 3130 del 02/10/1997 dep. 4/11/1997 rv 208868: "perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, e non basta una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato. Ciò comporta che, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 c.p.p., potendosi solo esperire il ricorso al gip contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero art. 263 c.p.p., comma 4 e 5.".). Dalle pronunzie rassegnate emerge che il sequestro può essere revocato dal giudice del riesame solo in ipotesi di annullamento del decreto di perquisizione per assoluta carenza di motivazione, neppure integrata, nel contraddittorio instaurato a seguito di riesame. Nel caso in esame il decreto di perquisizione contiene:
- una dettagliata descrizione dei fatti ascritti alla persona nei cui confronti fu disposta la perquisizione, consistente nella imputazione;
- l'ipotesi che "nei luoghi di seguito indicati si trovino cose e documenti utili ai fini dell'accertamento dei reati oggetto di indagine, in particolare documentazione varia (anche di natura informatica) riguardante anche i contatti con altri soggetti coinvolti nell'attività investigativa";
- l'ordine di ricercare "il corpo del reato e le cose pertinenti ai reati come sopra indicati".
Dal verbale di sequestro risulta il rinvenimento e la sottoposizione a vincolo reale di:
- una lettera di un coindagato;
- un elenco di "messaggi per il Presidente";
- lettera di una società;
- lettera del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro;
- telefax relativo ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- una cartellina con la scritta "Emergenza rifiuti", contenente tre sottocartelline.
Con memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. il P.M. ha rappresentato che in un documento sequestrato era annotato a matita, accanto al nominativo di un ingegnere, il nome di un coindagato e che la documentazione non ritenuta rilevante era stata restituita. In siffatta situazione si deve escludere che il decreto di perquisizione sia nullo per carenza di motivazione, in punto di pertinenza delle cose sequestrate. Infatti in esso è dettagliatamente indicato il reato per il quale si procede ed il concetto di cose pertinenti al reato è ricavabile dall'art. 253 c.p.p., comma 1, da cui si desume che sono tali le cose necessarie per l'accertamento dei fatti.
Il Tribunale pertanto non avrebbe potuto disporre, nell'ambito della procedura attivata, la restituzione delle cose sequestrate, giacché o le stesse erano qualificabili come pertinenti a reato, alla luce della richiamata norma e del decreto di perquisizione e delle successive integrazioni (ed allora non vi era difetto di pertinenza delle cose sequestrate al reato), oppure non lo erano ed allora, in assenza di provvedimento di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, la richiesta di riesame avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Peraltro il Tribunale, essendosi limitato ad escludere la pertinenzialità delle cose sequestrate non ha esaminato gli altri motivi di doglianza contenuti nell'istanza di riesame, fra cui quelli relativi all'inesistenza di indizi di reato legittimanti la perquisizione ed il conseguente sequestro, nuovamente dedotti con la memoria 25/11/2005 indirizzata a questa Corte.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, nel corso del quale il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunziati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per una nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006