Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 30480
CASS
Sentenza 29 marzo 2011

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Massime1

La questione relativa all'applicazione della regola della retrodatazione dei termini della misura cautelare in caso di cosiddette contestazioni a catena può essere validamente dedotta nel giudizio di riesame, sempre che si prospetti l'insussistenza delle esigenze cautelari e si faccia valere un interesse concreto, apprezzabile se il meccanismo di retrodatazione comporti l'inefficacia della misura applicata con l'ordinanza oggetto di riesame.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 30480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30480
Data del deposito : 29 marzo 2011

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