Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti; in caso di omissione è ammissibile l'integrazione della motivazione da parte del P.M. nel contraddittorio del procedimento di riesame, rimanendo in tal caso comunque rispettato il diritto di difesa dell'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25966 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 28/04/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 648
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI OV - Consigliere - N. 3883/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IC;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che, in data 17 dicembre 2003, ha rigettato l'impugnazione avverso il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. presso il tribunale di Taranto in data 20 novembre 2003.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentite le conclusioni dell'avv. Curci Eligio del foro di Taranto per AL IC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
AL IC ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che, in data 17 dicembre 2003, ha rigettato l'impugnazione avverso il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. presso il tribunale di Taranto in data 20 novembre 2003. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
1) Violazione dell'art. 321 c.p.p. per contraddittorietà della motivazione.
La motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria in quanto, nel fare riferimento alla valutazione operata dal g.i.p. in ordine ai presupposti concernenti l'adozione del provvedimento di sequestro, non avrebbe motivato sulla astratta confiscabilità del bene ai sensi dell'art. 240 c.p. e comunque avrebbe erroneamente qualificato come corpo del reato i crediti di un conto corrente, che non avrebbero quella provenienza diretta ed immediata dal reato che giustificherebbe la loro inclusione nella categoria dei corpi di reato. Il ricorrente censura altresì la ritenuta sussistenza del periculum in mora, in quanto in questo caso il provvedimento non ricadrebbe su di un bene infungibile. Nel caso di specie sarebbe sempre stato possibile restituire il tantundem, ne' appare possibile utilizzare il sequestro preventivo con le finalità del sequestro conservativo. Nè, secondo il ricorrente sussistevano le condizioni per convertiore, come richiesto dal p.m. il sequestro probatorio in sequestro preventivo. Il ricorso deve essere rigettato. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti è stato compiuto da parte del tribunale sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati per quanto concerne la sussistenza degli estremi, necessari a concretizzare il delitto di cui all'art. 646 c.p.. È stato, infatti chiaramente evidenziato come il nucleo iniziale del patrimonio di OV CO sia stato diviso e parcellizzato perdendo così l'originaria riconducibilità nella sfera di possesso del predetto CO e come, in questa attività, il ruolo dell'avv. AL sia stato indubbiamente rilevante.
Allo stesso modo è esente da censure il ragionamento del collegio con riferimento alla qualificazione di corpo di reato assegnato alla somma di denaro caduta in sequestro, così come precisato dallo stesso P.M. in sede di udienza camerale. E correttamente il tribunale del riesame ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui ai fini del sequestro probatorio la natura di corpo del reato ben può essere attribuita al denaro, nonostante la sua fungibilità, laddove ne risulti, in base a concrete emergenze probatorie, la provenienza diretta ed immediata dal reato (v. Cass., 8 maggio 2003, Zorzi). Il percorso di acquisizione delle somme in sequestro è stato perfettamente ricostruito, individuando con precisione il nesso di immediatezza tra il denaro in sequestro e l'attività criminosa ascritta all'indagato.
Ed appare condivisibile l'opzione ermeneutica del Tribunale in base al quale è stata ritenuta l'applicabilità del sequestro preventivo al corpo di reato in base alla considerazione della sua appartenenza al più ampio genus delle cose pertinenti a reato, in forza del combinato disposto degli artt. 253 e 321 c.p.p.. Vi è daggiungere che prive di fondamento sono inoltre le censure svolte in ordine alla prospettata insussistenza delle finalità di prevenzione tenute presente dal tribunale in sede di riesame. La presenza della richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e la "storia" del passaggio del denaro posto sotto sequestro rende assolutamente verosimile l'ipotesi di una ulteriore dispersione del bene oggetto della tutela cautelare. Deve aggiungersi, infine, che nel caso in esame non può trovare alcuna applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite (SEZ. Un. 28 gennaio 2004, Ferazzi, C.E.D. Cass., n. 226713) in tema di radicale assenza di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato, essendo pacifico che nell'udienza di fronte al tribunale del riesame il p.m. ha ampiamente indicato sia nella discussione orale che attraverso il preventivo deposito di note scritte, la motivazione posta a base dell'adottato provvedimento di sequestro probatorio. Le valutazioni operate dai giudici del riesame appaiono dunque esenti da censure sotto il profilo della legittimità e privi di vizi logico giuridici.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004