Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25966
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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Anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti; in caso di omissione è ammissibile l'integrazione della motivazione da parte del P.M. nel contraddittorio del procedimento di riesame, rimanendo in tal caso comunque rispettato il diritto di difesa dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25966
    Data del deposito : 28 aprile 2004

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