Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
È legittimo il sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di decreto del p.m. di perquisizione e sequestro anche se la cosa sequestrata non sia stata descritta nel provvedimento di perquisizione, se alla sua individuazione possa comunque pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione era stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato" (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il comportamento del p.m. che aveva rigettato la richiesta di restituzione di un libretto di risparmio al portatore da parte dell'indagato - che sosteneva la mancata convalida del sequestro, ritenuta, invece, non necessaria da parte del p.m. - in un caso in cui il decreto di perquisizione conteneva un elenco dettagliato delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, per concludere con il riferimento ulteriore a "Documentazione e quant'altro comunque attinente ai fatti per cui si procede").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1998, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 27/05/98
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N. 1934
3. " Giangiulio AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. " GI CO " N. .44490/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL NI, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza in data 7.7.1997 del G.i.p. del Tribunale di Milano.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppe LA GRECA,
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 7.7.1997 il G.i.p. del Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da EL NI avverso il decreto del P.M. che aveva negato la restituzione di un libretto di risparmio al portatore sequestrato dalla DIGOS di Genova in esecuzione del decreto di perquisizione emesso il 20.2.1997. 2. Il EL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che: a) in realtà il giudizio di opposizione era stato instaurato per ottenere che fosse dichiarato come mai intervenuto il sequestro, in quanto non convalidato dal P.M.; b) l'inosservanza delle norme processuali sulla convalida rende il sequestro tamquam non esset;
c) il provvedimento del G.i.p. non è logicamente motivato rispetto alle richieste proposte con l'opposizione.
3. Il decreto del P.M. in data 12.5.1997, reiettivo dell'istanza di restituzione, chiarisce che il decreto di perquisizione contiene un elenco dettagliato delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, per poi concludere con l'indicazione ulteriore di "documentazione e quant'altro comunque attinente ai fatti per cui si procede". Tale precisazione trova implicita conferma nella opposizione proposta il 12.5.1997 dal difensore, il quale lamenta che il P.M. aveva col provvedimento di perquisizione invitato la polizia "a porre sotto sequestro quanto da essa stessa ritenuto utile al fine delle indagini".
Deve dunque ritenersi che la censura mossa con il ricorso non abbia fondamento. Questa Corte ha infatti già statuito che al fine della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non è richiesto che le cose vengano preventivamente individuate con il provvedimento di perquisizione, dovendosi ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e di "cosa pertinente a reato" (Cass., sez. I, 10 marzo 1997, Corini e altri, rv. 207.430).
Rettamente quindi il G.i.p. del Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, sul presupposto che il bene di cui si chiedeva la restituzione rientra nell'ambito delle cose pertinenti a reato e che quindi è stato legittimamente sottoposto a sequestro, non occorrendo la convalida da parte del Pubblico Ministero
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1998