CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 39387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39387 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NU DI GI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 05/09/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 39387 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in preambolo il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'Ufficio esecuzione penale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UD UI De ZZ con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 2 marzo 2066, irrevocabile il 5 giugno 2007, sussistendone i presupposti di legge. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994; Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza dell'Ufficio esecuzione penale di revoca della sospensione condizionale della pena e il decreto emesso all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto 2 Il Presidente Il Consigliere estensore della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 4. Sulla scorta delle ragioni esposte il decreto impugnato dev'esser annullato con rinvio al Tribunale di Foggia. In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore. Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461)
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia. Così deciso il 29 marzo 2023
lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 39387 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in preambolo il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'Ufficio esecuzione penale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UD UI De ZZ con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 2 marzo 2066, irrevocabile il 5 giugno 2007, sussistendone i presupposti di legge. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994; Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza dell'Ufficio esecuzione penale di revoca della sospensione condizionale della pena e il decreto emesso all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto 2 Il Presidente Il Consigliere estensore della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 4. Sulla scorta delle ragioni esposte il decreto impugnato dev'esser annullato con rinvio al Tribunale di Foggia. In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore. Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461)
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia. Così deciso il 29 marzo 2023