Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento per incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena, l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sicché, qualora l'omissione sia rilevata nel corso dell'udienza, non è sufficiente notificare all'interessato il verbale dell'udienza medesima, ma occorre notificare anche il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, non essendo altrimenti possibile comprendere l'oggetto del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Improving Society Through the Decisions of the Human Rights Committee on the Protection of Human DignityLjiljana Jovanović · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2005, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1433
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 27770/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE ID, nata a [...] il 22 (o 27) aprile 1973;
avverso l'ordinanza emessa il 3 giugno 2005 dal Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 16 dicembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 23 giugno 2005, il Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, revocò il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a SE EI con sentenza del 28/04/1998 del Tribunale di Venezia, irrevocabile il 23/03/2004. Osservò il Giudice dell'esecuzione che risultava che la SE aveva già beneficiato di due sospensioni condizionali della pena (pretore Venezia 27/01/1998 e pretore Venezia 08/06/1999) e che aveva riportato una terza condanna per fatti verificatisi nel quinquennio. La SE propone ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge perché il provvedimento impugnato è stato adottato senza il contraddittorio delle parti, dal momento che non le era stato notificato il decreto di fissazione della udienza camerale, il che le aveva anche impedito di nominare un difensore di fiducia che potesse partecipare alla udienza in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non vi è dubbio che nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena il condannato sia titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivare, in modo diretto ed immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile. Al condannato, pertanto, compete l'avviso di fissazione della udienza in Camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, che va deciso a seguito di un procedimento in contraddittorio tra le parti. L'avviso quindi deve contenere, sia pure in forma succinta e con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione del oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio. Di conseguenza, della omessa notificazione dell'avviso di udienza deriva una nullità generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni grado e stato del procedimento, ai sensi dell'art. 178 e 179 cod. proc. pen.. Nella specie è accaduto che, per la deliberazione dell'incidente di esecuzione, era stata fissata l'udienza in Camera di consiglio del 19 gennaio 2005.
L'avviso di fissazione della udienza non era stato però notificato alla SE, sicché per questa ragione, la udienza, svoltasi alla presenza del difensore di ufficio, fu rinviata al 2 marzo 2005, disponendosi la rinnovazione della notifica del decreto di citazione e del verbale di udienza alla interessata. Anche per questa udienza l'avviso non fu notificato alla interessata SE, di modo che l'udienza di nuovo rinviata al 3 giugno 2005, disponendosi nuovamente la notificazione del decreto di citazione e del verbale d'udienza alla interessata, eventualmente col rito degli irreperibili, previe ricerche della stessa.
Risulta quindi che alla SE fu notificato, in data 30 maggio 2005 a cura dei carabinieri di Mirano, il solo verbale della udienza del 2 marzo 2005, mente non le fu notificato, come del resto era stato esattamente disposto dal Tribunale, anche il decreto di fissazione di udienza. Ora, la notificazione della sola copia del verbale della udienza del 2 marzo 2005 deve ritenersi insufficiente per una corretta instaurazione del contraddittorio, perché da esso non era possibile comprendere con precisione, specie da parte di un soggetto non particolarmente esperto, quale fosse l'oggetto del procedimento in questione (non essendo indicato quale fosse la sentenza concessiva del beneficio da revocare) ne' quale fosse la sede e la sezione del Tribunale dinanzi al quale si sarebbe svolta l'udienza. Ne deriva che alla udienza del 3 giugno 2005 il Tribunale ha deliberato senza che si fosse validamente instaurato il contraddittorio e senza che la interessata SE fosse stata messa in condizione di difendersi e di nominare un difensore di fiducia. Il che ha comportato la nullità assoluta del procedimento e del provvedimento adottato.
La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio nel contraddittorio della interessata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006