Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2005, n. 1439
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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Massime1

Nel procedimento per incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena, l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sicché, qualora l'omissione sia rilevata nel corso dell'udienza, non è sufficiente notificare all'interessato il verbale dell'udienza medesima, ma occorre notificare anche il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, non essendo altrimenti possibile comprendere l'oggetto del procedimento.

Commentario1

  • 1Improving Society Through the Decisions of the Human Rights Committee on the Protection of Human Dignity
    Ljiljana Jovanović · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2005, n. 1439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1439
Data del deposito : 16 dicembre 2005

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