Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 79, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un immobile, non è richiesto il fine di lucro né alcuna altra finalità qualificabile in termini di dolo specifico, essendo necessaria e sufficiente la consapevolezza in capo al titolare del luogo dell'uso abituale del consumo di stupefacenti da parte di altri soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2017, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
00004-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Maria CIAMPI Presidente - Sent. n. 20 /2017 Carla MENICHETTI UP 21/11/2017 R.G.N. 3376/2017 Gabriella CAPPELLO TO Leonardo TANGA Relatore - Francesca PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NN TO, nato a [...] il [...]; AN PE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n° 2840/16 del 05/10/2016, della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RO PE e per l'accoglimento del ricorso di MA TO relativamente alla pena. риче RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22/10/2015, il Tribunale di Catania dichiarava: RO PE colpevole dei reati di cui agli artt. 79, comma 2, D.P.R. 309/90 (capo A dell'imputazione), 81, 385 c.p. e 47-ter L. 354/1975 (capo B dell'imputazione) e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed € 4000,00 di multa;
MA TO colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/90 (capo D dell'imputazione) e lo condannava alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione ed € 18.000,00 di multa.
1.1. Con la sentenza n° 2840/16 del 05/10/2016, la Corte di Appello di Catania, adita dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, qualificato il reato ascritto a MA TO ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, determinava la pena inflitta al predetto imputato in anni due e mesi undici di reclusione ed € 12.000,00 di multa, confermando nel resto. per2. Avverso tale sentenza d'appello, propongono ricorso cassazione MA TO e RO PE, a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.): MA TO: I) vizi motivazionali in riferimento alla responsabilità penale dell'imputato. Deduce che la parte motiva della sentenza non dà contezza di tutte le osservazioni della difesa e non offre un vaglio critico degli atti processuali, limitandosi ad una sommaria affermazione della responsabilità del MA, contenuta in poche righe, senza alcuna motivazione concreta in ordine, in particolare, alle dichiarazioni rese dai testi, le quali fondano la sussistenza del c.d. uso di gruppo;
II) vizi motivazionali in riferimento alla severità della pena. Deduce che la Corte nel riconoscere i fatti in contestazione rientranti nella ipotesi criminosa di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90, è partita dal massimo della pena prevista dalla fattispecie incriminatrice in questione, ignorando la condizione di tossicodipendenza del MA;
III) violazione di legge per non aver considerato le concesse жи attenuanti generiche anche in riferimento alla sanzione ritenuta in continuazione interna. Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e pertanto ha diminuito la pena base, senza tuttavia diminuire anche l'ulteriore segmento di pena, aggiunto a titolo di continuazione interna. RO PE: 2 I.A.) violazione di legge in relazione all'art. 79, comma 2, D.P.R. 309/1990. Deduce che la norma si riferisce all'incentivare il consumo", e quindi non riguarda il caso che occupa poiché trattasi di soggetti tutti tossicodipendenti da diversi anni;
la norma che si presume violata richiede il fine di lucro ma agli atti non vi è prova alcuna che si sia integrato l'elemento costitutivo richiesto;
altro elemento necessario è quello dell'abitualità degli incontri ma manca nella motivazione un dettagliato riferimento ad elementi che indichino le cadenze periodiche stabilite, le frequentazioni assidue;
II.A.) vizi motivazionali. Deduce che non si rinviene alcuna motivazione nella sentenza ricorsa la quale si limita a fare rinvio alla sentenza di primo grado senza tuttavia argomentare le ragioni per le quali gli elementi addotti a difesa non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati e perciò inammissibili.
3.1. Va premesso che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il ище sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento 3 (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3.8. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e connessa violazione nella valutazione del materiale dell'asseritamente probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. Ciò posto, in replica al motivo sub I), relativo al ricorso di MA TO, occorre riaffermare quanto già detto in premessa;
in particolare che, come già detto, son da considerarsi correttamente disattese le deduzioni difensive le quali, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
6.1. Inoltre la Corte del merito ha ineccepibilmente in questa sede di legittimità- evidenziato che «Gli elementi di prova acquisiti in giudizio attestano che MA in diverse occasioni cedeva droga alle persone presenti in casa del RO mentre non è affatto dimostrato né che egli consumasse la droga insieme ai primi né che taluno gli avesse conferito un incarico all'acquisto. Al contrario, le conversazioni captate presso l'abitazione del RO e l'esito dei servizi di videosorveglianza non registrano il consumo di droga anche da parte del Marmino;
quest'ultimo è invece osservato mentre effettua delle consegne». Né, per i Giudici territoriali, risulta certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di un compartecipe né che il ricorrente lo fosse.
6.2. Nel caso che occupa, quindi, i giudicanti della cognizione han fatto buon uso dei consolidati principi fissati da questa Corte secondo i quali non ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (cfr. ex multis Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014 Ud. -dep. 12/02/2014- Rv. 259285).
6.3. Ne segue la manifesta infondatezza della censura in esame.
7. Quanto al motivo sub II), relativo al ricorso di MA TO, occorre riaffermare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero где arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (v. Sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
7.1. Nella specie la Corte territoriale ha congruamente motivato la individuazione della pena dando atto che «La misura della pena deve essere ༨ dunque rideterminata tenendo conto della cornice edittale di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90 in relazione a droghe cd pesanti, trattandosi di eroina e in un'occasione cocaina, oltre che metadone. La pluralità delle cessioni, nei termini indicati nel capo di imputazione, se non esclude la sussistenza dell'ipotesi lieve, tuttavia determina il riconoscimento di una notevole gravità del reato dovendosi procedere ad una nuova valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei diversi limiti di pena. Pur nel novero dell'ipotesi lieve, le modalità della condotta e la personalità del soggetto (reiterazione nel tempo, capacità di procurare droghe di diversa tipologia e natura, capacità a delinquere) inducono a stabilire la misura della sanzione in misura notevolmente superiore al minimo edittale».
7.2. Ne consegue l'inammissibilità del motivo in questione.
8. In ordine al motivo sub III), relativo al ricorso di MA TO, mette conto premettere che, in tema di continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento sanzionatorio confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti. Basterà, poi, rilevare che l'approdo, cui è giunta la Corte del merito, è ineccepibile giacché, in tema di reato continuato, l'applicazione delle circostanze attenuanti va distinto dall'aumento di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. con la conseguenza che, mentre la prima operazione deve riguardare solo il reato più grave, le eventuali circostanze che abbiano relazione con i reati satelliti vanno considerate al solo scopo di adeguare l'aumento complessivo per l'unicità del disegno criminoso (cfr. Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057; sez. 6, n. 10266 del 25/06/1991, Capozza, Rv. 188266). In altri termini, in tema di reato continuato, determinata la pena base (e operata sulla stessa la riduzione per le circostanze attenuanti), l'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. deve essere dosato anche tenendo conto delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati-satellite (cfr. Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, Rv. 251403).
8.1. Nella specie, invero, risultano rispettati i parametri sopra detti posto che l'aumento per la continuazione (effettuato dopo la riduzione massima di un terzo per le attenuanti generiche operata sulla pena individuata per reato ritenuto più grave) è stato limitato complessivamente a soli tre mesi di Mye reclusione ed € 2.000,00 di multa per i tre reati satelliti a fronte di un possibile aumento massimo del triplo della pena base. Giova, infine e comunque, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di 6 ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (v. Sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; Sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Più in particolare, in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell'art. 81 c.p., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (v. Sez. 6, n. 44633 del 15/09/2017; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465).
8.2. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza in scrutinio.
9. In replica al motivo sub I.A.), relativo al ricorso di RO PE, occorre evidenziare che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 79, comma 2, D.P.R. 309/90 si richiede che un soggetto il quale abbia la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo, lo adibisca, o consenta che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti. Il reato non è escluso per il fatto che anche il titolare del luogo faccia uso di dette sostanze né dall'intenzione del medesimo di fornire un aiuto ad altri tossicodipendenti, profilo che attiene alle motivazioni della condotta ma che non incide sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, tutti presenti alla luce delle risultanze dibattimentali. In particolare, quanto all'elemento soggettivo, la norma incriminatrice non richiede il fine di lucro né alcuna altra finalità qualificabile in termini di dolo specifico, essendo necessaria e sufficiente la consapevolezza in capo al titolare del luogo dell'uso abituale del consumo di stupefacenti da parte di altri soggetti.
9.1. La Corte del merito ha, inoltre, incensurabilmente, ritenuto che, nella specie ricorrono tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie contestata posto che # RO «era presente in casa (ove scontava la detenzione domiciliare) si prestava a fornire materiale e ad aiutare gli altri consumatori ad assumere lo stupefacente, consentiva che l'eroina fosse introdotta nell'abitazione; tutto ciò non in modo occasionale o sporadico ma con modalità ripetute e frequenti di tal che la condotta ha certamente assunto il carattere dell'abitualità. Neppure incide sulla configurabilità del reato lo stato di tossicodipendenza o di cronica intossicazione da stupefacenti che l'appellante assume quale situazione determinante il reato introducendo, incidenter tantum, l'aspetto dell'imputabilità Orbene, dagli atti risulta che RO era assuntore di eroina ma non emerge in alcun modo uno stato di cronica intossicazione». 4༩ Occorre, poi, solo rilevare che la ripetitività dei convegni è già ricavabile 1 dall'imputazione e, comunque, la valutazione attinge il merito che è di esclusiva pertinenza del Giudice territoriale. 7 9.2. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza in scrutinio. 10. Del pari inammissibile è la censura sub II.A.), relativa al ricorso di RO PE, posto che, come già sopra detto, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni case fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Inoltre logicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocul, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e consic crandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confurate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. 11. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile * ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esclusione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 ciascune
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2017 TO Leonardo TangaAmp Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Depositata in Cancelleria Oggi, - 2 GEN 2018 il Funziona to Siudiziario Patrizia Ciora