Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia deliberato con procedura "de plano" sulla richiesta di applicazione della continuazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 12304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12304 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/02/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 648
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 34994/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE TO, nato il [...];
avverso il decreto n. 275/2012 TRIBUNALE di ANCONA del 01/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'1 dicembre 2012 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da EL AN, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati nella richiesta, per la sua manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge. Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che si trattava di reati non omogenei, commessi a intervalli di tempo assai distanziati e in luoghi affatto diversi, e che, pertanto, non era ravvisabile in alcun modo la unicità del disegno criminoso e la riconducibilità degli illeciti allo stato di tossicodipendenza dell'istante.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'interessato, che ne chiede l'annullamento, rilevando - dopo aver richiamato il contenuto della richiesta - il carattere sostanziale della norma contenuta nel novellato art. 671 cod. proc. pen. in ordine all'apprezzamento dello stato di tossicodipendenza,
dolendosi del diniego della unicità del disegno criminoso tra le violazioni commesse alla luce dei richiamati principi di diritto, e rappresentando il collegamento dei reati al proprio sussistente stato di tossicodipendenza, come da documentazione trasmessa il 18 ottobre 2012.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente, rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare d'ufficio la nullità del decreto impugnato, che è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 2 e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. 2. L'art. 666 c.p.p., comma 4 prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666 c.p.p., comma 3 per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2 è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, dep. 09/03/2000, Rotondi R., Rv. 215975;
Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, dep. 04/04/2007, Menin, Rv. 236216;
Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.
2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997, dep. 16/12/1997, Zicchitella, Rv. 209134; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, dep. 29/07/1998, Viscione E., Rv. 211550; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, dep. 11/03/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, dep. 10/07/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111, e, con riferimento specifico al procedimento relativo all'applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, dep. 11/02/1995, Daniele, Rv. 200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000, dep. 15/11/2000, Bacarella, Rv. 217233; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008 Caci, Rv. 242196, Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mastrillo, Rv. 242894).
3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito trattandosi di error in procedendo (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che il Giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano, senza previa rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere il parere del Pubblico Ministero, ed esaminando nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della unicità del disegno criminoso, estese all'apprezzamento della non riconducibilità degli illeciti allo stato di tossicodipendenza dell'istante.
4. Il decreto impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la decisione sulla richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per la decisione sulla richiesta. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014;
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014