TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23914
TAR
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Non è sanabile tale vizio con l'istanza di notifica per pubblici proclami se il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Non è sanabile tale vizio con l'istanza di notifica per pubblici proclami se il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Non è sanabile tale vizio con l'istanza di notifica per pubblici proclami se il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Non è sanabile tale vizio con l'istanza di notifica per pubblici proclami se il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Non è sanabile tale vizio con l'istanza di notifica per pubblici proclami se il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23914
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23914
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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