Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione di intestazione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la persona convivente del proposto pone come uniche condizioni che la convivenza sia stabile e che l'atto dispositivo oneroso a suo favore sia stato compiuto nei due anni precedenti alla proposta di misura patrimoniale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2017, n. 32994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32994 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
32994-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 422/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente- REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.31516/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ALFREDO GUARDIANO IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN UD nato il [...] a [...] avverso il decreto del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Luigi lame dhe tax condemn per lette/sentite le conclusioni del PG I'm mmnibilita d Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1-Con decreto del 21 marzo 2016, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 26 maggio 2015, confermava il decreto del locale Tribunale, del 20 febbraio 2012, che aveva disposto nei confronti di RO RO la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di prodotti finanziari, collocati da Az Investimenti Sim spa per un valore di circa 1.480.000 euro ed intestati a LA IN, convivente del RO, che aveva interposto appello quale terza interessata. 1 - 1 - Questa Corte aveva annullato il decreto del Tribunale di Torino perché non era emerso con sufficiente chiarezza che, nel periodo di tempo in cui la terza interessata, legata al proposto da vincoli sentimentali, aveva acquisito i prodotti finanziari sottoposti alla misura, potesse ritenersi che il proposto stesso fosse socialmente pericoloso e ciò in applicazione del principio di diritto nel frattempo fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4880 del 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262605. Dovendosi tenere conto del fatto che la cessazione della pericolosità del proposto era stata fissata al 2006 sia dalla Corte di appello di Torino, che aveva revocato la misura di prevenzione personale con decreto del 30 marzo 2006, sia dal medesimo Tribunale di Torino che aveva rigettato, il 7 dicembre 2012, la richiesta di applicazione di nuova misura di prevenzione personale. E della circostanza che, dalla rogatoria internazionale, era emerso che, solo nel novembre 2010, si era costituita la provvista indicata, posto che negli anni precedenti, dal 2006 al 2010, la stessa si era mantenuta in misura ben più ridotta. Dichiarava assorbite in tale motivo preliminare le ulteriori censure. -2 La Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, confermava il 1 decreto impugnato in base alle seguenti considerazioni: la somma in questione era stata trasferita in Italia con un'operazione di rientro di capitali dalla Svizzera, nel corso del 2010, ed era stata investita negli indicati prodotti finanziari;
il Tribunale aveva, come si è visto, rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale perché difettava il presupposto della attualità della pericolosità sociale;
- il Tribunale aveva, invece, disposto la misura di prevenzione patrimoniale perchè la somma investita non era proporzionata ai redditi maturati, negli anni precedenti, dal RO (che nulla aveva denunciato fino al 2003 e, negli anni seguenti fino al 2006, aveva conseguito redditi per circa 15.000 euro) e della 1 To IN (che, dal 2003 al 2008, aveva denunciato redditi per complessivi 60.000 euro circa ed ulteriori entrate per euro 517.483,74), e che doveva, pertanto, ritenersi il frutto delle precedenti attività illecite del RO;
- la Corte acquisiva i nuovi elementi di giudizio offerti dalla pubblica accusa, ed in particolare la sentenza di legittimità che aveva rigettato analogo ricorso della IN avverso la confisca di ulteriori beni e tre intercettazioni a carico del RO;
- valorizzava le risultanze di un procedimento, pur chiusosi con un decreto di archiviazione, nel quale era emerso che RO si era posto a capo di una organizzazione operante nel canavese che realizzava truffe operando cambi di valute o scambiando denaro contante con gioielli;
il danno ed il corrispettivo lucro derivavano dal fatto che il denaro ed i gioielli consegnati erano falsi;
nell'abitazione di uno dei complici erano state rinvenute le banconote false con cui operare gli scambi;
l'archiviazione era conseguita al fatto che non si era né tentata né realizzata alcuna truffa concreta, nel periodo di attenzione (da gennaio a marzo 2009); in una conversazione intercettata RO aveva riferito all'interlocutore di essere nel "ramo" da 25 anni;
quanto all'attualità di tale attività si era individuato un procedimento penale nel quale era emerso che RO era coinvolto in un riciclaggio di denaro per 10 milioni di euro, consumato nel 2013, con l'utilizzo di dollari falsi.
2 - Avverso il predetto decreto propone ricorso la terza interessata LA IN, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. - Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli 2 1 artt. 1 e 4 d. lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen., in quanto il giudice del rinvio non aveva preso atto che la pericolosità sociale del RO era stata esclusa dai precedenti giudici per quanto riguardava gli anni successivi al 2006. Di tale giudicato interno la Corte territoriale non aveva tenuto conto. Peraltro, dato che il proposto doveva essere valutato secondo i criteri della pericolosità generica, non essendo accusato di avere fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, è evidente che il collegamento temporale fra la sua pericolosità e l'acquisto dei beni deve essere verificato con ancor maggiore acribia. Ed allora era paradossale che il giudizio di pericolosità si fosse fondato sulle risultanze di un procedimento del 2009 che si era concluso con una archiviazione, la cui pendenza era peraltro già nota anche ai precedenti giudici che avevano purtuttavia confermato la cessazione della sua pericolosità sociale al 2006. L'operazione in esso prospettata era unica, consisteva in uno scambio di 2 denaro per un valore di 9 milioni di dollari, e non si era poi conclusa. Era una pura affermazione labiale, quella del proposto, di essere nel settore da 25 anni. Irrilevante era poi il fatto del 2013 vista la distanza temporale con quello precedente. Si doveva poi tenere conto che, dalla operazione del 2009, non conclusa, non ne era derivato alcun profitto e non si poteva pertanto concludere che le somme confiscate provenissero da tale condotta illecita. -2 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 648 cod. proc. pen., posto che la mancata impugnazione del rigetto della misura di prevenzione personale fondata sul fatto che la pericolosità del proposto sarebbe cessata nel 2006 non consente di concludere altrimenti e di allungarne i termini, in assenza di elementi nuovi, che certo non possono consistere nel procedimento del 2009 già conosciuto. Anche nella pronuncia della Cassazione sul diverso ricorso della IN si era fissato il temine della cessata pericolosità al 2006. Irrilevante era il procedimento per fatti del 2013 perché successivi all'applicazione della misura. -2 3 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 19 d. lgs. n. 159/2011 e 125 cod. proc. pen., in ordine alla rilevanza del rapporto di convivenza in riferimento alla intestazione da parte del proposto dei beni alla terza interessata. La Corte territoriale aveva motivato con riferimento alla sentenza di legittimità sull'analogo ricorso contro la confisca di altri beni ma le censure difensive si erano appuntate sul fatto che non poteva affermarsi che la convivenza fosse stata continua nei 5 anni che avevano preceduto le indagini patrimoniali (e, quindi, dal 2005 al 2010) e che era comunque l'accusa che doveva dar prova dell'effettività del legame di fatto. La prova invece si limitava al periodo fra il 2009 ed il 2010. Aveva errato la Corte ad affermare che era sufficiente provare che, nell'ultimo quinquennio, vi fosse stato un periodo di convivenza piuttosto che vi dovesse essere la prova che, come prevede la norma, la convivenza si fosse protratta per l'intero lasso di tempo. Tanto che il Tribunale aveva parlato di convivenza ultraquinquennale. -2 4 Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 125 cod. proc. pen., 24 d. lgs n. 159 del 2011 ed il travisamento della prova, avendo la Corte omesso di trattare le ulteriori censure dichiarate assorbite e rinviando per il giudizio sulla loro infondatezza al diverso procedimento relativo alla confisca di altri beni. In specie non si era valutato che la ricorrente aveva dimostrato di avere acquisito disponibilità non riconducibili al RO. Fra il 1998 ed il 2001 aveva 3 ㄹ conseguito ingenti guadagni come ballerina, seppure in euro, dal 2004 al 2009 aveva percepito, da due uomini ai quali era stata legata, ingenti somme, pari ad oltre due milioni di euro (l'ingiustificato giudizio di loro inattendibilità costituiva il lamentato travisamento della prova o la mancata valutazione di una prova decisiva). Aveva depositato una relazione tecnica di un commercialista che indicava come i beni a lei intestati fossero proporzionati ai suoi redditi. Le somme in questione era depositate in contanti in cassette di sicurezza e poi erano state versate in unica soluzione per trasferirle in Italia. 3 Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Filippi, concludeva per il rigetto del ricorso, considerando che si erano acquisiti elementi che conducevano a ritenere che la pericolosità del proposto fosse stata attuale fino al 2009 e poi fino al 2013, e ciò in base a nuovi elementi che non erano stati valutati nelle precedenti decisioni. Le altre censure si rivelavano infondate alla luce delle argomentazioni del primo decreto alla cui motivazione la Corte aveva rinviato. E si trattava comunque di vizi motivazionali e non di ipotesi di violazione di legge. 4 Il difensore ha depositato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale. Si ribadiva che il diverso procedimento penale per riciclaggio si riferiva a fatti consumati dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Prima della misura era stato instaurato il solo procedimento del 2009 che, nel 2010, era stato archiviato. Si ribadiva inoltre che la sentenza di annullamento aveva affermato essere un dato processuale incontroverso che gli elementi da cui dedurre la pericolosità del prevenuto non erano individuabili oltre il 2006 e che, una rivisitazione di tale dato comportasse una violazione del divieto di ne bis in idem. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1-Va innanzitutto rilevato come la recente sentenza della Grande Camera EDU 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, ha ritenuto l'incompatibilità con l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione EDU, sulla "libertà di circolazione", delle misure di prevenzione personali che tale libertà limitano, adottate in conseguenza della ritenuta "pericolosità generica" del proposto, in applicazione della previgente legge n. 1423/1956 (oggi trasfusa nella legge n. 159/2011). Ben diversa è pertanto la presente fattispecie nella quale si discute del provvedimento di confisca di beni, un provvedimento che tocca, quindi, i diritti 4 patrimoniali del proposto, e non il diritto, personale, di libera circolazione, che trovano nella stessa Convenzione una tutela ben più contenuta posto che la libertà di circolazione, come prevede il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 "non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui" mentre la protezione della proprietà privata gode di garanzie ben più limitate rispetto agli interventi ablativi del legislatore, posto che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 prevede, soltanto, che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.". Nel ricorso e nella successiva memoria, poi, non si fa alcun cenno alla questione. Si può pertanto procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti dalla IN. -2 Il primo motivo è infondato perché muove da una premessa errata, che la pericolosità del RO fosse cessata nel 2006 e che ciò costituisse un giudicato interno al presente procedimento, e conclude in modo altrettanto erroneo, considerando irrilevanti le risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti del medesimo nel 2009, sol perché lo stesso si era chiuso con un provvedimento di archiviazione, non potendosi così tenere conto delle circostanze che erano, comunque, emerse nel corso delle indagini. 2 1 La sentenza di annullamento di questa Corte infatti, si era limitata a prendere atto che i giudici del merito avevano accertato, ricavandole dalle emergenze dagli stessi esaminate, che la pericolosità del RO era cessata nel 2006. Avevano, nel contempo, rilevato come la provvista finanziaria che aveva generato l'investimento sottoposto a confisca era del 2010. Avevano pertanto richiesto al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla luce del principio di diritto fissato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 4880 del 02/02/2015, Spinelli, circa la necessaria coincidenza temporale fra l'acquisto del bene ed la pericolosità sociale. Così demandando alla Corte territoriale del rinvio la verifica della coincidenza dei tempi, se, pertanto, l'uno o l'altro dei termini in gioco (l'acquisto dei beni o la pericolosità del RO) potesse mutare fino a generare la necessaria sovrapposizione dei periodi. Non corrisponde pertanto al vero che la Prima Sezione, nella sentenza di annullamento, avesse inteso fissare, senza possibilità di ulteriori deduzioni in 5 Z fatto, l'accertamento delle pericolosità del RO fino al 2006, dovendosi anche tenere conto che, in generale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861). -2 - 2 Il giudice del rinvio aveva così valorizzato un procedimento penale iniziato nel 2009 dal quale era emerso che RO si era organizzato per condurre una truffa di rilevanti proporzioni, già in fase di avanzata preparazione visto che si erano rinvenuti, nel domicilio di uno dei complici, dei dollari falsi da usare per lo scambio di valuta. Ed aveva sottolineato come, in una conversazione telefonica intercettata, lo stesso RO aveva affermato di occuparsi di attività truffaldine da molti anni. Il procedimento era stato, poi, archiviato perché dalla preparazione non si era passati alla realizzazione della truffa ma ciò non toglieva rilevanza, ai fini della verifica della pericolosità sociale, alle circostanze sopra evidenziate. Una motivazione, quella della Corte territoriale, che ha risposto alla sollecitazione fatta di questa Corte con la sentenza di annullamento, e che pertanto non viola il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., e che non può dirsi inesistente o meramente apparente così da concretare quella violazione di legge che sola consente il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 27 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, contro le decisioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Né era vietato al giudice del rinvio utilizzare tali circostanze perché le stesse erano già a conoscenza della Corte territoriale che aveva pronunciato il primo decreto annullato e che non avevano determinato l'allargamento temporale del giudizio di pericolosità agli anni successivi al 2006, ben potendo il giudice del rinvio trarre, dalle medesime fonti di prova un diverso giudizio sul fatto, tanto più quando, come nel caso di specie, il primo giudizio non aveva ritenuto necessario per pervenire al medesimo risultato, la confisca dei beni, allargare il giudizio di pericolosità sociale del RO agli anni successivi al 2006. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, complessivamente infondati, non assumendo, infine, rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità il procedimento instaurato nel 2013, e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia del decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, del 20 febbraio 2012. La Corte territoriale, poi, nel decreto impugnato, aveva rinviato alla motivazione del primo decreto circa le censure mosse sulla costituzione della provvista ad opera dei benefattori della ricorrente, affermando, in fatto (con motivazione certo non apparente) che i due soggetti in questione avevano riferito di ingentissime regalie del tutto prive di supporto documentale, smentite poi dal procedere, negli anni, della provvista sul conto della ricorrente, assai contenuta nel periodo indicato ed esplosa solo negli ultimi anni. La mera affermazione labiale del deposito dei contanti, per anni, in cassetta di sicurezza è, ancora, una questione di mero fatto, del tutto priva di supporto documentale e, anche, priva di logicità visto che postula l'occultamento di denaro che non sarebbe stato di illecita provenienza.
3 - Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto l'art. 19, comma 3, d.lgs. 06/09/2011 n. 159 - invocato dalla difesa per affermare che, per giungere alla confisca dei beni della ricorrente, la pubblica accusa avrebbe dovuto provare che la IN aveva convissuto con il proposto, RO RO, per l'intero quinquennio precedente alla richiesta del provvedimento ablativo - detta regole inerenti al solo esperimento delle indagini patrimoniali, mentre le condizioni che consentono di pervenire ai provvedimenti di sequestro o di confisca dei beni sono contemplate negli artt. 20, 24 e 26 dello stesso decreto. Ed è in particolare l'art. 26 che regola i casi di intestazione fittizia dei beni, disponendo che: -possono essere sottoposti a confisca i beni riconducibili al proposto ma intestati o trasferiti a terzi (a qualunque terzo), qualora si sia giunti a provare la fittizietà degli atti di disposizione dei medesimi;
la fittizietà degli atti compiuti a titolo gratuito (o fiduciario) viene sempre presunta (qualunque sia il rapporto che lega il beneficiario al proposto); - viene presunta la fittizietà degli atti, conclusi a titolo oneroso, compiuti nei due anni precedenti la proposta, quando il beneficiario sia l'ascendente, il discendente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto. Quanto al convivente, pertanto, si richiede solo che la coabitazione sia stabile ed i due anni indicati nella norma attengono solo alla data in cui l'atto a titolo oneroso è stato perfezionato, rispetto al momento della proposta della misura patrimoniale, e non alla durata della convivenza. Regole di cui, nel ricorso, non si tiene conto, limitandosi la IN a censure discendenti dall'erronea applicazione dell'art. 19. 4-Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Antonio Bruno DWICHA N CANCELLZIVA addl - 6 LUG 2017 IL FUNZIONARIO CUDLARO али их 8