Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 29196
CASS
Sentenza 9 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui siano trasmessi gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, qualora la eserciti, deve attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante dichiaratosi incompetente, costituendo tale decisione una preclusione processuale all'esercizio dell'originaria imputazione, sicchè, nel caso in cui ciò non avvenga, il secondo giudice, investito dell'originaria ed immodificata contestazione, non può declinare la propria competenza ma deve sollecitare il pubblico ministero alla corrispondente modifica dell'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Commentario1

  • 1Assolto, paga lo Stato: come fare per il rimborso delle spese legali
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2023

    Dal 1 gennaio 2021 la legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un rimborso, almeno parziale, delle spese legali sostenute dagli imputati definitivamente assolti in giudizio con formula pienamente liberatoria. Il relativo decreto attuativo è stato emanato in data 20 dicembre 2021, e pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 del 20 gennaio 2022, con una serie di requisiti (stringenti) per il riconoscimento del relativo diritto. Successivamente, il ministero ha pubblicato delle FAQ ulteriormente (e probabilmente: illegittimamente) restrittive. 1. Il rimborso Secondo il testo dell'emendamento approvato, con l'approvazione della Legge di Bilancio viene istituito un Fondo, nello stato di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 29196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29196
Data del deposito : 9 maggio 2017

Testo completo