Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui siano trasmessi gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, qualora la eserciti, deve attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante dichiaratosi incompetente, costituendo tale decisione una preclusione processuale all'esercizio dell'originaria imputazione, sicchè, nel caso in cui ciò non avvenga, il secondo giudice, investito dell'originaria ed immodificata contestazione, non può declinare la propria competenza ma deve sollecitare il pubblico ministero alla corrispondente modifica dell'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Assolto, paga lo Stato: come fare per il rimborso delle spese legalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2023
Dal 1 gennaio 2021 la legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un rimborso, almeno parziale, delle spese legali sostenute dagli imputati definitivamente assolti in giudizio con formula pienamente liberatoria. Il relativo decreto attuativo è stato emanato in data 20 dicembre 2021, e pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 del 20 gennaio 2022, con una serie di requisiti (stringenti) per il riconoscimento del relativo diritto. Successivamente, il ministero ha pubblicato delle FAQ ulteriormente (e probabilmente: illegittimamente) restrittive. 1. Il rimborso Secondo il testo dell'emendamento approvato, con l'approvazione della Legge di Bilancio viene istituito un Fondo, nello stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 29196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29196 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
29 19 6-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO DEL 09.05.2017 Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI Presidente Dott. Vincenzo SIANI SENTENZA - Consigliere N. 1666/2017 Dott.ssa Monica BONI · Consigliere - Dott. Stefano APRILE - Rel. Consigliere - REGISTRO Dott. Alessandro CENTONZE - Consigliere - GENERALE N. 40505/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Lodi avverso Tribunale di Pavia In relazione alla sentenza del 21 novembre 2013 pronunciata dal Tribunale di Pavia;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Pavia;
dato atto dell'assenza dei difensori. бе RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lodi ha sollevato conflitto di competenza con ordinanza 26 settembre 2016 in relazione al procedimento a carico di IM EL e AI EA per il reato di ricettazione accertato in Bariano (Bergamo) il 23 giugno 2011, trasmesso alla Procura della Repubblica di Lodi a seguito di sentenza declinatoria della competenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 21 novembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che la competenza appartiene al Tribunale di Lodi. La sentenza declinatoria di competenza del Tribunale di Pavia, con la quale veniva individuata la competenza del Tribunale di Lodi, è stata pronunciata nel corso delle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen., previa acquisizione sull'accordo delle parti della denuncia di furto. Va evidenziato, in particolare, che il Pubblico ministero di Pavia, una volta acquisita la denuncia di furto, procedeva a modificare l'imputazione, mutando la qualificazione giuridica dei fatti da ricettazione a furto aggravato commesso in AN (circondario di Lodi), e eccepiva il difetto di competenza a favore del Tribunale di Lodi;
le altre parti non formulavano eccezioni e concludevano per la competenza del Tribunale di Lodi. Il Tribunale di Pavia, quindi, convenendo nell'operata riqualificazione del reato e nella competenza, declinava la propria competenza nel senso indicato. A seguito della disposta trasmissione per competenza, il Pubblico ministero di Lodi disponeva la citazione a giudizio degli imputati per il delitto di ricettazione. Il Tribunale di Lodi, dato atto che il Pubblico ministero procedente non aveva modificato l'originaria imputazione di ricettazione e che non era possibile individuare elementi sufficienti per ritenere che il fatto contestato fosse qualificabile in termini di furto, preso atto che l'indicato delitto si è consumato in un luogo non individuato e che deve, quindi, farsi applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., con riferimento alla residenza di entrambi gli imputati nel circondario di Pavia, sollevava conflitto nei confronti del Tribunale di Pavia che aveva declinato la propria competenza. 2 t 2. Va, innanzitutto, evidenziato che non è prevista una limitazione temporale alla facoltà del Pubblico ministero di operare la modificazione dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen. (ex multiis Sez. 2, Sentenza n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903). La questione di competenza per territorio è stata sollevata e decisa entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a norma dell'art. 492 cod. proc. pen., conformemente all'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, secondo il quale «è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso "locus commissi delicti" consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento» (Sez. 1, Sentenza n. 26699 del 23/05/2013, Confl. comp. in proc. Singh Balgit, Rv. 256050), in quanto «la declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa» (Sez. 1, Sentenza n. 23907 del 03/06/2010, Confl. comp. in proc. Melli, Rv. 247992). I provvedimenti assunti dal Pubblico ministero e dal Tribunale di Pavia sono, pertanto, del tutto legittimi;
lo stesso non può dirsi per quelli assunti dalla sede giudiziaria di Lodi. È, infatti, principio immanente nel sistema processuale che le decisioni del giudice siano eseguite dal Pubblico ministero, ferma restando, nei casi ove ciò è previsto, la facoltà di impugnare tali determinazioni, non essendo, infatti, configurabile un conflitto di competenza tra Pubblico ministero e giudice (Sez. U, Sentenza n. 9605 del 28/11/2013 dep. 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989). Nel caso in esame, invece, il Pubblico ministero di Lodi, cui il Tribunale di Pavia ha ordinato la trasmissione per competenza, ha omesso di attenersi alla decisione del giudice concernente la qualificazione giuridica del fatto e, non potendo impugnare la decisione né sollevare conflitto, ha violato dovere di lealtà e ha formulato un'imputazione di ricettazione palesemente esorbitante la competenza territoriale del Tribunale di Lodi, all'evidente scopo di eccepirne l'incompetenza. 3 + A fronte di tale comportamento processuale, il Tribunale di Lodi avrebbe dovuto porre nel nulla l'azione del Pubblico ministero, invitandolo a riformulare l'imputazione nei termini stabiliti dal Tribunale di Pavia ovvero dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio. Il Collegio ritiene applicabile, al caso in esame, il principio di diritto su cui si fonda l'orientamento di legittimità dettato nell'ipotesi prevista dall'art. 521 cod. proc. pen.. Secondo tale orientamento «il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione. Ne consegue che non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, constatata nuovamente la diversità del fatto, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez. 6, Sentenza n. 41342 del 09/11/2006, P.M. in proc. Chiuchiolo, Rv. 235440; recentemente Sez. 6, Sentenza n. 39701 del 25/09/2009, Monterisi, Rv. 245029).
3. Deve, perciò, stabilirsi il seguente principio di diritto: «il pubblico ministero, cui siano trasmessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 23 cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo la decisione assunta sulla competenza a costituire una preclusione processuale alla riproduzione dell'originaria imputazione. Ne consegue che il secondo giudice, erroneamente investito dell'originaria contestazione, poteva sollecitare la pubblica accusa a emendare in senso conforme l'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Ma non poteva certamente declinare la propria competenza sulla base di una 4 qualificazione giuridica già correttamente emendata da altro giudice della cognizione». Da quanto sopra consegue la competenza del Tribunale di Lodi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Lodi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 maggio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GIU 2017 IL CANCELLIERE Stefanie LL 5