Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. Antonio - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso l'avvocato DONATO DANIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 668/00 del Giudice di pace di LATINA, depositata il 14/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2385 udienza del 13/10/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO UC si opponeva davanti al giudice di pace di Latina al verbale di accertamento con il quale i vigili urbani della predetta città gli avevano contestato la violazione dell'art. 142 n. 8 del codice della strada. Il giudice adito superate talune questioni processuali che non rilevano in questa sede respingeva l'opposizione. Riteneva che la mancata immediatezza della contestazione della infrazione era giustificata dal pericolo che l'inseguimento dell'autore da parte degli agenti accertatori avrebbe cagionato alla pubblica incolumità atteso il volume di traffico al momento registrato nella strada di cui si trattava. Rilevava quindi la mancata prova da parte dell'opponente circa la affermata differenza tra soggetti accertatori e soggetti firmatari del verbale a lui notificato ed il fatto che la apparecchiatura nella specie utilizzata per l'accertamento della velocità della sua vettura non era al momento sotto il controllo degli agenti.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con tre motivi il UC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondato il primo motivo del ricorso con il quale il UC lamenta il difetto di motivazione ovvero la motivazione meramente apparente circa la omessa verifica del fatto che apparecchiatura utilizzata nella vicenda, (cosidetti autovelox) non era presidiata dagli agenti e della non unicità del soggetto che aveva rilevato la infrazione e di quello che aveva poi redatto il verbale notificato. La sentenza impugnata ha infatti rilevato che le due circostanza, a prescindere dalla loro rilevanza, non sono state in alcun modo provate. In proposito peraltro va osservato cha la sintetica motivazione adottata dal giudice del merito è sufficiente a sostenere la statuizione e non può il ricorrente addossare alla amministrazione la prova negativa di non avere essa dato luogo alla circostanza che egli afferma. Nè può concludersi, come sembra ritenere il ricorrente, che agli abbia assolto all'onere probatorio in questione affacciando la mera ipotesi che l'autovelox potesse essere al momento del suo passaggio alla guida della sua auto non assistito ad alcun agente.
2. È nuova in quanto avanzata per la prima volta in questa sede di legittimità la censura relativa alla mancata verifica della idoneità tecnica della apparecchiatura autovelox di cui si è detto. 3. È infondata la terza censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge consistita nella mancata contestazione della infrazione da parte degli agenti. Il ricorrente infatti ancora una volta cenna alla ipotesi che gli agenti non fossero presenti a constatare essi stessi l'infrazione mentre il verbale notificato esplicitamente menziona le condizioni di traffico tali da non consentire detta immediata formalità. Questa Corte ha più volte chiarito che nel caso di violazione di limiti di velocità accertate a mezzo delle apparecchiature di cui si tratta, qualora il verbale dia atto della impossibilità di procedere a contestazione immediata e le relative ragioni siano rilevati nel senso di cui all'art. 384 lettera e del regolamento di esecuzione del codice della strada non è consentito al giudice alcun apprezzamento al riguardo giacché siffatta valutazione comporterebbe una inammissibile ingerenza nel potere organizzativo della Pubblica amministrazione. Il cenno alle condizioni di traffico contenuto nel verbale pertanto è stato considerato dal giudice del merito sufficiente a giustificare il ricorso alla procedura notificatoria (cass. n. 4048 del 2002). Tale motivazione non merita censure.
4. Il ricorso deve essere rigettato. Non può darsi pronuncia sulle spese dal momento che la parte intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004