Articolo 60 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 maggio 1969
Art. 60.
All'articolo 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218 , l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento".
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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