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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2886/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente e Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16869/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 15 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2144/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097202490831459 51/000 e i ruoli ad essa sottesi, per un importo complessivo di euro 55.758,12.
Ha premesso il ricorrente di essere stato destinatario dell'intimazione quale coobbligato in solido con l'associazione culturale denominata Associazione_1, aggiungendo che la Corte di giustizia tributaria - in riferimento all'impugnazione degli atti presupposti - aveva escluso la sua responsabilità solidale.
Conseguentemente, in ragione dell'annullamento nei suoi confronti delle pretese fiscali, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, per sua illegittimità, tenuto conto dell'infondatezza della pretesa impositiva, giudizialmente accertata.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni del ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere, in quanto per ognuno degli atti esposti nell'impugnata intimazione era stato adottato provvedimento di annullamento in autotutela.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli atti nei quali è esposta la pretesa impositiva, a seguito dell'accertato difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
Sussistono motivi per compensare le spese di lite, correlati all'immediato riconoscimento della fondatezza del ricorso, con annullamento in autotutela degli atti impositivi.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Presidente est.
RI AM
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente e Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16869/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 15 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083145951000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2144/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097202490831459 51/000 e i ruoli ad essa sottesi, per un importo complessivo di euro 55.758,12.
Ha premesso il ricorrente di essere stato destinatario dell'intimazione quale coobbligato in solido con l'associazione culturale denominata Associazione_1, aggiungendo che la Corte di giustizia tributaria - in riferimento all'impugnazione degli atti presupposti - aveva escluso la sua responsabilità solidale.
Conseguentemente, in ragione dell'annullamento nei suoi confronti delle pretese fiscali, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, per sua illegittimità, tenuto conto dell'infondatezza della pretesa impositiva, giudizialmente accertata.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni del ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere, in quanto per ognuno degli atti esposti nell'impugnata intimazione era stato adottato provvedimento di annullamento in autotutela.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli atti nei quali è esposta la pretesa impositiva, a seguito dell'accertato difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
Sussistono motivi per compensare le spese di lite, correlati all'immediato riconoscimento della fondatezza del ricorso, con annullamento in autotutela degli atti impositivi.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Presidente est.
RI AM