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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 693 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 24/01/2025 comunicata il 27/02/2025, vertente
TRA già con sede Parte_1 Parte_2
in Roma, Piazza Croce Rossa n. 1 (c.f. e P.I. ) in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via
Ducezio n. 12-14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mazzù, che la rappresenta e la difende come da mandato a in atti
APPELLANTE
E
1) nato il [...] a [...] c.f. CP_1
e nata il [...] a [...] c.f. C.F._1 Controparte_2
entrambi nella qualità di eredi di;
2) C.F._2 Persona_1 Controparte_3
nato il [...] a [...] c.f. ; 3) C.F._3 Controparte_4 nato il [...] a [...] c.f. e nata il C.F._4 CP_5
08/05/1949 a AS (ME) c.f. entrambi nella qualità di eredi di C.F._5 ; 4) nata il [...] a [...] c.f. Persona_2 CP_6
nato il [...] a [...] c.f. C.F._6 ON
e nato il [...] a [...] tutti C.F._7 Controparte_8
quali eredi di , nonché la stessa in proprio quale A_ CP_6
comproprietaria dell'immobile con;
5) nata il [...] A_ Controparte_9
a TE AN IO (ME) c.f. , nata il C.F._8 Controparte_10
27/07/1961 a AS (ME) c.f. nata il C.F._9 Parte_3
15/04//1965 a AS (ME) c.f. e nata il C.F._10 Controparte_11
10/04/1968 a Terme Vigliatore (ME) c.f. tutte nella qualità di eredi di C.F._11
; tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Persona_4 ON
(che rappresenta anche sé stesso) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Barcellona Pozzo di Gotto Via S. Andrea n 22
APPELLATI ed APPELLANTI INCIDENTALI
Avverso la sentenza n. 265/2020 del 28/02/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento R.G. 1328/2003.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Gli attori odierni appellati ed appellanti incidentali, e per alcuni di essi i loro dante causa, citavano in giudizio la società (già Parte_1 Parte_2
, esponendo: di essere proprietari di alcuni immobili siti nel Comune di
[...]
Terme Vigliatore (ME), via Nazionale, tali da formare una “stecca” confinante, a sud, con la via Nazionale mentre a nord con una striscia di terreno larga circa m. 1,50 di proprietà di e, quindi, con la proprietà ferroviaria convenuta;
che, Persona_5 quest'ultima, nell'eseguire i lavori connessi alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, aveva modificato il tracciato esistente, realizzando “una struttura in rilevato”, sostenuta da un muraglione dell'altezza di circa 20 metri, ove risultavano posizionati i nuovi binari, e chiudendo poi il rilevato con pannelli fonoassorbenti;
che tale nuova situazione -per la conseguente diminuzione di aria e luce pag. 2/10 e per inquinamento acustico ed atmosferico- aveva causato notevoli danni alle loro unità immobiliari.
In particolare, chiedevano: a) il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 46 l.
2359/1865 (oggi art 44 T. U. Espropri 327/2001), avendo subito i loro immobili una diminuzione di valore e la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà e la eliminazione dei pannelli fonoassorbenti;
il risarcimento dei danni causati dall'attività costruttiva dell'opera pubblica che era avvenuta con perforazioni, quindi causando smottamenti del terreno con lesioni agli immobili;
c) che fosse ricostruita o quanto meno modificata la strada di servizio che confinava con i loro terreni, costruita dal
[...]
senza le giuste pendenze di scolo e raccolta delle acque meteoriche, che ad ogni CP_12
pioggia si riversavano nei loro terreni.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1328/2003 si costituiva che Parte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O., trattandosi di materia rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, in relazione alla domanda di sostituzione dei pannelli fonoassorbenti;
in subordine, nel merito, chiedeva rigettarsi le domande degli attori o ridurre il risarcimento.
Veniva disposta CTU tecnica affidata all'Ing. che depositava il Persona_6
proprio elaborato peritale.
La causa era posta in decisione e con sentenza del 28/0272020 il Tribunale ha così statuito: “1) rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla
[...]
già , in persona del legale Controparte_13 Parte_2
rappresentante pro - tempore, dott. , dichiarando radicata la Controparte_14
competenza di questo Tribunale;
2) accoglie la domanda formulata dai sigg.ri Pt_4
, , , anche
[...] Controparte_3 Persona_4 CP_6
nella ,qualità di erede del defunto , e A_ ON
, entrambi nella loro qualità dì eredi del defunto Controparte_8 A_
, e , entrambi lena loro
[...] Parte_5 CP_5
qualità di eredi del defunto , nei confronti della Persona_2 [...]
già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, dott. , in merito al risarcimento del Controparte_14
danno; 3) condanna la già Parte_1 Parte_2
pag. 3/10 , in persona del legale rappresentante pro - tempore, dott. Pt_1 [...]
al pagamento, in favore degli odierni attori, al sig. CP_14 Controparte_3 di €. 17.660,00, al sig. € 20.828,00, alla sig.ra Parte_6 [...]
€. 15.028,00, alla sig.ra e ai sigg.ri Per_4 CP_6 CP_7
e , la prima anche in proprio, anche nella qualità di
[...] Controparte_8 eredi del defunto della somma di € 30.370,00, A_ [...]
e , entrambi nella loro qualità di eredi del Parte_5 CP_5 defunto della somma di €. 25334,00 a titolo di indennità a Persona_2
seguito di deprezzamento degli immobili pari al 10% del loro valore commerciale;
4) condanna la già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro - tempore, dott. al Controparte_14
pagamento, in favore degli odierni attori, al sig. della somma Controparte_3 pari ad €. 10.500,00, al sig. , della somma pari ad E. 5.500,00, alla Parte_6 sig.ra , della somma pari ad €. 3.600,00, ai sigg.ri Persona_4 [...]
e , entrambi nella loro qualità di eredi del Parte_5 CP_5 defunto della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei Persona_2
danni; 5) ordina la già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. ,
[...] Controparte_14
alla sostituzione dei pannelli fono-assorbenti in atto installati con un pannello opaco;
6) condanna la già Parte_1 Controparte_15
, in persona del legate rappresentante pro — tempore, dott.
[...] [...]
al pagamento, in favore degli odierni attori, sigg.ri , CP_14 Parte_6
, , anche nella qualità Controparte_3 Persona_4 CP_6
di erede del defunto , e A_ ON CP_8
, entrambi nella loro qualità di eredi del defunto ,
[...] A_
e , entrambi nella loro qualità dl Parte_5 CP_5
eredi del defunto , a rifondere, nei confronti degli stessi, delle Persona_2
spese di lite che si liquidano nella somma di €. 1,500,00. oltre IVA, CPA come per legge, a ciascuno dei singoli convenuti costituiti.”
pag. 4/10 Il Giudice di prime cure, sulla scorta della CTU, riconosceva agli attori il danno per il deprezzamento del bene come pure il risarcimento per i danni materiali cagionati agli immobili durante l'esecuzione dei lavori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_7
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti gli appellati , CP_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , CP_6 ON Controparte_8 CP_6 CP_9
e chiedendo
[...] Controparte_10 Parte_3 Controparte_11 il rigetto dell'impugnazione e proponendo a loro volta appello incidentale.
Con sentenza non definitiva del 20/07/2022 la Corte ha rigettato il gravame in relazione ai motivi sub 1,2,3,4, e 5A dell'appello principale perché infondato, e ha disposto il prosieguo con separata ordinanza in pari data con la quale ha disposto integrazione di
CTU, richiamando il consulente del giudizio di primo grado Ing. Persona_6 col seguente incarico: “1) ridetermini il valore di mercato degli immobili danneggiati dall'opera pubblica alla data di ultimazione di essa (giugno 2002), avuto riguardo alle presumibili condizioni dell'epoca, utilizzando dati verificabili -altre eventuali CTU, sentenze o atti pubblici relativi ad immobili con analoghe caratteristiche, etc.- e allegando le fonti utilizzate;
2) accerti se la soluzione offerta in relazione ai punti 10 e
11 dell'incarico peritale di primo grado sia ancora attuale in relazione allo stato dei luoghi e/o delle opere necessarie per l'eliminazione della fonte di danno, indicando eventuali diverse soluzioni”. Stante la dichiarata rinuncia dell'Ing. , Persona_6 veniva poi nominato l'Ing. che depositava il proprio elaborato Persona_7
peritale.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
24/01/2025 comunicata il 27/02/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Stante il contenuto della sentenza non definitiva emessa da questa Corte in data 20/07/2022 si rende necessario procedere all'esame della domanda di appello principale n. 5B come pure delle domande poste ad oggetto dell'appello incidentale.
pag. 5/10 A supporto della Corte vi è il contenuto della relazione di CTU resa a seguito di ordinanza istruttoria del 20/07/2022 dal nominato consulente Ing. il quale ha Persona_7
depositato il proprio elaborato peritale nel quale ha anche risposto ai rilievi di parte.
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Pa Con riferimento alla domanda di appello è stato chiesto al CTU di rideterminare il valore di mercato degli immobili danneggiati dall'opera pubblica alla data di ultimazione di essa (giugno
2002), avuto riguardo alle presumibili condizioni dell'epoca, utilizzando dati verificabili, altre eventuali CTU, sentenze o atti pubblici relativi ad immobili con analoghe caratteristiche, etc., e allegando le fonti utilizzate;
quanto sopra a seguito delle doglianze dell'appellante principale che aveva contestato la determinazione del valore commerciale degli immobili, ritenendo resa la stessa dal CTU apoditticamente e senza riferimento ad alcun atto che consentisse una oggettiva comparazione (atti di vendita relativi ad immobili in zona, aventi caratteristiche analoghe, sentenze di espropriazione i di risarcimento danni coeve al presente giudizio, dati dell'Agenzia delle Entrate, etc.).
Il CTU ha quindi rideterminato i valori secondo le indicazioni della Corte, ed in effetti ha calcolato per tutti gli immobili un valore leggermente inferiore rispetto a quello del consulente nel giudizio di prime cure;
in particolare per quanto riguarda l'immobile di Controparte_3
un valore di Euro 169.000,00 invece di Euro 176.600,00, per l'immobile di , oggi Persona_1
di e , un valore di Euro 199.300,00 invece di Euro CP_1 Controparte_2
208.280,00, per l'immobile di , oggi di , Persona_4 Controparte_9 CP_10
, e un valore di Euro 143.800,00 invece di Euro
[...] Parte_3 Controparte_11
150.280,00, per l'immobile di , oggi di e A_ CP_6 ON
un valore di Euro 290.600,00 invece di Euro 303.700,00 e per l'immobile di Controparte_8
, oggi di e un valore di Euro Persona_2 Controparte_4 CP_5
242.400,00 invece di Euro 253.340,00.
In ragione di quanto sopra ne consegue che l'importo da riconoscere ai proprietari a titolo risarcitorio per il deprezzamento del bene pari al 10% del valore del bene medesimo deve pag. 6/10 essere ricalcolato, risultando quindi in favore di di Euro 16.900,00, in favore Controparte_3 congiuntamente di e di euro 19.930,00, in favore CP_1 Controparte_2
congiuntamente di , , e Controparte_9 Controparte_10 Parte_3 CP_11
di Euro 14.380,00, in favore congiuntamente di , e
[...] CP_6 ON
di euro 29.060,00 ed in favore congiuntamente di e Controparte_8 Controparte_4
di Euro 24.240,00; ai suddetti importi va aggiunto quanto spettante per CP_5
risarcimento dei danni materiali subiti dagli immobili, non oggetto di gravame, ammontante- in favore di di Euro 10.500,00, in favore congiuntamente di e Controparte_3 CP_1
di euro 5.500,00, in favore congiuntamente di , Controparte_2 Controparte_9 [...]
, e di Euro 3.600,00 ed in favore CP_10 Parte_3 Controparte_11
congiuntamente di e di Euro 5.000,00. Controparte_4 CP_5
In considerazione di quanto sopra il motivo di appello 5B va quindi accolto, seppure parzialmente ed in maniera alquanto limitata.
Viene all'esame della Corte la domanda di appello incidentale con la quale , CP_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] ON Controparte_8 CP_6 Controparte_9 CP_10
, e chiedono il riconoscimento della rivalutazione
[...] Parte_3 Controparte_11
e degli interessi sul risarcimento di cui sopra, da calcolarsi dalla maturazione al soddisfo ossia dal 2002 (data individuata dalla Corte di Appello come fine lavori nell'ordinanza di ammissione di CTU) al soddisfo.
La domanda è fondata.
La rivalutazione monetaria è un valore che si aggiunge al valore nominale di un credito in ragione delle modifiche (normalmente nel senso del deprezzamento) che lo stesso subisce con il passare degli anni;
in altre parole, essa può essere definita come una sorta di remunerazione dell'utilizzo del capitale nel corso del tempo, che tiene conto del mutamento dell'iniziale potere di acquisto.
Come chiarito dalla Corte di cassazione fin dalla sentenza n. 4637/1987, la rivalutazione monetaria spetta esclusivamente per i debiti di valore ovvero quei debiti soggetti alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione sorge al momento in cui la stessa è monetizzata, ossia quelli in cui la prestazione pecuniaria non è né
pag. 7/10 liquida né agevolmente liquidabile ed ha come oggetto l'equivalente del controvalore di un determinato bene espresso in denaro;
nella fattispecie per cui è causa il risarcimento in favore degli appellanti incidentali è certamente da considerare quale debito di valore, determinato per equivalente a seguito di una valutazione discrezionale resa a seguito di CTU, e pertanto va riconosciuta la rivalutazione monetaria a partire dal mese di giungo 2002 (data di ultimazione dell'opera da parte dell'appellante) e sino al soddisfo.
Spettano agli appellanti incidentali anche gli interessi legali sulle somme via via rivalutate e sino al soddisfo.
Con ulteriore gravame incidentale viene riproposta la domanda formulata in primo grado dagli originari attori e così specificata: “Nell'area posta al confine con le loro proprietà gli attori Co riversavano le acque piovane su un terreno del loro originario dante causa, oggi ha ivi costruito una strada di servizio innalzando il livello di campagna e/o calpestio ed annullando la servitù degli attori. L'opera realizzata (strada di servizio) per l'insufficienza delle opere di raccolta di acque e delle pendenze costituisce motivo per cui le acque piovane si riversano costantemente ad ogni pioggia negli immobili degli attori causando notevoli danni. Gli attori avevano servitù di scolo delle acque che deve essere ripristinata”.
Per tale ragione la Corte ha conferito mandato al CTU affinché: “accerti se la soluzione offerta in relazione ai punti 10 e 11 dell'incarico peritale di primo grado sia ancora attuale in relazione allo stato dei luoghi e/o delle opere necessarie per l'eliminazione della fonte di danno, indicando eventuali diverse soluzioni”
Sul punto il CTU si è chiaramente espresso affermando che: “si ritiene di poter pienamente confermare l'attualità della soluzione proposta nell'incarico peritale di 1° grado, che qui di seguito si riporta per opportuna conoscenza (cfr. Risposta ai quesiti n. 10 e n. 11 - pagg. 19-21
CTU Ing. : … “occorre prevedere alla fine dei tratti in pendenza della stradella (lato Per_6
ovest e lato est) dei pozzetti con griglia. Questi pozzetti saranno collegati alla cunetta da realizzare lungo il confine dei cortili, per farvi defluire le acque da essi provenienti. Nel pozzetto
(lato est), sufficientemente profondo, confluiranno anche le acque provenienti dalla cunetta che lambisce il muro di contenimento del rilevato. Un nuovo collettore in sostituzione di quello esistente, posto in questo pozzetto, a quota più bassa del precedente, e collegato col pozzetto a monte, allontanerà le acque dalla stradella (Allegato n. 7 – Pianta smaltimento acque)”.
pag. 8/10 La Corte concorda con tale valutazione evincendosi non solo l'attualità della soluzione tecnica, ma anche la sua necessità ed opportunità al fine di garantire il corretto scarico e convogliamento delle acque e salvaguardare gli immobili da ogni possibile danno che potrebbe diversamente derivare;
ne consegue che l'appellata incidentale va condannata all'esecuzione di tali opere per come indicato nella relazione di CTU.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e vano poste quanto al giudizio di primo grado a totale carico di Parte_1
e per il presente grado, stante il limitato parziale accoglimento dell'appello
[...]
principale, vanno poste a carico di in ragione di quattro quinti, Parte_1
compensandosi fra le parti il rimanente quinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale di , Parte_1 CP_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] ON Controparte_8 CP_6 Controparte_9 CP_10
, e avverso la sentenza n. 265/2020 del
[...] Parte_3 Controparte_11
28/02/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 1328/2003, in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accoglie la domanda di risarcimento formulata da , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 ON Controparte_8
, , e CP_6 Controparte_9 Controparte_10 Parte_3 CP_11
e per l'effetto condanna in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di Euro 16.900,00, in Controparte_3
favore congiuntamente di e di euro 19.930,00, in favore CP_1 Controparte_2
congiuntamente di , , e Controparte_9 Controparte_10 Parte_3 CP_11
di Euro 14.380,00, in favore congiuntamente di , e
[...] CP_6 ON
di euro 29.060,00 ed in favore congiuntamente di e Controparte_8 Controparte_4
pag. 9/10 di Euro 24.240,00; condanna inoltre in persona CP_5 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di Euro Controparte_3
10.500,00, in favore congiuntamente di e di euro 5.500,00, CP_1 Controparte_2
in favore congiuntamente di , , e Controparte_9 Controparte_10 Parte_3
di Euro 3.600,00 ed in favore congiuntamente di e Controparte_11 Controparte_4
di Euro 5.000,00. CP_5
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme di cui al superiore punto 1) a partire dal mese di giungo 2002 fino al soddisfo nonché degli interessi legali come in motivazione.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla sostituzione dei pannelli fono-assorbenti in atto installati con un pannello opaco nonché ad eseguire i lavori riguardanti il deflusso e convogliamento delle acque per come indicato dal
CTU Ing. a pagina 13 della CTU come pure indicato nell'incarico peritale del Persona_7
primo grado dell'Ing. a pagina 19-21 in risposta ai quesiti n. 10 e n. 11. Persona_6
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
al rimborso in favore degli appellati di spese e compensi del giudizio di primo grado che liquida in complessivi Euro 300,00 per spese ed Euro 18.000,00 per compensi considerata la difesa congiunta di più soggetti, nonché di quattro quinti di spese e compensi del presente grado che liquida, già ridotti a quatto quinti, in Euro 20.000,00 per compensi considerata la difesa congiunta di più soggetti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; compensa fra le parti il rimanente quinto e pone le spese di entrambe le CTU a carico di. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10