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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. BEATRICE PAGGETTI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
DOMENICO GORZIGLIA, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024 ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL RG (TR) il 23.07.2016, con , esponendo che dall'unione sono nate le figlie: CP_2 in data 14 aprile 2017 e in data 28 giugno 2019 e Persona_1 Persona_2 deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Viterbo. Il ricorrente ha rappresentato che la resistente avrebbe instaurato una nuova relazione sentimentale dalla quale è nata una figlia. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di frequentare regolarmente le figlie attenendosi alle condizioni concordate nella pronuncia di separazione, esponendo di essere alle dipendenze della società privata con reddito mensile netto di circa euro 1.700/1800. Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della modalità di visita e permanenza presso il padre nonché delle festività e vacanze estive, con obbligo di corrispondere a
, quale contributo al mantenimento per le figlie, la somma mensile di euro CP_2
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, con assegnazione della casa al ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_2 civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma contestando quanto ex adverso argomentato e deducendo che il ricorrente si sarebbe dimostrato totalmente inidoneo a gestire la vita delle bambine ed a occuparsi dei di loro bisogni, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione e/o cooperazione e non gestendo accuratamente neanche la di loro salute. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo delle minori a sé, ponendo a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento per le figlie minori, la somma di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, con conferma del diritto di visita previsto in separazione ad eccezione del mercoledì che non sarà più trascorso presso il padre e conferma di quanto altro stabilito nel giudizio di separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di risiedere in immobile di proprietà senza sostenere costi, di svolgere l'attività lavorativa di operaio con reddito mensile netto di euro 1.700 – 1.800 per 13 mensilità e di avere, quale proprietà immobiliare, la casa di abitazione;
la resistente di risiedere in immobile di cui è proprietaria per 1/4 senza sostenere oneri, di essere casalinga, di percepire il 50% dell'assegno unico per le figlie pari ad euro 200,00 e di essere proprietaria di ¼ della casa di abitazione.
All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori, confermando i provvedimenti della separazione quanto alle modalità di affidamento, tranne per le vacanze natalizie e pasquali e aumentando a € 500,00 euro il contributo per il mantenimento delle figlie in considerazione della intervenuta disoccupazione della resistente. Nel corso del giudizio le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, con separazione divenuta definitiva;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in CA OR (TR) il 23.07.2016; CP_1 CP_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di EL RG (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. BEATRICE PAGGETTI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
DOMENICO GORZIGLIA, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024 ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL RG (TR) il 23.07.2016, con , esponendo che dall'unione sono nate le figlie: CP_2 in data 14 aprile 2017 e in data 28 giugno 2019 e Persona_1 Persona_2 deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Viterbo. Il ricorrente ha rappresentato che la resistente avrebbe instaurato una nuova relazione sentimentale dalla quale è nata una figlia. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di frequentare regolarmente le figlie attenendosi alle condizioni concordate nella pronuncia di separazione, esponendo di essere alle dipendenze della società privata con reddito mensile netto di circa euro 1.700/1800. Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della modalità di visita e permanenza presso il padre nonché delle festività e vacanze estive, con obbligo di corrispondere a
, quale contributo al mantenimento per le figlie, la somma mensile di euro CP_2
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, con assegnazione della casa al ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_2 civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma contestando quanto ex adverso argomentato e deducendo che il ricorrente si sarebbe dimostrato totalmente inidoneo a gestire la vita delle bambine ed a occuparsi dei di loro bisogni, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione e/o cooperazione e non gestendo accuratamente neanche la di loro salute. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo delle minori a sé, ponendo a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento per le figlie minori, la somma di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, con conferma del diritto di visita previsto in separazione ad eccezione del mercoledì che non sarà più trascorso presso il padre e conferma di quanto altro stabilito nel giudizio di separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di risiedere in immobile di proprietà senza sostenere costi, di svolgere l'attività lavorativa di operaio con reddito mensile netto di euro 1.700 – 1.800 per 13 mensilità e di avere, quale proprietà immobiliare, la casa di abitazione;
la resistente di risiedere in immobile di cui è proprietaria per 1/4 senza sostenere oneri, di essere casalinga, di percepire il 50% dell'assegno unico per le figlie pari ad euro 200,00 e di essere proprietaria di ¼ della casa di abitazione.
All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori, confermando i provvedimenti della separazione quanto alle modalità di affidamento, tranne per le vacanze natalizie e pasquali e aumentando a € 500,00 euro il contributo per il mantenimento delle figlie in considerazione della intervenuta disoccupazione della resistente. Nel corso del giudizio le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, con separazione divenuta definitiva;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in CA OR (TR) il 23.07.2016; CP_1 CP_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di EL RG (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti