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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/05/2024, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 36718/019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2023 e vertente
T R A
(C.F: ), in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri n. 21, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale sita in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Febbo e Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 36718/019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo che: CP_1
- la società istante intratteneva con un rapporto di conto corrente;
Controparte_1
- in virtù di detto rapporto, l'attrice aveva chiesto a di pagare in favore di CP_1 Pt_3 la somma di € 8.500,00, tramite invio di un assegno di traenza munito di clausola di
[...] intrasferibilità;
- tuttavia, con missiva del 31.05.2005 la beneficiaria aveva comunicato a a mancata Pt_1 ricezione dell'assegno;
- a seguito di indagini, era stato accertato che l'assegno bancario n. 5901640339, dell'importo di € 8.500, emesso dalla e negoziato da Organizzazione_1 Controparte_1
era stato pagato a soggetto diverso dal legittimo prenditore;
[...]
- dopo aver visionato il titolo e rilevato la contraffazione del nome del prenditore, Pt_1 era stata costretta a reiterare il pagamento in favore del legittimo beneficiario;
- quindi, la società aveva sollecitato affinché restituisse la somma portata dall'assegno; CP_1
- tuttavia, la convenuta non vi aveva provveduto;
- il traente era stato danneggiato dall'addebito sul conto dell'importo dell'assegno e dall'impossibilità di impiegare utilmente tale somma;
- la banca negoziatrice era responsabile a titolo contrattuale, per non aver correttamente identificato il portatore del titolo, in violazione dell'art. 43 Legge Assegni.
Premesso ciò, parte attrice chiedeva: 1) accertare e dichiarare che l'assegno di cui in premessa è stato pagato dalle a Controparte_1 soggetto diverso dal legittimo prenditore destinatario;
2) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza di tale condotta illegittima, è stata costretta a reiterare e ripetere il pagamento della somma di € 8500,00, portata dal predetto assegno in favore del sig. Parte_3
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale nonché extracontrattuale della società convenuta nel pagamento restitutorio dell'assegno di cui in premessa, e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 8500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c. a far data dal secondo pagamento che l'attrice è stata costretta ad eseguire, oltre al pagamento del danno non patrimoniale subito dalla società attrice, e da liquidarsi in via equitativa;
4) condannare il convenuto, in pers. del Legale Rappr.te p.t., al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e C.P.A. come per Legge al procuratore attributario.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1 R.G. n. 36718/019
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- la prescrizione decennale del diritto azionato da controparte ex art. 2946 c.c., in difetto di atti interruttivi della prescrizione, poiché le missive sub 4 e 5 allegate all'atto di citazione erano prive dei requisiti di univocità e specificità necessari a qualificarle come atti di messa in mora relativi all'assegno; inoltre, le suddette raccomandate erano prive di ricevuta di ritorno;
- l'insussistenza di responsabilità in capo a , giacché: l'assegno era stato negoziato in CP_1 stanza di compensazione;
la banca trattaria non aveva inoltrato messaggi di impagato;
la banca negoziatrice aveva correttamente identificato quale prenditore la sig.ra , Parte_4 previa esibizione di carta di identità ed acquisizione dei dati anagrafici, non rilevando sul titolo contraffazioni evidenti;
del pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore, per un errore nell'identificazione del portatore, rispondeva solo la banca emittente, ex art. 43 comma 2, L.A. (r.d. 1736/1933); se anche fosse stata chiamata a CP_1 rispondere, si sarebbe trattato di responsabilità contrattuale;
quindi, avendo identificato il portatore del titolo con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., aveva CP_1 provato che l'inadempimento non le era imputabile;
- la liberazione di dall'obbligo di pagamento, ex art. 1992 c.c., avendo adempiuto la CP_1 prestazione nei confronti del possessore del titolo senza dolo o colpa grave;
- il concorso di colpa di x art.1227 c.c., poiché essa aveva inviato l'assegno per Pt_1 posta ordinaria, contravvenendo all'art. 83 del DPR n. 156/1973, alla Carta della Qualità dei servizi postali e all'art. 1683 c.c.
Premesso ciò, la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
^^^^^^
OSSERVA IN DIRITTO
- Sulla prescrizione del diritto di credito
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione promossa dalla parte convenuta, secondo la quale il diritto di credito vantato dall'attrice si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 2946 c.c., per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Orbene, premessa la natura contrattuale della responsabilità azionata dall'attrice, con conseguente applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di presentazione dell'assegno per l'incasso (17.10.2005), deve rilevarsi che ha Controparte_2 tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Invero, parte attrice ha allegato diffida di pagamento del 29.05.2009, spedita in data 10.06.2009 e ricevuta dalla convenuta in data 15.06.2009, con protocollo C27476 riportato sulla cartolina di ricevimento, su cui risulta apposta la firma di un funzionario di Tale atto costituisce valido atto di costituzione in mora Controparte_1 della convenuta.
Invero, la lettera raccomandata, in quanto contenente una richiesta di pagamento, è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, contenendo i numeri dell'assegno trafugato, il nome del beneficiario, l'importo, la banca trattaria e l'agenzia emittente. R.G. n. 36718/019
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Inoltre, conformemente alla giurisprudenza prevalente, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. civ. n. 10630/2015; Cass. civ. n. 15762/2013).
^^^^^^
- Sulla responsabilità di per pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo CP_1 prenditore a causa di errore nell'identificazione del portatore.
Occorre premettere che risulta incontestato tra le parti che ha tratto sul proprio Parte_1 conto corrente, acceso presso la l'assegno di traenza non trasferibile n. 5901640339, Org_1 in favore della beneficiaria IG.ra , alla quale lo ha spedito tramite servizio postale Parte_3 ordinario. Altrettanto pacifica la circostanza che l'assegno non è giunto all' indirizzo della destinataria ed è stato negoziato presso a favore di persona diversa dall'effettiva beneficiaria, Controparte_1
a seguito di contraffazione e presentazione di documenti falsi. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate e risultano provate dalla documentazione in atti. Infatti, dall'estratto
“Sottosistema sinistri – Monitoraggio Stato pagamento”, emerge che la banca trattaria, su richiesta dell'odierna attrice, aveva emesso l'assegno non trasferibile n. 5901640339 a favore di Pt_3
a titolo di indennizzo assicurativo per un sinistro occorso a quest'ultima (cfr.
[...]
“documenti_come_da_foliario.pdf”, allegato all'atto di citazione). La mancata ricezione dell'assegno da parte della beneficiaria si desume dalla comunicazione del 31.5.2005 dalla medesima inoltrata (cfr. “documenti_come_da_foliario.pdf” allegato all'atto di citazione). La corrispondenza tra il numero dell'assegno emesso da e il numero dell'assegno incassato dalla risulta Org_1 Parte_4 dalla copia del titolo indebitamente negoziato depositata da (cfr. documento allegato alla CP_1 memoria I termine). Inoltre, il reiterato pagamento è comprovato dalla copia dell'assegno del 17.01.2006, evaso dall'attrice in favore della (cfr. documenti_come_da_foliario.pdf allegato Pt_3 all'atto di citazione).
Pertanto, essendo pacifica l'illecita messa all'incasso dell'assegno n. 5901640339 da soggetto non legittimato, viene in rilievo la questione concernente la responsabilità dell'istituto postale, per il pagamento del titolo a persona diversa dal legittimo beneficiario.
Premesso ciò, giova ribadire che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933 (legge assegni), secondo cui: “L'assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”
Tale disposizione deroga, quindi, all'art. 1189 c.c., secondo cui: “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanza univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, nonché all'art. 1992 c.c., a norma del quale: “il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle R.G. n. 36718/019
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forme prescritte dalla legge. Il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo è liberato anche se questi non è il titolare del diritto”.
Al riguardo, va, inoltre, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/6/2007; cfr. anche Cass. n. 10534/2015 e Cass. sentenza n. 7618 del 2010).
Pertanto, in capo alla banca negoziatrice di un assegno bancario è astrattamente configurabile una responsabilità di tipo contrattuale (Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712 e, più di recente, Cass. S.U. 21.5.2018 n. 12477) e, più precisamente, una responsabilità da “contatto sociale” derivante dalla violazione di un obbligo di protezione (cfr. Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712). Ne consegue che una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato, ovvero provare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, a norma dell'art. 1176 II comma c.c. In ragione di ciò, la banca può essere ritenuta responsabile, solo qualora l'alterazione o contraffazione dell'assegno sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, che non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. In tal senso, si è pronunciata la Corte Suprema, asserendo che: “Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 20/03/2014).
Inoltre spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato nell'identificazione del prenditore del titolo. R.G. n. 36718/019
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In merito a tale tema, la giurisprudenza ha chiarito che, ove la banca negoziatrice non possieda sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), l'identificazione del prenditore va operata, in primis, avvalendosi dei documenti da costui presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apporto visivo del titolare (cfr. Cass. sez. VI, n. 13265/2021). Pertanto, di fronte alla presentazione di assegno intrasferibile da parte di soggetto ignoto, l'istituto negoziatore avrebbe dovuto innanzitutto verificare che il codice fiscale esibito risultava censito all'anagrafe tributaria e accertare la genuinità dei documenti di riconoscimento. Inoltre, qualora il prenditore avesse aperto un libretto di risparmio al solo fine di depositare gli assegni, avrebbe dovuto valutare tale circostanza quale sintomo di una condotta fraudolenta ed effettuare ulteriori indagini volte a verificare l'identità tra prenditore e beneficiario.
Inoltre, “In tema di pagamento di assegno circolare non trasferibile, la mancata coincidenza tra luogo di emissione e luogo di pagamento impone l'adozione di particolari cautele, dovendo in tal caso la diligenza della banca essere superiore a quella cui è tenuta nel caso di pagamento richiesto nel luogo di emissione o, a maggior ragione, presso lo stesso sportello bancario che ha emesso l'assegno, atteso che è meno probabile che il falso prenditore richieda il pagamento allo stesso sportello o, più in generale, nella stessa piazza in cui l'assegno è stato emesso e in cui è probabile che il vero prenditore sia conosciuto o che venga presentata la denuncia di smarrimento o di sottrazione (nella specie, l'assegno era stato versato in un conto corrente per l'occasione aperto dal presentatore, che aveva successivamente prelevato il corrispondente importo)” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 13013 del 20.12.1995, ivi, Rv. 495156).
Orbene, sulla base di tali criteri, si deve ritenere che la convenuta non abbia provato di avere diligentemente identificato il presentatore del titolo, nulla avendo prodotto se non copia fotostatica dell'assegno negoziato. Invero, non ha depositato copia dei documenti di Controparte_1 riconoscimento del prenditore, né ha ottemperato all'ordine di esibizione del titolo in originale. In tal modo, risulta a questo Giudice precluso accertare, da un lato, l'integrità e la veridicità dei documenti presentati, dall'altro, l'assenza di tracce di contraffazione sul titolo.
Pertanto, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, in quanto non ha provato CP_1 di aver eseguito il pagamento a soggetto diverso dal reale beneficiario per causa ad essa non imputabile. Per contro, parte attrice, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti dalla Corte Suprema (cfr. Cass., S.S.U.U. n. 13533/2001), ha fornito idonei elementi di prova circa il credito vantato nei confronti della convenuta, allegando l'inadempimento e il danno conseguente alla duplicazione del pagamento.
D'altronde, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non occorre la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell' indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291; S.U. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9769).
Quanto alla circostanza secondo cui l'assegno sarebbe stato regolato in stanza di compensazione da deve rilevarsi come la responsabilità della banca trattaria non sia oggetto del presente Org_1 giudizio, che si svolge unicamente nei confronti della banca negoziatrice. R.G. n. 36718/019
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Per conseguenza, va ravvisato l'inadempimento, consistito nell'indebito utilizzo della provvista dell'assegno bancario, effettuato mediante il pagamento del relativo importo a una persona non adeguatamente identificata e priva di un pregresso rapporto di conto corrente o deposito a risparmio con la società negoziatrice del titolo, che non ha dimostrato di aver svolto nei suoi confronti idonea attività identificativa.
^^^^^^
- Sul concorso colposo del danneggiato.
Infine, la convenuta allega il concorso di colpa di nella causazione del danno, ai sensi Pt_1 dell'art.1227 c.c., per aver imprudentemente inviato l'assegno per posta ordinaria anziché assicurata. In tal modo, essa avrebbe violato l'art. 83 del DPR n. 156/1973 e la Carta della Qualità dei servizi postali, che vietano di includere denaro ed oggetti preziosi nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate, nonché l'art. 1683 cc, che impone al mittente di indicare esattamente la natura delle cose da trasportare. Pertanto, sussistendo un nesso di causalità tra la spedizione incauta dell'assegno e il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, la condotta di avrebbe concorso a Pt_1 cagionare il danno e l'eventuale risarcimento dovrebbe essere ridotto ex art. 1227, comma 1 c.c.
La circostanza della spedizione a mezzo posta ordinaria non è stata contestata in fatto da parte attrice, che si è limitata a dedurre l'irrilevanza di tale condotta nella produzione dell'evento dannoso, asserendo che il pregiudizio patito fosse conseguenza non dell'inserimento dell'assegno nella corrispondenza ordinaria, ma dell'inadempimento di . CP_1
Ebbene, in primo luogo occorre rilevare che, una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 11258/2018).
Orbene, sulla questione del concorso di colpa del danneggiato è intervenuta, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite, per affermare che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
Si è osservato infatti che: “risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della R.G. n. 36718/019
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materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile”. (…) “qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile”. (…) “In tale contesto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo.” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
In adesione a tale giurisprudenza, nel caso in esame deve riconoscersi che la trasmissione dell'assegno con posta ordinaria da parte della compagnia assicuratrice si inserisce nella serie causale produttiva dell'evento dannoso, costituendo senz'altro un antecedente necessario dello stesso, in mancanza del quale l'evento dannoso probabilmente non si sarebbe prodotto. Va evidenziato al riguardo che costituisce circostanza non contestata che l'assegno fraudolentemente riscosso sia stato contraffatto, sicché la materiale disponibilità del titolo costituiva una condizione necessaria del verificarsi dell'evento dannoso. La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), in violazione delle regole di comune prudenza, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che va valutata nel giudizio nella ricostruzione delle responsabilità. Pertanto, deve riconoscersi nella condotta posta in essere dalla compagnia assicuratrice un concorso colposo nella causazione dell'evento valutabile nella misura di un terzo.
Quanto alla misura del danno, spetta all'attrice l'equivalente del pagamento reiterato dell'assegno, pari ad € 8.500,00, da ridursi di un terzo ex art. 1227 c.c., per la somma residua di € 5.667,00.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dalla data del pagamento dell'assegno fino alla pubblicazione della sentenza ed ai soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo.
Ricorrono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 36718/2019 tra le società e in persona dei Parte_1 Controparte_1 R.G. n. 36718/019
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rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.667,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla data del pagamento dell'assegno fino alla pubblicazione della sentenza ed ai soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
b) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA
[...] alla rifusione in favore dell'attrice della residua parte, che liquida in Controparte_1
€ 3000,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 18.04.2024
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
R.G. n. 36718/019
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2023 e vertente
T R A
(C.F: ), in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri n. 21, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale sita in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Febbo e Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 36718/019
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PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo che: CP_1
- la società istante intratteneva con un rapporto di conto corrente;
Controparte_1
- in virtù di detto rapporto, l'attrice aveva chiesto a di pagare in favore di CP_1 Pt_3 la somma di € 8.500,00, tramite invio di un assegno di traenza munito di clausola di
[...] intrasferibilità;
- tuttavia, con missiva del 31.05.2005 la beneficiaria aveva comunicato a a mancata Pt_1 ricezione dell'assegno;
- a seguito di indagini, era stato accertato che l'assegno bancario n. 5901640339, dell'importo di € 8.500, emesso dalla e negoziato da Organizzazione_1 Controparte_1
era stato pagato a soggetto diverso dal legittimo prenditore;
[...]
- dopo aver visionato il titolo e rilevato la contraffazione del nome del prenditore, Pt_1 era stata costretta a reiterare il pagamento in favore del legittimo beneficiario;
- quindi, la società aveva sollecitato affinché restituisse la somma portata dall'assegno; CP_1
- tuttavia, la convenuta non vi aveva provveduto;
- il traente era stato danneggiato dall'addebito sul conto dell'importo dell'assegno e dall'impossibilità di impiegare utilmente tale somma;
- la banca negoziatrice era responsabile a titolo contrattuale, per non aver correttamente identificato il portatore del titolo, in violazione dell'art. 43 Legge Assegni.
Premesso ciò, parte attrice chiedeva: 1) accertare e dichiarare che l'assegno di cui in premessa è stato pagato dalle a Controparte_1 soggetto diverso dal legittimo prenditore destinatario;
2) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza di tale condotta illegittima, è stata costretta a reiterare e ripetere il pagamento della somma di € 8500,00, portata dal predetto assegno in favore del sig. Parte_3
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale nonché extracontrattuale della società convenuta nel pagamento restitutorio dell'assegno di cui in premessa, e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 8500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c. a far data dal secondo pagamento che l'attrice è stata costretta ad eseguire, oltre al pagamento del danno non patrimoniale subito dalla società attrice, e da liquidarsi in via equitativa;
4) condannare il convenuto, in pers. del Legale Rappr.te p.t., al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e C.P.A. come per Legge al procuratore attributario.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1 R.G. n. 36718/019
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- la prescrizione decennale del diritto azionato da controparte ex art. 2946 c.c., in difetto di atti interruttivi della prescrizione, poiché le missive sub 4 e 5 allegate all'atto di citazione erano prive dei requisiti di univocità e specificità necessari a qualificarle come atti di messa in mora relativi all'assegno; inoltre, le suddette raccomandate erano prive di ricevuta di ritorno;
- l'insussistenza di responsabilità in capo a , giacché: l'assegno era stato negoziato in CP_1 stanza di compensazione;
la banca trattaria non aveva inoltrato messaggi di impagato;
la banca negoziatrice aveva correttamente identificato quale prenditore la sig.ra , Parte_4 previa esibizione di carta di identità ed acquisizione dei dati anagrafici, non rilevando sul titolo contraffazioni evidenti;
del pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore, per un errore nell'identificazione del portatore, rispondeva solo la banca emittente, ex art. 43 comma 2, L.A. (r.d. 1736/1933); se anche fosse stata chiamata a CP_1 rispondere, si sarebbe trattato di responsabilità contrattuale;
quindi, avendo identificato il portatore del titolo con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., aveva CP_1 provato che l'inadempimento non le era imputabile;
- la liberazione di dall'obbligo di pagamento, ex art. 1992 c.c., avendo adempiuto la CP_1 prestazione nei confronti del possessore del titolo senza dolo o colpa grave;
- il concorso di colpa di x art.1227 c.c., poiché essa aveva inviato l'assegno per Pt_1 posta ordinaria, contravvenendo all'art. 83 del DPR n. 156/1973, alla Carta della Qualità dei servizi postali e all'art. 1683 c.c.
Premesso ciò, la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
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OSSERVA IN DIRITTO
- Sulla prescrizione del diritto di credito
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione promossa dalla parte convenuta, secondo la quale il diritto di credito vantato dall'attrice si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 2946 c.c., per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Orbene, premessa la natura contrattuale della responsabilità azionata dall'attrice, con conseguente applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di presentazione dell'assegno per l'incasso (17.10.2005), deve rilevarsi che ha Controparte_2 tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Invero, parte attrice ha allegato diffida di pagamento del 29.05.2009, spedita in data 10.06.2009 e ricevuta dalla convenuta in data 15.06.2009, con protocollo C27476 riportato sulla cartolina di ricevimento, su cui risulta apposta la firma di un funzionario di Tale atto costituisce valido atto di costituzione in mora Controparte_1 della convenuta.
Invero, la lettera raccomandata, in quanto contenente una richiesta di pagamento, è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, contenendo i numeri dell'assegno trafugato, il nome del beneficiario, l'importo, la banca trattaria e l'agenzia emittente. R.G. n. 36718/019
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Inoltre, conformemente alla giurisprudenza prevalente, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. civ. n. 10630/2015; Cass. civ. n. 15762/2013).
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- Sulla responsabilità di per pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo CP_1 prenditore a causa di errore nell'identificazione del portatore.
Occorre premettere che risulta incontestato tra le parti che ha tratto sul proprio Parte_1 conto corrente, acceso presso la l'assegno di traenza non trasferibile n. 5901640339, Org_1 in favore della beneficiaria IG.ra , alla quale lo ha spedito tramite servizio postale Parte_3 ordinario. Altrettanto pacifica la circostanza che l'assegno non è giunto all' indirizzo della destinataria ed è stato negoziato presso a favore di persona diversa dall'effettiva beneficiaria, Controparte_1
a seguito di contraffazione e presentazione di documenti falsi. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate e risultano provate dalla documentazione in atti. Infatti, dall'estratto
“Sottosistema sinistri – Monitoraggio Stato pagamento”, emerge che la banca trattaria, su richiesta dell'odierna attrice, aveva emesso l'assegno non trasferibile n. 5901640339 a favore di Pt_3
a titolo di indennizzo assicurativo per un sinistro occorso a quest'ultima (cfr.
[...]
“documenti_come_da_foliario.pdf”, allegato all'atto di citazione). La mancata ricezione dell'assegno da parte della beneficiaria si desume dalla comunicazione del 31.5.2005 dalla medesima inoltrata (cfr. “documenti_come_da_foliario.pdf” allegato all'atto di citazione). La corrispondenza tra il numero dell'assegno emesso da e il numero dell'assegno incassato dalla risulta Org_1 Parte_4 dalla copia del titolo indebitamente negoziato depositata da (cfr. documento allegato alla CP_1 memoria I termine). Inoltre, il reiterato pagamento è comprovato dalla copia dell'assegno del 17.01.2006, evaso dall'attrice in favore della (cfr. documenti_come_da_foliario.pdf allegato Pt_3 all'atto di citazione).
Pertanto, essendo pacifica l'illecita messa all'incasso dell'assegno n. 5901640339 da soggetto non legittimato, viene in rilievo la questione concernente la responsabilità dell'istituto postale, per il pagamento del titolo a persona diversa dal legittimo beneficiario.
Premesso ciò, giova ribadire che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933 (legge assegni), secondo cui: “L'assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”
Tale disposizione deroga, quindi, all'art. 1189 c.c., secondo cui: “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanza univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, nonché all'art. 1992 c.c., a norma del quale: “il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle R.G. n. 36718/019
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forme prescritte dalla legge. Il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo è liberato anche se questi non è il titolare del diritto”.
Al riguardo, va, inoltre, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/6/2007; cfr. anche Cass. n. 10534/2015 e Cass. sentenza n. 7618 del 2010).
Pertanto, in capo alla banca negoziatrice di un assegno bancario è astrattamente configurabile una responsabilità di tipo contrattuale (Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712 e, più di recente, Cass. S.U. 21.5.2018 n. 12477) e, più precisamente, una responsabilità da “contatto sociale” derivante dalla violazione di un obbligo di protezione (cfr. Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712). Ne consegue che una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato, ovvero provare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, a norma dell'art. 1176 II comma c.c. In ragione di ciò, la banca può essere ritenuta responsabile, solo qualora l'alterazione o contraffazione dell'assegno sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, che non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. In tal senso, si è pronunciata la Corte Suprema, asserendo che: “Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 20/03/2014).
Inoltre spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato nell'identificazione del prenditore del titolo. R.G. n. 36718/019
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In merito a tale tema, la giurisprudenza ha chiarito che, ove la banca negoziatrice non possieda sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), l'identificazione del prenditore va operata, in primis, avvalendosi dei documenti da costui presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apporto visivo del titolare (cfr. Cass. sez. VI, n. 13265/2021). Pertanto, di fronte alla presentazione di assegno intrasferibile da parte di soggetto ignoto, l'istituto negoziatore avrebbe dovuto innanzitutto verificare che il codice fiscale esibito risultava censito all'anagrafe tributaria e accertare la genuinità dei documenti di riconoscimento. Inoltre, qualora il prenditore avesse aperto un libretto di risparmio al solo fine di depositare gli assegni, avrebbe dovuto valutare tale circostanza quale sintomo di una condotta fraudolenta ed effettuare ulteriori indagini volte a verificare l'identità tra prenditore e beneficiario.
Inoltre, “In tema di pagamento di assegno circolare non trasferibile, la mancata coincidenza tra luogo di emissione e luogo di pagamento impone l'adozione di particolari cautele, dovendo in tal caso la diligenza della banca essere superiore a quella cui è tenuta nel caso di pagamento richiesto nel luogo di emissione o, a maggior ragione, presso lo stesso sportello bancario che ha emesso l'assegno, atteso che è meno probabile che il falso prenditore richieda il pagamento allo stesso sportello o, più in generale, nella stessa piazza in cui l'assegno è stato emesso e in cui è probabile che il vero prenditore sia conosciuto o che venga presentata la denuncia di smarrimento o di sottrazione (nella specie, l'assegno era stato versato in un conto corrente per l'occasione aperto dal presentatore, che aveva successivamente prelevato il corrispondente importo)” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 13013 del 20.12.1995, ivi, Rv. 495156).
Orbene, sulla base di tali criteri, si deve ritenere che la convenuta non abbia provato di avere diligentemente identificato il presentatore del titolo, nulla avendo prodotto se non copia fotostatica dell'assegno negoziato. Invero, non ha depositato copia dei documenti di Controparte_1 riconoscimento del prenditore, né ha ottemperato all'ordine di esibizione del titolo in originale. In tal modo, risulta a questo Giudice precluso accertare, da un lato, l'integrità e la veridicità dei documenti presentati, dall'altro, l'assenza di tracce di contraffazione sul titolo.
Pertanto, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, in quanto non ha provato CP_1 di aver eseguito il pagamento a soggetto diverso dal reale beneficiario per causa ad essa non imputabile. Per contro, parte attrice, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti dalla Corte Suprema (cfr. Cass., S.S.U.U. n. 13533/2001), ha fornito idonei elementi di prova circa il credito vantato nei confronti della convenuta, allegando l'inadempimento e il danno conseguente alla duplicazione del pagamento.
D'altronde, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non occorre la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell' indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291; S.U. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9769).
Quanto alla circostanza secondo cui l'assegno sarebbe stato regolato in stanza di compensazione da deve rilevarsi come la responsabilità della banca trattaria non sia oggetto del presente Org_1 giudizio, che si svolge unicamente nei confronti della banca negoziatrice. R.G. n. 36718/019
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Per conseguenza, va ravvisato l'inadempimento, consistito nell'indebito utilizzo della provvista dell'assegno bancario, effettuato mediante il pagamento del relativo importo a una persona non adeguatamente identificata e priva di un pregresso rapporto di conto corrente o deposito a risparmio con la società negoziatrice del titolo, che non ha dimostrato di aver svolto nei suoi confronti idonea attività identificativa.
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- Sul concorso colposo del danneggiato.
Infine, la convenuta allega il concorso di colpa di nella causazione del danno, ai sensi Pt_1 dell'art.1227 c.c., per aver imprudentemente inviato l'assegno per posta ordinaria anziché assicurata. In tal modo, essa avrebbe violato l'art. 83 del DPR n. 156/1973 e la Carta della Qualità dei servizi postali, che vietano di includere denaro ed oggetti preziosi nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate, nonché l'art. 1683 cc, che impone al mittente di indicare esattamente la natura delle cose da trasportare. Pertanto, sussistendo un nesso di causalità tra la spedizione incauta dell'assegno e il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, la condotta di avrebbe concorso a Pt_1 cagionare il danno e l'eventuale risarcimento dovrebbe essere ridotto ex art. 1227, comma 1 c.c.
La circostanza della spedizione a mezzo posta ordinaria non è stata contestata in fatto da parte attrice, che si è limitata a dedurre l'irrilevanza di tale condotta nella produzione dell'evento dannoso, asserendo che il pregiudizio patito fosse conseguenza non dell'inserimento dell'assegno nella corrispondenza ordinaria, ma dell'inadempimento di . CP_1
Ebbene, in primo luogo occorre rilevare che, una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 11258/2018).
Orbene, sulla questione del concorso di colpa del danneggiato è intervenuta, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite, per affermare che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
Si è osservato infatti che: “risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della R.G. n. 36718/019
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materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile”. (…) “qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile”. (…) “In tale contesto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo.” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
In adesione a tale giurisprudenza, nel caso in esame deve riconoscersi che la trasmissione dell'assegno con posta ordinaria da parte della compagnia assicuratrice si inserisce nella serie causale produttiva dell'evento dannoso, costituendo senz'altro un antecedente necessario dello stesso, in mancanza del quale l'evento dannoso probabilmente non si sarebbe prodotto. Va evidenziato al riguardo che costituisce circostanza non contestata che l'assegno fraudolentemente riscosso sia stato contraffatto, sicché la materiale disponibilità del titolo costituiva una condizione necessaria del verificarsi dell'evento dannoso. La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), in violazione delle regole di comune prudenza, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che va valutata nel giudizio nella ricostruzione delle responsabilità. Pertanto, deve riconoscersi nella condotta posta in essere dalla compagnia assicuratrice un concorso colposo nella causazione dell'evento valutabile nella misura di un terzo.
Quanto alla misura del danno, spetta all'attrice l'equivalente del pagamento reiterato dell'assegno, pari ad € 8.500,00, da ridursi di un terzo ex art. 1227 c.c., per la somma residua di € 5.667,00.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dalla data del pagamento dell'assegno fino alla pubblicazione della sentenza ed ai soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo.
Ricorrono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 36718/2019 tra le società e in persona dei Parte_1 Controparte_1 R.G. n. 36718/019
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rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.667,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla data del pagamento dell'assegno fino alla pubblicazione della sentenza ed ai soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
b) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA
[...] alla rifusione in favore dell'attrice della residua parte, che liquida in Controparte_1
€ 3000,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 18.04.2024
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
R.G. n. 36718/019
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