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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3152/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Floro - . 88021 San Floro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T2024-364 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro il Comune di Torre Ruggero per l'annullamento dell'avviso di pagamento (TARI 2024) provvedimento n. T2024-364. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito insussistenza dei presupposti fattuali e normativi violazione di legge – difetto di motivazione ed istruttoria - erroneità dei presupposti – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, atteso che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito il Comune di San Floro che ha contestato i motivi di ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del tributo Tari. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, formulati dalla società ricorrente, la Corte osserva.
L'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARI, con riguardo all'art. 62, comma
3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Orbene, è pur vero che a norma dell'art. 62 comma 2 è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).L, 4., ma ciò avviene quando non risultano da atti pubblici di cui l'ente impositore non poteva essere a conoscenza. Mentre nel caso “de qua” appare illogica, atteso che è lo stesso ente impositore a dichiarare l'inutilizzabilità dell'immobile per una serie di violazione di norme urbanistiche che non consentono l'esercizio dell'attività per cui era stato adibito ne risulta una diversa attività.
Pertanto, il ricorso va accolto. Per la particolarità dei temi trattati, appare opportuno che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro sez.4 cosi provvede: accoglie il ricorso.
Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3152/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Floro - . 88021 San Floro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T2024-364 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro il Comune di Torre Ruggero per l'annullamento dell'avviso di pagamento (TARI 2024) provvedimento n. T2024-364. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito insussistenza dei presupposti fattuali e normativi violazione di legge – difetto di motivazione ed istruttoria - erroneità dei presupposti – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, atteso che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito il Comune di San Floro che ha contestato i motivi di ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del tributo Tari. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, formulati dalla società ricorrente, la Corte osserva.
L'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARI, con riguardo all'art. 62, comma
3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Orbene, è pur vero che a norma dell'art. 62 comma 2 è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).L, 4., ma ciò avviene quando non risultano da atti pubblici di cui l'ente impositore non poteva essere a conoscenza. Mentre nel caso “de qua” appare illogica, atteso che è lo stesso ente impositore a dichiarare l'inutilizzabilità dell'immobile per una serie di violazione di norme urbanistiche che non consentono l'esercizio dell'attività per cui era stato adibito ne risulta una diversa attività.
Pertanto, il ricorso va accolto. Per la particolarità dei temi trattati, appare opportuno che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro sez.4 cosi provvede: accoglie il ricorso.
Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone