Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Commentari • 5
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Dolo non corrisponde a movente: nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi Corte di …
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Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale di evento: l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione. Le condotte persecutorie non necessitano di una reiterazione in una prolungata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 20038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20038 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 340
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 5960/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 126/2011 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 marzo 2012 la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Bolzano l'8 marzo 2011, che aveva condannato T.S. alla pena di anno uno di reclusione per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 572, 581, 612 bis e 635 c.p., commessi dal mese di (OMISSIS) in danno della convivente B.A. e della figlia B.T.E.
, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 581 c.p., per difetto di tempestiva querela, l'ha assolto dal reato di cui all'art. 635 c.p., perché il fatto non sussiste e ha ridotto la pena a mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p., in continuazione con il reato di cui all'art. 612 bis c.p.,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di T.S. , deducendo i seguenti motivi:
a) l'erronea applicazione dell'art. 612 bis c.p., in quanto reato di evento di danno e non di pericolo, mentre la Corte di Bolzano ha qualificato il reato de quo come reato di pericolo, ancorando il suo giudizio alla ricorrenza di una condotta molesta, senza accertare la sussistenza dell'evento richiesto ai fini della configurabilità del reato;
b) inosservanza dell'art. 533 c.p.p., comma 1, per insufficienza delle prove sull'evento di danno, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), poiché dall'esame del comportamento di fatto della parte lesa si ricava la convinzione che ella era sì infastidita dall'insistenza per lei molesta dell'imputato e che desiderava farla cessare anche con l'intervento della giustizia penale, ma che, malgrado le sue contrarie affermazioni, non era stata posta in un grave stato di ansia e di paura (in tal senso, vengono richiamati il verbale di denuncia-querela del 5 maggio 2010, da cui si desume che in più occasioni aveva accettato le richieste di dialogo del T. , successivamente alla cessazione della convivenza, nonché le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla Polizia di Stato e talune dichiarazioni testimoniali citate nella sentenza di primo grado, che comprovano solo la volontà della B. di troncare il rapporto con l'imputato e la continuazione della sua normale vita di relazione);
c) inosservanza degli artt. 191, 336, 416, 442 e 530 c.p.p., art. 533 c.p.p., comma 1, per avere la Corte d'appello ritenuto provato il reato di cui all'art. 572 c.p., sulla base delle sole, generiche, dichiarazioni contenute nella querela presentata dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico - fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente:
a) che sia durante la convivenza matrimoniale, che dopo la separazione, l'imputato pose in essere nei confronti della B. una condotta aggressiva, opprimente, offensiva e talora violenta, cagionando in lei e nella figlia uno stato di avvilimento e paura per la propria incolumità, si da costringerla addirittura modificare le proprie abitudini ed i propri orari per timore d'incontrarlo;
b) che le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato pieno riscontro negli interventi effettuati dalla Polizia, nelle univoche e convergenti risultanze offerte dalle dichiarazioni rese da vari testimoni (ivi compresi il medico curante della persona offesa, la psicologa e la pedagogista in servizio presso il consultorio familiare di M. ), oltre che nella stessa richiesta di accoglienza presso la Casa delle donne, confermata da una consulente (B.S. ) che ha precisato che la persona offesa si rivolse a quel Centro dal 29 giugno 2009, frequentandolo regolarmente una volta la settimana a causa delle minacce subite e del costante timore di reazioni violente da parte dell'imputato;
c) che, peraltro, non sono emersi dall'istruttoria dibattimentale elementi idonei a minare l'attendibilità del dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche in ragione della natura del comportamento, aggressivo e violento, posto in essere dal suo ex convivente nel periodo successivo all'intervenuta separazione;
d) che anche successivamente all'interruzione della convivenza, infine, la condotta posta in essere dall'imputato ha prodotto un significativo perturbamento nella sfera psichica nella persona offesa, che ha dovuto subire, contro la sua volontà, chiaramente manifestata, di non avere più alcun tipo di rapporti con l'imputato, una serie di atti persecutori (continue telefonate, invio di sms, ripetute attese sotto casa e fuori dal luogo di lavoro, invio di regali non graditi, insulti, minacce, ecc.) procurandole uno stato di tensione, di disagio familiare e di timore per la propria incolumità (come emerso, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla psicoterapeuta presso il consultorio familiare e dalle stesse annotazioni degli interventi operati dalle forze di Polizia). La prova dell'evento del delitto, con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, è stata, in tal modo, correttamente ancorata dalla Corte di merito ad elementi sintomatici del turbamento psicologico, siccome ricavati dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive e specifiche condizioni di luogo e di tempo in cui la stessa è stata consumata (Sez. 5^, n. 14391 del 28/02/2012, dep. 16/04/2012, Rv. 252314). Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte ha stabilito che il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., può essere integrato anche da due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (da ultimo, v. Sez. 5^, n. 46331 del 05/06/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 257560), e che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi, come avvenuto nel caso in esame, siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5^, n. 24135 del 09/05/2012, dep. 18/06/2012, Rv. 253764).
4. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014