Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
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Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Corte di Cassazione Sez. V penale, Sent., (data ud. 14/05/2024) 06/09/2024, n. 33986 Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente Dott. GUARDIANO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 46331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46331 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1743
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 22615/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V.C.A. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il 17.6.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALFREDO Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17.6.2010 la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, in data 4.12.2009, aveva condannato D.V.C.A. alla pena di anni due mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 660, 612 e 612 bis c.p., commessi in danno di P.V. , ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato ed al pagamento di una provvisionale dell'ammontare di 1000,00 Euro, in favore della persona offesa, costituita parte civile, rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole per il reo, nella misura di anni uno mesi dieci di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto impugnazione l'imputato, articolando quattro autonomi motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 192 c.p.p., avendo la corte territoriale fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri, "tralasciando ogni considerazione critica relativamente alla loro credibilità oggettiva e soggettiva". In particolare, ad avviso del ricorrente, non può condividersi il giudizio espresso dalla corte territoriale, che, anzi, nella prospettiva difensiva, sul punto incorre nel vizio di travisamento della prova, secondo cui, a differenza di quanto sostento nell'atto di appello, non vi era alcuna contraddizione tra il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa riportate nella querela sporta il 3.7.2007, e quanto dalla stessa dichiarato innanzi al pubblico ministero in data 19.7.2007, in quanto, pur avendo la P. negato di avere subito minacce esplicite, ha comunque attribuito in querela all'imputato condotte poste in essere nei suoi confronti, percepite come implicitamente minacciose.
Rileva, inoltre, il ricorrente come non corrisponda al vero la circostanza, evidenziata nella sentenza di primo grado, dell'avvenuta confessione del D.V. , il quale si è limitato ad ammettere di aver dato vita ad un lungo corteggiamento nei confronti della P. con le modalità indicate dalla corte di appello, negando, tuttavia, di averla mai minacciata o di averne mai avuta l'intenzione.
4. Il motivo di ricorso ora esposto appare infondato.
4.1 Come è noto, infatti, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461 , P.M., rv. 253214).
4.2 Peraltro il principio, pure affermato nel medesimo arresto, secondo cui, ove la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, non configura un vero e proprio obbligo motivazionale a carico del giudice di merito, che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci.
4.3 A tali principi si è puntualmente attenuto il giudice di secondo grado, da un lato prendendo specificamente in considerazione i rilievi difensivi sulla inattendibilità della persona offesa, che rigettava, con motivazione immune da vizi logici, evidenziando correttamente il contenuto implicitamente minaccioso di frasi del tipo "Vuoi o non vuoi sarai mia, ti domerò", rivolte dall'imputato alla P. , che avevano formato oggetto della querela del 3.7.2007 (sulla minaccia implicita, cfr., ex plurimis, cfr. Cass., sez. 5^, 22/9/ 2009, n. 41507 , B.), per cui nessuna contraddizione può rinvenirsi nella narrazione di quest'ultima; dall'altro formulando un autonomo giudizio (positivo) della credibilità soggettiva e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche attraverso il richiamo alla valutazione compiuta al riguardo dal giudice di primo grado, che va letta insieme con quella operata dalla corte di appello, costituendo le due sentenze, per avere seguito un percorso argomentativo uniforme, un tutto unitario (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso).
Del tutto inconferente, pertanto, risulta il richiamo dell'imputato ad un preteso travisamento della prova da parte della corte territoriale, vizio, che, come è noto, ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, avendo, la doglianza difensiva, ad oggetto, piuttosto, il vizio del "travisamento del fatto", che non è possibile dedurre in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6^, 11/02/2013, n. 11794 , M.).
5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 660 c.p., per avere la corte territoriale omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che richiede il dolo specifico, limitandosi ad affermare, senza spiegarne le ragioni, come non vi sia "dubbio che nella condotta del D.V. , come descritta dalla parte offesa e come ricostruita in sentenza, ricorrano gli estremi oggettivi e soggettivi del reato in questione".
6. Anche questo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
6.1 Come evidenziato dal ricorrente, è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui l'art. 660 c.p., richiedendo che l'agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, suppone il dolo specifico (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 2.3.1990, Adamo). In presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza", ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, dunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p., la coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto "motivi", incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo (cfr. Cass., sez. 1^, 30/04/1998, n. 7051 , Morgillo). Proprio in applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione (cfr. sez. 1^, 23.4.2007, n. 19438 , Fontanive, rv. 236503), affrontando un caso simile a quello in esame, ha affermato che integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l'imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all'interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima).
6.2 Se ne desume pertanto che, una volta dimostrata, come ritenuto dalla corte territoriale, con motivazione assolutamente congrua (cfr. p. 5 dell'impugnata sentenza), la petulanza del soggetto attivo del reato, che insista nell'ingerirsi nell'altrui sfera di libertà, pur nella consapevolezza che il suo intervento non è gradito da chi ne subisce gli effetti, risulta adempiuto anche l'onere motivazionale relativamente all'elemento psicologico, di cui, nel caso in esame, è stata consequenzialmente affermata la sussistenza, del reato ex art.660 c.p., in quanto, come sottolineato in dottrina e giurisprudenza,
essendo il dolo un fatto interno al soggetto agente, il suo accertamento non può non fondarsi su massime di esperienza, che, muovendo innanzitutto dalle circostanze dell'azione, cioè essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto e dalle concrete manifestazioni della condotta, consentano di formulare l'ipotesi della sussistenza del dolo (cfr., Cass., sez. 1^, 14.2.2006, n. 15023 , Piras e altri, rv. 234129; Cass., sez. 5^, 17.1.2005, n. 3079 , Cesaro, rv. 231417; Cass., sez. 1^, 12.1.1989, Calò).
7. Con il terzo motivo di ricorso, l'imputato lamenta il vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 612 bis c.p., per non avere la corte territoriale adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. 8. Infondate appaiono le ulteriori doglianze difensive.
8.1 Come è noto il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, delitto abituale di evento, secondo la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio è configurabile quando, come previsto dalla menzionata disposizione normativa, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, rientrando nella nozione di "reiterazione", quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 27/11/2012, n. 20993 , F., rv. 255436; Cass., sez. 5^, 09/05/2012, n. 24135 , G.). Correttamente, dunque, la corte territoriale, disattendeva i rilievi difensivi, evidenziando come, per la configurazione del delitto di atti persecutori, non sia necessaria la "serialità" delle condotte offensive, essendo "sufficienti ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche due soli episodi che abbiano le caratteristiche e siano idonei a produrre gli effetti previsti dalla norma", che lo stesso ricorrente, peraltro, indica nel contenuto di una lettera indirizzata alla P. in occasione della festa dell'8 marzo del 2009 e nell'episodio del 18 aprile 2009, indicato nel capo d'imputazione, ritenendoli non caratterizzati dal requisito della "serialità" (come si è detto estraneo alla previsione normativa) e, comunque inidonei a determinare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, prospettando al riguardo una censura, peraltro formulata genericamente, attinente al merito, non consentita in sede di legittimità.
8.2 Inammissibile, infine, è la doglianza difensiva che investe il profilo dell'evento del reato di cui si discute, non solo perché formulata genericamente, ma anche per non aver formato tale profilo oggetto di specifica contestazione in sede di appello.
9. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al trattamento sanzionatorio, per avere la corte territoriale, da un lato negato al D.V. il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità dei fatti commessi, non valutando in favore dell'imputato altri elementi che giustificherebbero tale riconoscimento, come la mancanza di precedenti penali, la motivazione sentimentale delle condotte illecite poste in essere ed il leale comportamento processuale serbato;
dall'altro ritenuto in motivazione che la pena irrogata in primo grado fosse congrua, per poi, con evidente contraddizione, ridurla in dispositivo.
10. Inammissibile deve ritenersi anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attiene al merito, mentre, in relazione al secondo rilievo, il D.V. , che ha beneficiato di una riduzione nella entità della pena inflittagli in primo grado, di cui non vi è traccia in motivazione, non ha nessun interesse da far valere, giusta la previsione dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). 11. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del D.V. , va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2013