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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 709 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino – estinzione anticipata finanziamento, pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via Fulvio Testi n. 280, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Marco Romanelli (C.F.
), con il quale è elettivamente domiciliata in San Valentino CodiceFiscale_1
Torio (SA), alla via Vico II Crispi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Lidia Lettieri;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(AV) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
NZ AT (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in Palma Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 709/2022
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 62/2022, emessa in data 26 ottobre 2021
e depositata il giorno 13 gennaio 2022, con cui il Giudice di Pace di Avellino, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto di finanziamento che escludono il diritto del mutuatario di ottenere qualsiasi rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed ha condannato alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.252,27, a titolo di costi ed oneri assicurativi, non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 055440424, stipulato in data 17.10.2016 e del contratto di finanziamento n. 056522449, stipulato in data 5.04.2017 nonché alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per aver il Giudice di Pace erroneamente omesso di valutare le singole voci di costo componenti la pretesa attorea e che sono tra loro distinte per finalità e natura, non avendo diritto alla restituzione pro quota dei premi non goduti delle tre Controparte_1 polizze assicurative (due CPI e una Diaria), delle spese di istruttoria ed delle spese mensili di gestione pratica.
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di
Pace ha erroneamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità del premio assicurativo non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento senza specificare quale clausola sarebbe affetta da nullità, avendo le tre polizze (di cui 2 CPI ed una Diaria) differente natura e senza specificare a quale dei due contratti di finanziamento avesse inteso riferirsi.
L'appellante ha aggiunto che, laddove il Giudice di Pace abbia inteso fare riferimento all'art. 9 delle Condizioni Generali delle due polizze CPI, non vi è alcuna clausola che esclude la rimborsabilità del premio assicurativo, avendo, peraltro, provveduto al rimborso di tali costi ed avendo, altresì, fornito Parte_1 prova documentale di aver consegnato ad il fascicolo informativo prima CP_1 della sottoscrizione delle polizze, ragion per cui tali clausole hanno costituito oggetto di trattativa individuale, differentemente da quanto sostenuto dal primo
Giudice. R.G. n. 709/2022
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di
Pace ha apoditticamente dichiarato la nullità dell'art. 9 delle Condizioni generali della Polizza Diaria per contrarietà a norme imperative, omettendo di considerare che la polizza Diaria non è connessa al piano di ammortamento del finanziamento e neppure alla durata ed all'importo indennizzabile, come desumibile dall'art. 9 delle Condizioni Generali di polizza, il quale prevede che, in caso di estinzione del rapporto, la copertura si intende comunque prestata sino alla naturale scadenza del finanziamento, operando, pertanto, ad esclusivo vantaggio del mutuatario, il quale ha altresì ricevuto ampia informativa attraverso il modulo di adesione versato in atti dalla società finanziaria in primo grado.
Parte appellante ha evidenziato, altresì, di nulla dovere a titolo di rimborso dei premi non goduti per le polizze CPI, avendo fornito prova di aver rimborsato ad la somma di €. 321,08 relativamente al premio assicurativo della Controparte_1 polizza CPI con riferimento al primo contratto e l'importo di €. 462,69 relativamente al secondo contratto ed eccependo l'erroneità della statuizione del primo Giudice laddove ha applicato, quale criterio di calcolo per il rimborso dei premi assicurativi non goduti, quello proporzionale in luogo di quello indicato nelle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Infine, quanto al rimborso delle spese di gestione pratica, l'appellante ha censurato la statuizione di accoglimento del primo Giudice, per aver questi omesso di verificare che le spese de quibus, pari ad €. 144,00 per il primo contratto e ad
€. 168,00 per il secondo contratto, non sono state corrisposte anticipatamente da dal momento che in entrambi i contratti si prevedeva la Controparte_1 corresponsione mensile nella misura di €. 2,00 in occasione del versamento mensile della rata e, che, dunque, con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, il mutuatario ha versato solo la somma di €.12,00 a fronte degli importi che avrebbe dovuto corrispondere ove i finanziamenti si fossero estinti alla naturale scadenza.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di
Pace fatto erroneamente applicazione della sentenza Lexitor in violazione dell'art. 11 octies della legge n. 106 del 23.07.2021 di conversione del decreto sostegni
Bis, al fine di accogliere la domanda di restituzione delle spese di istruttoria che, in quanto costi “up- front”, non connessi alla vita residua del contratto ma relativi ad una attività che esauriscono la loro funzione contestualmente alla stipulazione del R.G. n. 709/2022
contratto, a prescindere dalla sua durata, non sono rimborsabili per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021 (e, dunque, all'entrata in vigore della novella legislativa di cui all'art. 11 octies, co. 2, ult. periodo, D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, che ha sostituito l'art. 125 sexies TUB), trovando applicazione il sistema previgente dell'art. 125 sexies TUB, che contempla la rimborsabilità dei soli costi recurring.
L'appellante ha, in ultimo, censurato la statuizione del primo Giudice di condanna di alla rifusione delle spese di lite, chiedendo la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
2. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 settembre 2022, , instando per il rigetto del gravame, in quanto Controparte_1 la normativa applicabile all'epoca della sottoscrizione dei contratti di finanziamento
è quella dettata dall'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, secondo cui il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi)
e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso migliorativo e, quanto, alla nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n.
73/2021, con la stessa è stato recepito, in virtù della interpretazione data alla
Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18, il principio della onnicomprensività del rimborso, il quale deve includere non solo i costi c.d.
"recurring", ma anche i costi c.d. "up front", con esclusione delle sole imposte.
Quanto all'eccepita inapplicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea dell'11 settembre 2019, nota come sentenza cd. Lexitor, ha fatto rilevare che la richiamata sentenza, in quanto di natura interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento né alcun contrasto è da ravvisarsi tra norma nazionale e norma di diritto comunitario, dal momento che la normativa interna è perfettamente recettiva del contenuto della direttiva comunitaria.
Quanto, infine, al quantum debeatur, l'appellato ha fatto rilevare di aver certamente diritto ad ottenere la restituzione della quota parte degli oneri non goduti corrispondenti alle residue mensilità, secondo il criterio del pro-rata temporis, conforme a diritto e all'equità sostanziale e che non può essere escluso ex ante dall'autonomia delle parti. R.G. n. 709/2022
ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello così come Controparte_1 proposto, con condanna di al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
3. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 giugno
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
4. In via preliminare, va rigettata l'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. formulata dall'appellante in sede di comparsa Parte_1 conclusionale in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE effettuato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Palermo in data 23 gennaio 2025, con riferimento alla questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 relativamente ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, atteso il ritenuto contrasto tra le pronunce della Corte di Giustizia UE Lexitor e la pronuncia del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria.
L'istanza de qua va rigettata, in quanto sostiene il Tribunale che non sussista la pregiudizialità logico-giuridica che l'art. 295 c.p.c. sottende, atteso che il precedente della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso – a parere di questo Tribunale – ai contratti di credito al consumo, in ragione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, ove esistono obiettivi ed imponenti costi di accesso al contratto non recuperabili in caso di estinzione (a titolo esemplificativo, i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarile), che giustificano un approccio differenziato ed ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
5. Sempre in via preliminare, dall'intestazione della comparsa conclusionale depositata in data 23 settembre 2025, risulta che la difesa tecnica dell'appellante sia stata affidata (oltrechè dall'originario difensore, Avv. Marco Parte_1
Romanelli), anche dall'Avv. Lorenzo Marcoaldi e, tuttavia, manca in atti la procura alle liti a quest'ultimo conferita. R.G. n. 709/2022
Ne consegue che, non essendo ammissibile la sanatoria di una procura inesistente, in virtù del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, la costituzione di tale difensore è da ritenersi tamquam non esset.
6. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, ritiene il
Tribunale che l'appello proposto da sia infondato e che, Parte_1 pertanto, debba esser rigettato, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
L'appellante ha, in primo luogo, censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace di
Avellino per non aver specificato le singole voci di costo di cui ha Controparte_1 richiesto il rimborso e per aver erroneamente ritenuto che il mutuatario avesse diritto alla restituzione pro quota dei premi non goduti delle due polizze assicurative CPI e della polizza Diaria, delle spese di istruttoria e delle spese mensili di gestione pratica.
Tale doglianza non può che essere disattesa.
Va premesso – anche ad integrazione della sentenza n. 62/2022 impugnata nella presente sede - che l'attore – sul presupposto di aver Controparte_1 anticipatamente estinto i contratti di finanziamento nn. 056522449 e 05440424, rispettivamente stipulati in data 05 aprile 2017 e 17 ottobre 2016 - ha richiesto, in primo grado, la condanna della convenuta alla ripetizione della Parte_1 complessiva somma di € 1.252,27, oltre interessi legali, di cui € 334,21 (per spese di istruttoria, di gestione pratica e premi assicurativi non goduti CPI) con riguardo al contratto di finanziamento n. 056522449, estinto anticipatamente in corrispondenza della sesta rata (con residua durata del finanziamento di mesi 78) ed € 918,08 (per spese di istruttoria, di gestione pratica e premi assicurativi non goduti CPI e Polizza Diaria) stipulato in data 10 ottobre 2016 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della sesta rata (con residua durata del finanziamento di mesi 66).
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato a seguito della sentenza Lexitor della Corte Europea, per l'erronea identificazione dei costi oggetto di rimborso e per l'erronea quantificazione degli stessi.
Orbene, la questione giuridica in via principale sottesa alla presente controversia involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente R.G. n. 709/2022
pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 2010, frutto del recepimento in Italia della Direttiva CEE 2008/48).
In particolare, ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
È stato in passato affermato da diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario
(cfr., ex multis, decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front).
Tuttavia, sul tema è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring.
Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la R.G. n. 709/2022
disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di
“costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia determina inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno.
Le sentenze interpretative della Corte, infatti, vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (Corte Giust. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_2
causa 43/1975, Defrenne contro .
[...] CP_3
Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. 583/2017, Corte
Giust. causa C-347/2000, ). Persona_1
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in R.G. n. 709/2022
quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012).
Né può invocarsi la disciplina sopravvenuta.
Occorre tenere presente che la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni bis”), recante
“misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha modificato il testo dell'art. 125 sexies
TUB stabilendo, tra l'altro, che “le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TU di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti” (art. 11octies del decreto).
Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n.
263/2022, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor.
Inoltre, nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro Bancario Finanziario, il cui
Collegio di coordinamento ha precisato che a seguito della sentenza 11 settembre
2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (Collegio di coordinamento decisione n. 26525/2019).
A ben guardare, si tratta di interpretazione non univocamente smentita dalle modifiche all'art. 125 sexies del TUB introdotte dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 1, comma
1 bis ha previsto che “All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto R.G. n. 709/2022
dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Una lettura della disposizione con esiti deteriori (id est mancato rimborso degli oneri up front) rispetto all'assetto normativo previgente sembrerebbe porsi in contrasto con il principio del rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, sancito in apertura, quale autentica clausola di salvaguardia, dalla medesima norma, ferma l'impossibilità di considerare dirimente ai fini dell'avallo della suddetta interpretazione in peius il riferimento alla Sentenza CGUE 9.02.2023, in causa C –
555/2021, atteso che, come meglio si dirà in seguito, attiene a materia diversa da quella per cui è causa.
Tanto doverosamente premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
Di conseguenza, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, avrebbero dovuto restituirsi all'appellato tutti i costi da quest'ultimo sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring, senza distinzioni e, dunque, le spese di istruttoria, di gestione pratica ed i premi assicurativi.
L'assunto espresso determina, inoltre, il superamento e l'irrilevanza della questione della vessatorietà o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni (comunque affermata, anche di recente dalla Cassazione nella sentenza 25977/2023), posto che è lo stesso art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato, ad imporre imperativamente la restituzione di tutti i costi gravanti sul consumatore.
Venendo, poi, al motivo di appello inerente i criteri di calcolo del rimborso in ordine ai premi assicurativi, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure R.G. n. 709/2022
avrebbe erroneamente calcolato il dovuto secondo un criterio pro rata temporis e non già quello previsto nelle Condizioni generali di Assicurazione per le polizze CPI dei due contratti di finanziamento (art. 9).
Sul punto, ritiene il Tribunale corretta la statuizione del primo Giudice, atteso che, se certamente è vero che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi, tuttavia, è necessario che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e rispondente ad un principio di proporzionalità.
Tali requisiti, nel caso di specie, a parere del Tribunale, non ricorrono nel caso di specie, laddove l'applicazione dell'unitario criterio del pro rata temporis consente di evitare una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Invero, l'applicazione di un unico criterio facilita l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria, anche in considerazione del fatto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti costituisce un principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB ed, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole) ed alla natura unitaria del costo totale, risulta necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
Con riguardo, infine, all'ulteriore motivo di appello relativo all'intervenuto rimborso dei premi assicurativi per €. 321,08 relativamente al primo contratto e per €.
462,69 relativamente al secondo contatto, con conseguente insussistenza del diritto attoreo alla retrocessione, anche tale motivo di appello va disatteso, mancando la prova documentale dell'effettivo rimborso, alcun valore probatorio rivestendo a tali fini il mero prospetto di conteggio di estinzione anticipata versato in atti dall'istituto bancario in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. 5 e 9 produzione di primo grado).
L'integrale fondatezza della domanda attorea comporta il rigetto dell'ultimo motivo di appello formulato da e relativo alla regolamentazione delle Parte_1 spese di lite, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione del principio della R.G. n. 709/2022
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello proposto da Parte_1 va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza n. 62/2022, emessa
[...] dal Giudice di Pace di Avellino in data 26 ottobre 2021 e depositata il giorno 13 gennaio 2022.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00), tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellato , Avv. NZ AT. Controparte_1
9. Infine, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
[...] per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 26 ottobre 2021 e depositata il 13 gennaio 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 26 ottobre
2021 e depositata il 13 gennaio 2022;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
1.278,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA R.G. n. 709/2022
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, Avv. NZ AT;
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 709 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino – estinzione anticipata finanziamento, pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via Fulvio Testi n. 280, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Marco Romanelli (C.F.
), con il quale è elettivamente domiciliata in San Valentino CodiceFiscale_1
Torio (SA), alla via Vico II Crispi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Lidia Lettieri;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(AV) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
NZ AT (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in Palma Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 709/2022
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 62/2022, emessa in data 26 ottobre 2021
e depositata il giorno 13 gennaio 2022, con cui il Giudice di Pace di Avellino, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto di finanziamento che escludono il diritto del mutuatario di ottenere qualsiasi rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed ha condannato alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.252,27, a titolo di costi ed oneri assicurativi, non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 055440424, stipulato in data 17.10.2016 e del contratto di finanziamento n. 056522449, stipulato in data 5.04.2017 nonché alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per aver il Giudice di Pace erroneamente omesso di valutare le singole voci di costo componenti la pretesa attorea e che sono tra loro distinte per finalità e natura, non avendo diritto alla restituzione pro quota dei premi non goduti delle tre Controparte_1 polizze assicurative (due CPI e una Diaria), delle spese di istruttoria ed delle spese mensili di gestione pratica.
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di
Pace ha erroneamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità del premio assicurativo non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento senza specificare quale clausola sarebbe affetta da nullità, avendo le tre polizze (di cui 2 CPI ed una Diaria) differente natura e senza specificare a quale dei due contratti di finanziamento avesse inteso riferirsi.
L'appellante ha aggiunto che, laddove il Giudice di Pace abbia inteso fare riferimento all'art. 9 delle Condizioni Generali delle due polizze CPI, non vi è alcuna clausola che esclude la rimborsabilità del premio assicurativo, avendo, peraltro, provveduto al rimborso di tali costi ed avendo, altresì, fornito Parte_1 prova documentale di aver consegnato ad il fascicolo informativo prima CP_1 della sottoscrizione delle polizze, ragion per cui tali clausole hanno costituito oggetto di trattativa individuale, differentemente da quanto sostenuto dal primo
Giudice. R.G. n. 709/2022
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di
Pace ha apoditticamente dichiarato la nullità dell'art. 9 delle Condizioni generali della Polizza Diaria per contrarietà a norme imperative, omettendo di considerare che la polizza Diaria non è connessa al piano di ammortamento del finanziamento e neppure alla durata ed all'importo indennizzabile, come desumibile dall'art. 9 delle Condizioni Generali di polizza, il quale prevede che, in caso di estinzione del rapporto, la copertura si intende comunque prestata sino alla naturale scadenza del finanziamento, operando, pertanto, ad esclusivo vantaggio del mutuatario, il quale ha altresì ricevuto ampia informativa attraverso il modulo di adesione versato in atti dalla società finanziaria in primo grado.
Parte appellante ha evidenziato, altresì, di nulla dovere a titolo di rimborso dei premi non goduti per le polizze CPI, avendo fornito prova di aver rimborsato ad la somma di €. 321,08 relativamente al premio assicurativo della Controparte_1 polizza CPI con riferimento al primo contratto e l'importo di €. 462,69 relativamente al secondo contratto ed eccependo l'erroneità della statuizione del primo Giudice laddove ha applicato, quale criterio di calcolo per il rimborso dei premi assicurativi non goduti, quello proporzionale in luogo di quello indicato nelle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Infine, quanto al rimborso delle spese di gestione pratica, l'appellante ha censurato la statuizione di accoglimento del primo Giudice, per aver questi omesso di verificare che le spese de quibus, pari ad €. 144,00 per il primo contratto e ad
€. 168,00 per il secondo contratto, non sono state corrisposte anticipatamente da dal momento che in entrambi i contratti si prevedeva la Controparte_1 corresponsione mensile nella misura di €. 2,00 in occasione del versamento mensile della rata e, che, dunque, con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, il mutuatario ha versato solo la somma di €.12,00 a fronte degli importi che avrebbe dovuto corrispondere ove i finanziamenti si fossero estinti alla naturale scadenza.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di
Pace fatto erroneamente applicazione della sentenza Lexitor in violazione dell'art. 11 octies della legge n. 106 del 23.07.2021 di conversione del decreto sostegni
Bis, al fine di accogliere la domanda di restituzione delle spese di istruttoria che, in quanto costi “up- front”, non connessi alla vita residua del contratto ma relativi ad una attività che esauriscono la loro funzione contestualmente alla stipulazione del R.G. n. 709/2022
contratto, a prescindere dalla sua durata, non sono rimborsabili per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021 (e, dunque, all'entrata in vigore della novella legislativa di cui all'art. 11 octies, co. 2, ult. periodo, D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, che ha sostituito l'art. 125 sexies TUB), trovando applicazione il sistema previgente dell'art. 125 sexies TUB, che contempla la rimborsabilità dei soli costi recurring.
L'appellante ha, in ultimo, censurato la statuizione del primo Giudice di condanna di alla rifusione delle spese di lite, chiedendo la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
2. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 settembre 2022, , instando per il rigetto del gravame, in quanto Controparte_1 la normativa applicabile all'epoca della sottoscrizione dei contratti di finanziamento
è quella dettata dall'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, secondo cui il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi)
e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso migliorativo e, quanto, alla nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n.
73/2021, con la stessa è stato recepito, in virtù della interpretazione data alla
Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18, il principio della onnicomprensività del rimborso, il quale deve includere non solo i costi c.d.
"recurring", ma anche i costi c.d. "up front", con esclusione delle sole imposte.
Quanto all'eccepita inapplicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea dell'11 settembre 2019, nota come sentenza cd. Lexitor, ha fatto rilevare che la richiamata sentenza, in quanto di natura interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento né alcun contrasto è da ravvisarsi tra norma nazionale e norma di diritto comunitario, dal momento che la normativa interna è perfettamente recettiva del contenuto della direttiva comunitaria.
Quanto, infine, al quantum debeatur, l'appellato ha fatto rilevare di aver certamente diritto ad ottenere la restituzione della quota parte degli oneri non goduti corrispondenti alle residue mensilità, secondo il criterio del pro-rata temporis, conforme a diritto e all'equità sostanziale e che non può essere escluso ex ante dall'autonomia delle parti. R.G. n. 709/2022
ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello così come Controparte_1 proposto, con condanna di al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
3. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 giugno
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
4. In via preliminare, va rigettata l'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. formulata dall'appellante in sede di comparsa Parte_1 conclusionale in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE effettuato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Palermo in data 23 gennaio 2025, con riferimento alla questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 relativamente ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, atteso il ritenuto contrasto tra le pronunce della Corte di Giustizia UE Lexitor e la pronuncia del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria.
L'istanza de qua va rigettata, in quanto sostiene il Tribunale che non sussista la pregiudizialità logico-giuridica che l'art. 295 c.p.c. sottende, atteso che il precedente della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso – a parere di questo Tribunale – ai contratti di credito al consumo, in ragione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, ove esistono obiettivi ed imponenti costi di accesso al contratto non recuperabili in caso di estinzione (a titolo esemplificativo, i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarile), che giustificano un approccio differenziato ed ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
5. Sempre in via preliminare, dall'intestazione della comparsa conclusionale depositata in data 23 settembre 2025, risulta che la difesa tecnica dell'appellante sia stata affidata (oltrechè dall'originario difensore, Avv. Marco Parte_1
Romanelli), anche dall'Avv. Lorenzo Marcoaldi e, tuttavia, manca in atti la procura alle liti a quest'ultimo conferita. R.G. n. 709/2022
Ne consegue che, non essendo ammissibile la sanatoria di una procura inesistente, in virtù del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, la costituzione di tale difensore è da ritenersi tamquam non esset.
6. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, ritiene il
Tribunale che l'appello proposto da sia infondato e che, Parte_1 pertanto, debba esser rigettato, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
L'appellante ha, in primo luogo, censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace di
Avellino per non aver specificato le singole voci di costo di cui ha Controparte_1 richiesto il rimborso e per aver erroneamente ritenuto che il mutuatario avesse diritto alla restituzione pro quota dei premi non goduti delle due polizze assicurative CPI e della polizza Diaria, delle spese di istruttoria e delle spese mensili di gestione pratica.
Tale doglianza non può che essere disattesa.
Va premesso – anche ad integrazione della sentenza n. 62/2022 impugnata nella presente sede - che l'attore – sul presupposto di aver Controparte_1 anticipatamente estinto i contratti di finanziamento nn. 056522449 e 05440424, rispettivamente stipulati in data 05 aprile 2017 e 17 ottobre 2016 - ha richiesto, in primo grado, la condanna della convenuta alla ripetizione della Parte_1 complessiva somma di € 1.252,27, oltre interessi legali, di cui € 334,21 (per spese di istruttoria, di gestione pratica e premi assicurativi non goduti CPI) con riguardo al contratto di finanziamento n. 056522449, estinto anticipatamente in corrispondenza della sesta rata (con residua durata del finanziamento di mesi 78) ed € 918,08 (per spese di istruttoria, di gestione pratica e premi assicurativi non goduti CPI e Polizza Diaria) stipulato in data 10 ottobre 2016 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della sesta rata (con residua durata del finanziamento di mesi 66).
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato a seguito della sentenza Lexitor della Corte Europea, per l'erronea identificazione dei costi oggetto di rimborso e per l'erronea quantificazione degli stessi.
Orbene, la questione giuridica in via principale sottesa alla presente controversia involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente R.G. n. 709/2022
pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 2010, frutto del recepimento in Italia della Direttiva CEE 2008/48).
In particolare, ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
È stato in passato affermato da diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario
(cfr., ex multis, decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front).
Tuttavia, sul tema è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring.
Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la R.G. n. 709/2022
disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di
“costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia determina inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno.
Le sentenze interpretative della Corte, infatti, vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (Corte Giust. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_2
causa 43/1975, Defrenne contro .
[...] CP_3
Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. 583/2017, Corte
Giust. causa C-347/2000, ). Persona_1
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in R.G. n. 709/2022
quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012).
Né può invocarsi la disciplina sopravvenuta.
Occorre tenere presente che la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni bis”), recante
“misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha modificato il testo dell'art. 125 sexies
TUB stabilendo, tra l'altro, che “le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TU di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti” (art. 11octies del decreto).
Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n.
263/2022, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor.
Inoltre, nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro Bancario Finanziario, il cui
Collegio di coordinamento ha precisato che a seguito della sentenza 11 settembre
2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (Collegio di coordinamento decisione n. 26525/2019).
A ben guardare, si tratta di interpretazione non univocamente smentita dalle modifiche all'art. 125 sexies del TUB introdotte dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 1, comma
1 bis ha previsto che “All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto R.G. n. 709/2022
dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Una lettura della disposizione con esiti deteriori (id est mancato rimborso degli oneri up front) rispetto all'assetto normativo previgente sembrerebbe porsi in contrasto con il principio del rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, sancito in apertura, quale autentica clausola di salvaguardia, dalla medesima norma, ferma l'impossibilità di considerare dirimente ai fini dell'avallo della suddetta interpretazione in peius il riferimento alla Sentenza CGUE 9.02.2023, in causa C –
555/2021, atteso che, come meglio si dirà in seguito, attiene a materia diversa da quella per cui è causa.
Tanto doverosamente premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
Di conseguenza, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, avrebbero dovuto restituirsi all'appellato tutti i costi da quest'ultimo sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring, senza distinzioni e, dunque, le spese di istruttoria, di gestione pratica ed i premi assicurativi.
L'assunto espresso determina, inoltre, il superamento e l'irrilevanza della questione della vessatorietà o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni (comunque affermata, anche di recente dalla Cassazione nella sentenza 25977/2023), posto che è lo stesso art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato, ad imporre imperativamente la restituzione di tutti i costi gravanti sul consumatore.
Venendo, poi, al motivo di appello inerente i criteri di calcolo del rimborso in ordine ai premi assicurativi, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure R.G. n. 709/2022
avrebbe erroneamente calcolato il dovuto secondo un criterio pro rata temporis e non già quello previsto nelle Condizioni generali di Assicurazione per le polizze CPI dei due contratti di finanziamento (art. 9).
Sul punto, ritiene il Tribunale corretta la statuizione del primo Giudice, atteso che, se certamente è vero che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi, tuttavia, è necessario che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e rispondente ad un principio di proporzionalità.
Tali requisiti, nel caso di specie, a parere del Tribunale, non ricorrono nel caso di specie, laddove l'applicazione dell'unitario criterio del pro rata temporis consente di evitare una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Invero, l'applicazione di un unico criterio facilita l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria, anche in considerazione del fatto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti costituisce un principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB ed, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole) ed alla natura unitaria del costo totale, risulta necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
Con riguardo, infine, all'ulteriore motivo di appello relativo all'intervenuto rimborso dei premi assicurativi per €. 321,08 relativamente al primo contratto e per €.
462,69 relativamente al secondo contatto, con conseguente insussistenza del diritto attoreo alla retrocessione, anche tale motivo di appello va disatteso, mancando la prova documentale dell'effettivo rimborso, alcun valore probatorio rivestendo a tali fini il mero prospetto di conteggio di estinzione anticipata versato in atti dall'istituto bancario in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. 5 e 9 produzione di primo grado).
L'integrale fondatezza della domanda attorea comporta il rigetto dell'ultimo motivo di appello formulato da e relativo alla regolamentazione delle Parte_1 spese di lite, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione del principio della R.G. n. 709/2022
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello proposto da Parte_1 va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza n. 62/2022, emessa
[...] dal Giudice di Pace di Avellino in data 26 ottobre 2021 e depositata il giorno 13 gennaio 2022.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00), tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellato , Avv. NZ AT. Controparte_1
9. Infine, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
[...] per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 26 ottobre 2021 e depositata il 13 gennaio 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 26 ottobre
2021 e depositata il 13 gennaio 2022;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
1.278,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA R.G. n. 709/2022
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, Avv. NZ AT;
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani