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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/10/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4004/ 2023
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., (C.F. Parte_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE C.F._1
RC e presso di lui elett.te dom.ta in Sant' Agnello (NA) alla Via F.S. Ciampa 18, Ricorrente E
-successore ex lege Controparte_1
n. 225/2016 a titolo universale della Controparte_2
in persona del suo Procuratore - Dr. – C.F.
[...] Controparte_3
- responsabile – in C.F._2 Controparte_4 virtù di Atto notarile Rep. 181515 del 25/07/2024 Racc. n. 12772 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Caprio presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126 Resistente
NONCHE'
( Controparte_5
CF ) con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria MELOGRANI ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 in Padova presso l'Ufficio Legale della Sede Prov.le dell'Istituto in Galleria Trieste n. 5 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso. L' e l CP_6 CP_1 [...]
si costituivano deducendo come nella memoria difensiva. CP_1
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Appare opportuno premettere con riferimento al thema decidendum del presente giudizio che l' intimazione emessa ai sensi dell'art.50 DPR 602/73 in data 27.01.2023, viene impugnata, in base ad una lettura complessiva dell'atto introduttivo, esclusivamente in relazione ai credito oggetto dell'avviso di addebito n. 37120120000211888000, avente ad oggetto il ruolo formato dall' – Sede di Castellammare di Stabia per DM 10 e somme CP_6 aggiuntive per l'anno 2011. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Sempre In via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto dell'atto impugnato, che degli asseriti vizi dell'atto impugnato e degli atti presupposti, deve
2 affermarsi sia la legittimazione passiva dell che del CP_6
Commissario Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08 (non risulta in atti la prova della rituale notifica ad altri soggetti). Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che nessuna decadenza specifica sembra essere prevista per l'intimazione di pagamento, trattandosi di norme eccezionali e di stretta interpretazione. Tanto premesso si deve rilevare che tutte le parti del presente giudizio non hanno contribuito sempre, in massimo grado, a fare completa chiarezza. L'odierno ricorrente sembra aver impugnato l'atto in esame sostanzialmente eccependo la prescrizione. Tuttavia l' ha affermato che:” La scrivente già in sede di costituzione in CP_6 giudizio ha dichiarato che l'importo residuo dell'avviso è stato ridotto per effetto del pagamento con 24 per cui rimangono dovuti
€ 109,39 a titolo di sanzioni calcolate dalla data della notifica dell'avviso alla data del pagamento ( vedasi all 5 della memoria difensiva), mentre ancora sono dovute le ulteriori somme dovute ad direttamente. Resta comunque fermo che l dopo il CP_7 CP_6 pagamento con 24 (avvenuto in data 16.5.12) in data 15.8.23 ha comunicato alla ditta di aver contabilizzato il versamento dell'importo contributivo e ha altresì comunicato il residuo ancora dovuto.”. Il ricorrente nelle note depositate, dopo numerosi rinvii, sembra infine non contestare il predetto pagamento, che comunque è un atto
3 evidentemente a lui favorevole e può ritenersi provato, attraverso le dichiarazioni perlomeno lato sensu confessorie dell' . CP_6
Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la parziale materia del contendere, in relazione al pagamento effettuato. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In relazione al credito residuo oggetto della presente controversia occorre esaminare l'eccezione di prescrizione. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per
4 le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Orbene, si ripete, non essendo l'atto impugnato un titolo giudiziale si deve applicare la prescrizione quinquennale (anche in considerazione della data degli atti interruttivi prodotti) in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui sopra. Quindi gli altri residui crediti risulterebbero comunque prescritti anche tenendo conto dell'atto interruttivo che sarebbe stato notificato nel gennaio del 2017, dato che la intimazione di pagamento sarebbe stata notificata il 14/02/2023. Infatti la prescrizione risulta comunque decorsa, anche computando i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo COVID (cfr. il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto la sospensione del conteggio della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183 2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni) Non risulta, quindi, necessario approfondire ulteriori questioni sulla debenza dei predetti crediti, potendosi risolvere la questione in base alla c.d. ragione più liquida La novità e controversia di alcune problematiche relative alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti dell' eccettuati € 109,39, condannando l' a porre in CP_6 CP_6 essere tutti i conseguenti adempimenti;
2) revoca la intimazione di pagamento n. 07120239003145135000 relativamente agli altri crediti di cui all'avviso di addebito N. 37120120000211888000;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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