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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2854/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11432/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR IC n. 07177202500036329000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1398/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 16/06/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Presa in Carico n. 071 77 2025 00036329 000, notificato in data 22/05/2025, col quale il Concessionario gli ha comunicato che Agenzia Entrate D.P. Napoli aveva affidato, per l'attività di riscossione, le somme richieste per il complessivo importo di € 97.469,10, riferite al sottostante Avviso di Accertamento n.
TF3045F02767/2024 asseritamente notificato il 17/12/2024.
Ha impugnato il predetto Avviso di Presa in carico per i seguenti motivi:
- Mancata notifica dell'atto presupposto, non essendo mai stato il richiamato Avviso di Accertamento;
- Carenza di motivazione, non conoscendosi le ragioni della pretesa;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 04/11/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione dell'Avviso di Accertamento richiamato nell'atto impugnato.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate in data 15/01/2026, impugnando e contestando la documentazione prodotta da parte convenuta, in quanto inutilizzabile ai fini probatori, riportandosi al ricorso introduttivo ha insistito per il suo accoglimento.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avviso di presa in carico, per quanto anche precisato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n.
20733/2025, non è atto impugnabile.
La Corte ha basato la sua decisione su un'analisi rigorosa della natura giuridica dell'atto.
L'elenco degli atti impugnabili, contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, pur non essendo tassativo in senso stretto, si riferisce a categorie di atti che condividono una caratteristica fondamentale: la capacità di produrre effetti giuridici diretti e unilaterali nella sfera del destinatario, manifestando una pretesa tributaria definita.
L'avviso di presa in carico, secondo la Cassazione, è privo di questa valenza.
Esso svolge una funzione puramente informativa.
Il suo scopo è comunicare al contribuente che la competenza amministrativa per la riscossione del debito si è trasferita dall'ufficio impositore (l'Agenzia delle Entrate) all'Agente della riscossione.
Non contiene una nuova pretesa, non intima un pagamento entro un termine perentorio e non è l'atto con cui si avvia l'esecuzione forzata.
In sostanza, è un atto “privo di valenza provvedimentale, in quanto sprovvisto di forza cogente”, con la conseguenza che il contribuente non ha un interesse attuale e concreto a impugnarlo.
L'interesse a ricorrere, infatti, sorge solo nel momento in cui viene notificato un atto che minaccia concretamente il patrimonio del debitore, come un'intimazione di pagamento o un atto di pignoramento.
Solo in quel momento il contribuente potrà far valere le sue ragioni, eventualmente contestando anche la validità degli atti presupposti non notificati o invalidi.
Alla luce di questa corretta impostazione giuridica, ritenendo assorbiti e superflui gli ulteriori motivi di ricorso del contribuente relativi a presunti difetti di motivazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ne consegue la soccombenza delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11432/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR IC n. 07177202500036329000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1398/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 16/06/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Presa in Carico n. 071 77 2025 00036329 000, notificato in data 22/05/2025, col quale il Concessionario gli ha comunicato che Agenzia Entrate D.P. Napoli aveva affidato, per l'attività di riscossione, le somme richieste per il complessivo importo di € 97.469,10, riferite al sottostante Avviso di Accertamento n.
TF3045F02767/2024 asseritamente notificato il 17/12/2024.
Ha impugnato il predetto Avviso di Presa in carico per i seguenti motivi:
- Mancata notifica dell'atto presupposto, non essendo mai stato il richiamato Avviso di Accertamento;
- Carenza di motivazione, non conoscendosi le ragioni della pretesa;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 04/11/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione dell'Avviso di Accertamento richiamato nell'atto impugnato.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate in data 15/01/2026, impugnando e contestando la documentazione prodotta da parte convenuta, in quanto inutilizzabile ai fini probatori, riportandosi al ricorso introduttivo ha insistito per il suo accoglimento.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avviso di presa in carico, per quanto anche precisato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n.
20733/2025, non è atto impugnabile.
La Corte ha basato la sua decisione su un'analisi rigorosa della natura giuridica dell'atto.
L'elenco degli atti impugnabili, contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, pur non essendo tassativo in senso stretto, si riferisce a categorie di atti che condividono una caratteristica fondamentale: la capacità di produrre effetti giuridici diretti e unilaterali nella sfera del destinatario, manifestando una pretesa tributaria definita.
L'avviso di presa in carico, secondo la Cassazione, è privo di questa valenza.
Esso svolge una funzione puramente informativa.
Il suo scopo è comunicare al contribuente che la competenza amministrativa per la riscossione del debito si è trasferita dall'ufficio impositore (l'Agenzia delle Entrate) all'Agente della riscossione.
Non contiene una nuova pretesa, non intima un pagamento entro un termine perentorio e non è l'atto con cui si avvia l'esecuzione forzata.
In sostanza, è un atto “privo di valenza provvedimentale, in quanto sprovvisto di forza cogente”, con la conseguenza che il contribuente non ha un interesse attuale e concreto a impugnarlo.
L'interesse a ricorrere, infatti, sorge solo nel momento in cui viene notificato un atto che minaccia concretamente il patrimonio del debitore, come un'intimazione di pagamento o un atto di pignoramento.
Solo in quel momento il contribuente potrà far valere le sue ragioni, eventualmente contestando anche la validità degli atti presupposti non notificati o invalidi.
Alla luce di questa corretta impostazione giuridica, ritenendo assorbiti e superflui gli ulteriori motivi di ricorso del contribuente relativi a presunti difetti di motivazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ne consegue la soccombenza delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)