CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20207 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le memorie dell'avv. AURELIO FOLLIERI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 novembre 2021, depositata il 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 13 novembre 2020, ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la condanna di AR ON per i delitti di rapina continuata aggravata in concorso, di detenzione e porto di armi da fuoco continuati in concorso, di furti aggravati continuati in concorso e di ricettazione in concorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20207 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge penale (in relazione all'art. 648 cod. pen.) e difetto di motivazione. Le due ipotesi di ricettazione in concorso, aventi ad oggetto le autovetture rubate a bordo delle quali ON e gli altri còrrei avrebbero commesso le tre rapine ai danni di Bar- Tabacchi contestate ai capi 2), 6) e 11), risulterebbero addebitate all'odierno ricorrente sulla sola base della fisica presenza sui veicoli suddetti, senza alcun elemento che comprovasse una condotta di acquisto, ricezione o detenzione. La motivazione sul punto si rivelerebbe poi insufficiente, laddove la Corte barese, senza tenere conto del fatto che in alcune altre occasioni era stata utilizzata l'automobile di uno dei complici, si limita a sottolineare la necessità per gli imputati di servirsi di vetture provento di furto per la commissione dei delitti di cui trattasi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge penale (in relazione agli articoli 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895) e difetto di motivazione. Invero, nel separato giudizio per i medesimi fatti, gli altri coimputati sarebbero stati assolti dall'imputazione di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, dal momento che, all'atto del loro arresto in flagranza di tentata rapina in concorso, gli operanti avrebbero rinvenuto nella loro disponibilità solo armi giocattolo e difetterebbe la prova che, nelle precedenti occasioni, fossero state utilizzate al contrario armi vere. Risulterebbe pertanto tautologica la sentenza di secondo grado, laddove ritiene che i fatti accertati al momento dell'arresto «autorizzino la prova retroattiva» sul punto;
del pari, la difesa reputa non condivisibili le osservazioni della Corte territoriale in merito alla mancanza di allegazioni specifiche, precluse dalla scelta del rito abbreviato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2 2. Per quanto riguarda i due delitti di ricettazione in concorso (capi 4) e 15) della rubrica), la Corte barese valorizza, sulla scorta della ricostruzione complessiva della vicenda (anche mediante richiamo all'esposizione fatta nella sentenza di primo grado), «l'aver il ON partecipato alla fase programmatica delle incursioni criminose rispetto alle quali sono state utilizzate autovetture di provenienza furtiva», facendo discendere da questa premessa, in termini di necessità logica, l'implicazione della sua «preventiva adesione concorsuale anche alla loro ricettazione (indipendentemente dalla materiale disponibilità delle stesse)», in quanto indispensabile precauzione contro l'identificazione degli autori delle rapine. Peraltro, è adeguatamente illustrato anche il ruolo nella fase di pianificazione, richiamando l'«evidente coinvolgimento nella fase di organizzazione dell'incursione attraverso l'attivazione di una pluralità di contatti stabiliti nelle ore immediatamente precedenti (la fase esecutiva) con tutti o taluni dei correi secondo un meccanismo che, in quanto reiterato e stabilmente riscontrato, esclude il carattere occasionale ed irrelato degli scambi telefonici». I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione - contestualizzandolo, alla luce delle emergenze istruttorie, in maniera coerente con l'atipicità della condotta criminosa concorsuale - del criterio di giudizio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale il Collegio non ha motivo di distaccarsi, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., di recente, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). La lettura alternativa di ulteriori e distinte risultanze istruttorie suggerita dalla difesa, onde addivenire affatto genericamente a conclusioni opposte, presuppone una valutazione del merito degli atti processuale, preclusa a questa sede di legittimità, peraltro in presenza di una motivazione congrua. Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato e non supera la soglia di ammissibilità. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa dispiega il proprio ragionamento muovendo sul fatto che, in occasione dell'arresto eseguito per l'ulteriore e distinta attività delittuosa del 25 settembre 2018 (e quindi relativamente a un episodio non oggetto di contestazione nel presente procedimento), sarebbero state rinvenute nella disponibilità del ricorrente e dei complici solo "scacciacani". Sarebbe, quindi, logicamente errato desumere che, durante la commissione dei reati che qui 3 occupano, le pistole in possesso degli imputati fossero viceversa armi da fuoco in perfetta efficienza. La Corte di merito rileva ineccepibilmente come il procedimento di cui agli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. sia un giudizio allo stato degli atti;
la mancata rituale acquisizione al fascicolo del Pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale della sentenza n. 575/2019 del G.u.p. di Foggia in questione e degli atti rilevanti ne preclude quindi ogni utilizzabilità, mentre al contrario il porto illecito risulta ragionevolmente provato dalle immagini dei sistemi di videosicurezza (come precisato dalla sentenza di primo grado, p. 4). La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato determina, infatti, la formazione della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già acquisito, di modo che nessuna prova, documentale od orale, può successivamente farvi ingresso, salva la facoltà dell'imputato - non conferente per quanto qui rileva - di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940-02; Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344; Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020). D'altronde, gli esiti del giudizio relativo agli stessi fatti svoltosi nei confronti di altri coimputati che abbiano optato per il rito ordinario, non assumono - di per sé e fermo il principio del ne bis in idem - efficacia vincolante in ordine alle valutazioni da compiersi ad opera del giudice che proceda con il rito differente nei confronti di distinti imputati (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatatela, Rv. 282295, in motivazione;
Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi - valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186) - nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le memorie dell'avv. AURELIO FOLLIERI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 novembre 2021, depositata il 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 13 novembre 2020, ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la condanna di AR ON per i delitti di rapina continuata aggravata in concorso, di detenzione e porto di armi da fuoco continuati in concorso, di furti aggravati continuati in concorso e di ricettazione in concorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20207 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge penale (in relazione all'art. 648 cod. pen.) e difetto di motivazione. Le due ipotesi di ricettazione in concorso, aventi ad oggetto le autovetture rubate a bordo delle quali ON e gli altri còrrei avrebbero commesso le tre rapine ai danni di Bar- Tabacchi contestate ai capi 2), 6) e 11), risulterebbero addebitate all'odierno ricorrente sulla sola base della fisica presenza sui veicoli suddetti, senza alcun elemento che comprovasse una condotta di acquisto, ricezione o detenzione. La motivazione sul punto si rivelerebbe poi insufficiente, laddove la Corte barese, senza tenere conto del fatto che in alcune altre occasioni era stata utilizzata l'automobile di uno dei complici, si limita a sottolineare la necessità per gli imputati di servirsi di vetture provento di furto per la commissione dei delitti di cui trattasi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge penale (in relazione agli articoli 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895) e difetto di motivazione. Invero, nel separato giudizio per i medesimi fatti, gli altri coimputati sarebbero stati assolti dall'imputazione di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, dal momento che, all'atto del loro arresto in flagranza di tentata rapina in concorso, gli operanti avrebbero rinvenuto nella loro disponibilità solo armi giocattolo e difetterebbe la prova che, nelle precedenti occasioni, fossero state utilizzate al contrario armi vere. Risulterebbe pertanto tautologica la sentenza di secondo grado, laddove ritiene che i fatti accertati al momento dell'arresto «autorizzino la prova retroattiva» sul punto;
del pari, la difesa reputa non condivisibili le osservazioni della Corte territoriale in merito alla mancanza di allegazioni specifiche, precluse dalla scelta del rito abbreviato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2 2. Per quanto riguarda i due delitti di ricettazione in concorso (capi 4) e 15) della rubrica), la Corte barese valorizza, sulla scorta della ricostruzione complessiva della vicenda (anche mediante richiamo all'esposizione fatta nella sentenza di primo grado), «l'aver il ON partecipato alla fase programmatica delle incursioni criminose rispetto alle quali sono state utilizzate autovetture di provenienza furtiva», facendo discendere da questa premessa, in termini di necessità logica, l'implicazione della sua «preventiva adesione concorsuale anche alla loro ricettazione (indipendentemente dalla materiale disponibilità delle stesse)», in quanto indispensabile precauzione contro l'identificazione degli autori delle rapine. Peraltro, è adeguatamente illustrato anche il ruolo nella fase di pianificazione, richiamando l'«evidente coinvolgimento nella fase di organizzazione dell'incursione attraverso l'attivazione di una pluralità di contatti stabiliti nelle ore immediatamente precedenti (la fase esecutiva) con tutti o taluni dei correi secondo un meccanismo che, in quanto reiterato e stabilmente riscontrato, esclude il carattere occasionale ed irrelato degli scambi telefonici». I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione - contestualizzandolo, alla luce delle emergenze istruttorie, in maniera coerente con l'atipicità della condotta criminosa concorsuale - del criterio di giudizio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale il Collegio non ha motivo di distaccarsi, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., di recente, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). La lettura alternativa di ulteriori e distinte risultanze istruttorie suggerita dalla difesa, onde addivenire affatto genericamente a conclusioni opposte, presuppone una valutazione del merito degli atti processuale, preclusa a questa sede di legittimità, peraltro in presenza di una motivazione congrua. Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato e non supera la soglia di ammissibilità. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa dispiega il proprio ragionamento muovendo sul fatto che, in occasione dell'arresto eseguito per l'ulteriore e distinta attività delittuosa del 25 settembre 2018 (e quindi relativamente a un episodio non oggetto di contestazione nel presente procedimento), sarebbero state rinvenute nella disponibilità del ricorrente e dei complici solo "scacciacani". Sarebbe, quindi, logicamente errato desumere che, durante la commissione dei reati che qui 3 occupano, le pistole in possesso degli imputati fossero viceversa armi da fuoco in perfetta efficienza. La Corte di merito rileva ineccepibilmente come il procedimento di cui agli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. sia un giudizio allo stato degli atti;
la mancata rituale acquisizione al fascicolo del Pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale della sentenza n. 575/2019 del G.u.p. di Foggia in questione e degli atti rilevanti ne preclude quindi ogni utilizzabilità, mentre al contrario il porto illecito risulta ragionevolmente provato dalle immagini dei sistemi di videosicurezza (come precisato dalla sentenza di primo grado, p. 4). La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato determina, infatti, la formazione della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già acquisito, di modo che nessuna prova, documentale od orale, può successivamente farvi ingresso, salva la facoltà dell'imputato - non conferente per quanto qui rileva - di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940-02; Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344; Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020). D'altronde, gli esiti del giudizio relativo agli stessi fatti svoltosi nei confronti di altri coimputati che abbiano optato per il rito ordinario, non assumono - di per sé e fermo il principio del ne bis in idem - efficacia vincolante in ordine alle valutazioni da compiersi ad opera del giudice che proceda con il rito differente nei confronti di distinti imputati (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatatela, Rv. 282295, in motivazione;
Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi - valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186) - nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023