Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'ammissione al rito speciale; ne consegue che nell'ipotesi di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2017, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
09 19 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/02/2017 SENTENZA N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente Dott. GEPPINO RAGO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 22830/2016 Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere Dott. LUCIA AIELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: NI AT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del CA LE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Alessandro Cassiani e Vincenzo Macari che concludono per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 30 aprile 2015 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Latina del 20 ottobre 2010, esclusa la contestata aggravante, concesse le attenuanti generiche e la attenuante di cui all'art. 62 n.6 condannava NI TO alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione ed € 300,00 di multa in ordine al reato di tentata estorsione così riqualificata l'ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. allo stesso contestata. 1 1.2 Riteneva la Corte di appello che la pronuncia di primo grado andava confermata, pur differentemente qualificato il fatto, in relazione alla condotta delittuosa posta in essere dall'NI, in concorso con AI AL, separatamente giudicato, tesa a costringere AI IO a consegnare una rilevante somma di denaro (prima stabilita in 100.000 €, ridotti poi a 50.000, 10.000 dei quali consegnati dalla p.o. il 19 aprile 2010 giorno degli arresti) dietro la minaccia che altrimenti lo stesso sarebbe stato denunciato per violenza sessuale commessa in danno della figlia di AI AL, Hillary.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite i propri difensori. Con un primo atto di ricorso l'avv. Macari, premesse alcune considerazioni in punto di ricostruzione dei fatti che vedevano l'NI essere intervenuto quale semplice portavoce e mediatore nell'interesse di entrambi, privo di formale incarico difensivo, deduceva: - (primo motivo) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ad apposito motivo di appello proposto riguardante l'impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 20 ottobre 2010 con la quale erano stati dichiarati inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive di cui si chiedeva l'acquisizione nella stessa data, dopo l'ammissione al rito abbreviato;
al proposito si lamentava che la Corte non aveva potuto valutare la valenza probatoria degli atti perché non ammessi al fascicolo processuale, e che errata doveva ritenersi la valutazione operata dal primo giudice alla luce del testo dell'art. 391 octies comma primo cod.proc.pen. che permette la presentazione delle investigazioni difensive direttamente al giudice e dell'art.327 bis cod. proc.pen. che fa riferimento alla possibilità di esercitare tale facoltà in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel corso del giudizio abbreviato;
(secondo motivo) violazione dell'art. 606 lett. e) e c) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per essere stato l'NI ritenuto colpevole di fatto diverso da quello contestato posto che, mentre nell'imputazione viene fatto riferimento a condotte minatorie poste in essere ai danni della vittima da entrambi gli imputati, il ricorrente risultava estraneo a qualsiasi minaccia in danno della p.o.; - (terzo motivo) violazione dell'art. 606 lett.e) cod. proc.pen. con riguardo al travisamento del fatto e della prova posto che: AI AL aveva esercitato pressioni sull'NI dimostrate dall'esistenza del procedimento di sfratto nei confronti del primo, il ricorrente era intervenuto quale legale in una fase successiva il raggiungimento dell'accordo tra i due protagonisti AI, la scrittura privata per il suo valore simulato attestava la volontà del ricorrente di tutelare proprio il AI IO cliente dell'NI, questi poi aveva concretamente rivolto il consiglio alla vittima di rivolgersi ad un legale penalista, l'accusa di precedente violenza sessuale ai danni della minore era comunque verosimile stante le anomalie dei fatti avvenuti la sera dell'accaduto, una richiesta di risarcimento danni per fatti così gravi non poteva mai qualificarsi come pretesa illecita, priva di qualsiasi illiceità era la prospettata devoluzione dei 2 بلا fatti all'autorità giudiziaria, l'NI non aveva esercitato le riferite pressioni bensì era intervenuto per attribuire forma giuridica alla richiesta nella sua qualità di avvocato;
(quarto motivo) violazione dell'art. 606 lett. e) con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione, posto che il ricorrente aveva agito in difetto di consapevole ed efficace partecipazione essendo intervenuto nell'interesse del AI IO, anche manifestando perplessità sulla scelta di AI AL comunque legittima e non illecita, sicchè doveva comunque applicarsi la giurisprudenza in tema di non punibilità dell'intermediario dell'estorsione che agisce nell'interesse esclusivo della vittima come risultava dalle modalità di svolgimento dei fatti che si ripercorrevano e dalle quali emergeva la disponibilità a prestare il denaro al AI IO, l'invito a rivolgersi ad un avvocato, la predisposizione di una transazione scritta per tutelare ancora la vittima, la mancata percezione di somme di denaro e quindi una condotta non compatibile con la colpevolezza per concorso in estorsione. Anche il secondo difensore dell'NI avv. Alessandro Cassiani proponeva ricorso per cassazione deducendo: (primo motivo) violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per tentata estorsione per travisamento della prova decisiva emergente dalle investigazioni difensive, dovendosi ritenere che la Corte aveva deciso valutando risultati probatori incontestabilmente differenti da quelli reali in presenza di difformità decisive ed incontestabili, rispetto alla ritenuta responsabilità ex art. 56,629 cod.pen., costituite: a) dalle dichiarazioni dell'avv. Cupo Cardillo (allegate al ricorso) il quale aveva riferito di essere stato contattato proprio dal AI IO, su sollecitazione ed indicazione di NI, e di avere consigliato alla p.o. di rivolgersi alle forze dell'ordine circostanza questa che smentiva la ricostruzione del giudice di appello e comunque attestava la buona fede del ricorrente, l'inesistenza del concorso, oltre che l'assenza di dolo;
b) dalle dichiarazioni dei testi D'AN, Di OC, CI e VA che consentivano di ricostruire il percorso seguito da NI il giorno dell'arresto smentendo la tesi del suo arrivo sui luoghi preordinato unitamente al AI AL ed attestavano la sua presenza casuale sul posto;
(secondo motivo) violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc.pen. per mancata assunzione con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione di prova decisiva dibattimentale tramite l'audizione dell'avv. Cupo le cui dichiarazioni erano state raccolte solo dopo la sentenza di primo grado;
rinnovazione sempre ammissibile posto che si trattava di prova sopravvenuta e decisiva secondo le argomentazioni che sviluppava;
(terzo motivo) violazione dell'art. 606 lett.e) cod. proc.pen. e motivazione apparente in ordine alla prova dell'apporto che l'avv.NI avrebbe procurato alla asserita tentata 3 estorsione ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ricavata dalla richiesta di sottoscrizione della scrittura privata dai giudici del merito, senza tenere conto che tale atto era stato redatto direttamente da AI IO su richiesta di AL AI;
fatto avvenuto senza alcun intervento nella stesura dell'NI intervenuto dopo la predisposizione della stessa e che mai avrebbe potuto agevolare la consumazione dell'estorsione, peraltro idoneo a dimostrare la buona fede del ricorrente che altrimenti non avrebbe formalizzato alcun atto scritto. Ancora la prova del concorso nei fatti doveva ritenersi smentita dalla circostanza che la vittima non citava mai NI quale autore di minacce e pressioni nella denuncia presentata e che le sollecitazioni dell'imputato derivavano esclusivamente dalle condizioni di difficoltà del AI AL, vittima di uno sfratto e bisognoso di liquidità sicchè la motivazione del giudice di appello doveva ritenersi meramente apparente perché ripetitiva di quella di primo grado mancando altresì dimostrazione della volontà di procurare a sé od altri un ingiusto profitto sotto il profilo dell'apporto causale oltre che con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Con motivi nuovi si deduceva, poi, violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. sotto il profilo del travisamento delle prove decisive costituite dagli elementi a discarico offerti dalla difesa giungendo a conclusioni contrastanti con il loro contenuto letterale;
si lamentava al proposito il significato attribuito alle dichiarazioni dell'avv. Cupo che smentivano radicalmente la tesi accolta nella sentenza di appello di un comportamento ingannatorio dell'NI e dimostravano, invece, che questi sinceramente aveva consigliato alla vittima di rivolgersi ad un legale così smentendo la tesi del concorso in estorsione soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo. Quanto alle dichiarazioni provenienti dagli altri testi le stesse provavano il diverso svolgimento dei fatti il giorno dell'arresto escludendo la possibilità di una presenza premeditata del ricorrente sul posto;
ancora la documentazione riguardante lo sfratto subito dal coimputato giustificava l'intervento dell'NI e le sue insistenze motivate dalla necessità di reperire somme per il proprio assistito. Tutti tali elementi dovevano ritenersi essere stati travisati dalla Corte di appello benché dotati di decisività avendo autonoma forza esplicativa e dimostrativa dei fatti in senso del tutto difforme a quanto ricostruito e ritenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti. Con il primo motivo di ricorso avv.Macari la difesa prospetta violazione di legge da parte del giudice di primo grado, reiterata in appello, in relazione alla omessa acquisizione delle investigazioni difensive compiute ex artt. 391 bis e seguenti cod.proc.pen. nel corso del giudizio abbreviato. La richiesta è infondata e non si ravvisa neppure il lamentato vizio di motivazione della pronuncia di appello che comunque ha fatto corretto ricorso alla prova di resistenza. Dall'analisi dei tempi di svolgimento del giudizio di primo grado risulta che con 4 decreto 13 luglio 2010 il G.I.P. presso il Tribunale di Latina disponeva il giudizio immediato nei confronti di TO NI;
su istanza dei difensori il ricorrente veniva ammesso al rito abbreviato il successivo 12 settembre 2010 e la discussione fissata per il 20 ottobre dello stesso anno, giorno in cui veniva emessa la sentenza di primo grado di condanna dell'NI. Tale essendo lo svolgimento del giudizio di primo grado erra la difesa nel dedurre violazione di legge con riguardo alla omessa acquisizione delle investigazioni difensive da parte del G.U.P. di Latina il 20 ottobre 2010, giorno fissato per la discussione del procedimento e nel quale veniva poi effettivamente emessa la sentenza di primo grado poiché, a quella data, dopo l'ammissione del rito ex art. 442 cod. proc.pen. su istanza dello stesso ricorrente, tali atti non potevano più essere acquisiti al fascicolo del rito abbreviato già compiutamente formato ai sensi dell'art. 442 comma 1 bis cod. proc.pen.. Il rito suddetto è per sua natura e funzione destinato ad essere deciso "allo stato degli atti" e non permette l'acquisizione di nuovi elementi nella fase della decisione;
difatti l'art. 442, comma 1 bis, prevede che ai fini della deliberazione il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3 e le prove assunte nell'udienza. Deve pertanto essere ritenuto che nel caso di abbreviato a seguito di udienza preliminare i risultati delle investigazioni difensive possano essere prodotti anche nel corso dell'udienza predetta (l'art. 327 bis cod. proc. pen. fa riferimento ad ogni stato e grado del procedimento), ma prima dello svolgimento del rito abbreviato, per cui, coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni (art. 438 cod. proc. pen., comma 2), il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione (art. 442 cod. proc. pen., comma 1 bis) non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare. È del tutto evidente, inoltre, che le indagini difensive, legittimamente presentate, debbano essere valutate dal giudice in relazione a tutte le determinazioni che è chiamato ad assumere in quella fase del procedimento e quindi anche in ordine a quelle di carattere decisorio che definiscano il procedimento con i riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione di pena concordata). Nè può ritenersi che la produzione e quindi l'utilizzabilità del contenuto delle investigazioni difensive operi solo in caso di richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Tale interpretazione sarebbe, invero, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 327 bis cod. proc. pen. e dell'art. 438 cod. proc. pen., comma 2. La conferma del resto si ricava dallo stesso art. 438 cod. proc. pen., comma 5, che prevede la possibilità di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1 bis, (e quindi anche delle investigazioni difensive prodotte in sede di udienza preliminare). Viceversa, nella differente ipotesi di giudizio abbreviato da trasformazione del rito immediato ex art. 458 cod. proc.pen., le investigazioni difensive devono necessariamente essere prodotte agli atti del fascicolo prima dell'ammissione al rito speciale ex art. 442 cod. proc.pen. poiché, 5 tal modo, esse vengono ad integrare il fascicolo del p.m. sul contenuto del quale il giudice è chiamato ad esprimere il proprio giudizio. La richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la res iudicanda (Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013 Rv. 258020), sicchè non può ammettersi che in sede di discussione il giudice sia obbligato ad acquisire il risultato delle investigazioni difensive espletate dopo l'ammissione al rito speciale o comunque precedentemente non depositate. L'unico contrasto interpretativo che si ravvisa sul punto riguarda la possibilità di ammettere documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento del danno nella fase della discussione dell'abbreviato ma l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte è costante nell'affermare il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguardante le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato in sede di svolgimento del giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 25950 del 17/06/2011 Rv. 250977). Inoltre, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma primo-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi secondo, terzo e quinto, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle
contro
-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie (Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, Rv. 240779), questa Corte ha preso in considerazioni il caso delle investigazioni difensive prodotte nel corso dell'udienza preliminare e prima dell'ammissione al rito ex art.442 cod.proc.pen. e non anche nella fase della discussione dell'abbreviato quando ogni integrazione è esclusa sicchè anche sotto tale profilo la tesi dei ricorrenti è infondata. Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema della compatibilità tra indagini difensive e rito abbreviato;
con l'ordinanza n.245 del 2005 si è affermato che in questi casi deve trovare attuazione il principio secondo cui a ciascuna delle parti "va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie". Nella rilettura della Corte il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, riequilibrando la posizione del pubblico ministero rispetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo attraverso l'espletamento delle indagini previste dall'art. 6 V 419 cod. proc. pen. comma 3; se, invece, i risultati dell'inchiesta difensiva vengono prodotti all'udienza preliminare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'impianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. In questo modo, non viene messo in crisi il carattere fondamentale del giudizio abbreviato, che è quello che privilegia l'apporto probatorio unilaterale, rispetto al quale il pubblico ministero ha sempre la possibilità di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa. Anche nella lettura effettuata dalla Corte Costituzionale rimane pertanto ferma l'impossibilità di acquisizione delle indagini difensive all'udienza fissata per la discussione e decisione del rito abbreviato quando la scelta per il rito contratto ha ormai definito il materiale probatorio escludendo qualsiasi novità adducibile dalle parti. Deve pertanto affermarsi che correttamente il G.U.P. presso il Tribunale di Latina respingeva con l'ordinanza del 20 ottobre 2010 la richiesta di acquisizione delle investigazioni difensive e la Corte di appello non ha errato nell'aderire alla soluzione prospettata dal primo giudice;
la soluzione prospettata dal ricorrente secondo cui la possibilità di ammissione delle investigazioni difensive in ogni stato e grado del procedimento comporterebbe l'obbligo di acquisizione anche dopo l'ammissione del rito abbreviato e, persino, nella fase di discussione del giudizio ex art. 442 cod.proc.pen. non può pertanto essere accolta ed appare altresì confutata dalla natura propria e dalle modalità di svolgimento del rito contratto sicchè infondato è il primo motivo. Peraltro tale infondatezza si ravvisa anche alla luce della motivazione espressa dal giudice di appello, esente dalle lamentate censure, posto che nella valutazione di inidoneità delle investigazioni difensive a mutare il quadro probatorio complessivo sussistente nei confronti del ricorrente, la Corte di appello di Roma ha fatto esatta applicazione del principio secondo cui in tema di inutilizzabilità della prova (ovvero di utilizzabilità) e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). Correttamente pertanto il giudice di appello riteneva che, anche a volere affermare l'utilizzabilità piena delle investigazioni difensive e del loro contenuto, le stesse non apparivano idonee a mutare il quadro probatorio;
né pare che tale valutazione sia dotata di contraddizione od illogicità intrinseca secondo quanto dedotto con il primo motivo di ricorso (avv. Cassiani) con il quale si ripercorrono i contenuti delle suddette prove assunte dalla difesa lamentandosene il completo travisamento, poiché, nella sua motivazione, il giudice di appello spiega le ragioni per le quali ritenere non decisive le circostanze emergenti da tali indagini a fronte del materiale probatorio. E pur senza indulgere in censure che appaiono prospettare questioni di fatto, appare comunque non decisivo ammettere che la p.o. si sia rivolta ad un avv.to penalista, il Cupo, ovvero ricostruire diversamente i movimenti dell'NI il giorno dell'arresto per affermare che la sua presenza sui 7 luoghi dell'incontro precedente tra i due AI era casuale, poiché l'affermazione di responsabilità si basa non su tali circostanze bensì sulla ricostruzione della condotta tenuta proprio dall'NI nel corso di quelle trattative tese ad imporre al AI IO il pagamento di una somma non dovuta.
2.2 Palesemente infondato e pertanto inammissibile appare poi il secondo motivo di ricorso avv.Macari con il quale si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc.pen. per essere stato il ricorrente ritenuto responsabile di un fatto differente;
ed invero dalla lettura dell'imputazione risulta chiaramente che l'NI è stato chiamato a rispondere di concorso in estorsione unitamente al correo AI AL sicchè non rileva in alcun modo che la minaccia sia stata materialmente effettuata solo da quest'ultimo rappresentandosi, le sollecitazioni dell'NI, come dirette a rafforzare l'effetto intimidatorio con proprio ripetuto intervento sino al punto da convincere la parte offesa a versare la prima tranche della assai rilevante somma pattuita. Non può pertanto ritenersi sussistere alcuna immutazione del fatto posto che l'NI interviene nella vicenda della illecita richiesta mossa da AI AL rafforzando l'effetto intimidatorio della minaccia altrui di cui è bene a conoscenza.
2.3 Anche il secondo motivo di ricorso avv. Cassiani si profila non fondato;
in tema di rinnovazione probatoria si è stabilito che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Rv. 259893); nel caso in esame la Corte di appello di Roma, sia ritenendo non decisive le investigazioni difensive sia stigmatizzando il contenuto degli altri elementi di prova ed in particolare le precise accuse provenienti dalla parte offesa, ha ritenuto non rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio abbreviato la deposizione dell'avv.Cupo.
2.4 Quanto al terzo motivo, proposto con entrambi i ricorsi sotto il profilo del travisamento, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici 8 del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dell'NI si caratterizza per la particolare significatività di una serie di elementi costituiti: dalla evidente assenza di qualsiasi incarico mai conferito dalla vittima AI IO di difenderlo o rappresentarlo nella vicenda che esclude la tesi dell'intervento del ricorrente nei fatti a tutela della posizione della vittima;
-· dalla totale assenza di qualsiasi riscontro alla tesi della perpetrata violenza sessuale da parte di AI IO in danno della figlia di AI AL, che rendeva palesemente illecita la richiesta di versamento di somme di denaro operata da entrambi i coimputati in occasione delle ripetute richieste alla parte offesa;
- dalla indicazione di altra causale del pagamento nella scrittura privata che NI era pronto a predisporre a sostegno della evidenza della volontà di occultare l'illiceità della richiesta;
- dall'avvenuta precisa indicazione da parte della persona offesa, ritenuta del tutto attendibile, dei ripetuti contatti e sollecitazioni ricevute proprio dall'avv.NI dirette a convincerlo della necessità di effettuare il pagamento per evitare le conseguenze della prospettata denuncia, affermazioni queste che trovano conferma nelle conversazioni registrate proprio dalla vittima ed alle quali fa ampio richiamo il giudice di primo grado alle pagine 5 e seguenti della sua sentenza;
-dall'avere, proprio NI, convocato il AI presso il proprio studio per effettuare il versamento delle somme di denaro, richiesta alla quale la parte offesa opponeva un primo rifiuto, ricevendo poi sempre dal ricorrente altre sollecitazioni telefoniche e persino una visita presso l'esercizio commerciale della p.o. del tutto incompatibile con il presunto esercizio di attività di assistenza legale;
- dalla ripetuta rappresentazione da parte dell'NI, all'indirizzo della vittima, della imminente pubblicazione della notizia riguardante le presunte molestie sessuali sicchè pagamento non veniva ricollegato neppure ad un presunto risarcimento danni quanto alla perdita 9 dell'onorabilità e dell'avviamento commerciale (vedi considerazioni primo giudice pagina 9 sentenza); dalla reiterata affermazione della presunta vittima della violenza dell'assoluta innocenza di IO AI ripetuta anche all'indirizzo del padre AL, confermata dalle dichiarazioni della madre;
-· dal contenuto delle trascrizioni delle registrazioni dei colloqui effettuate da AI IO proprio in occasione degli incontri con l'NI ed analiticamente esposti dal primo giudice;
- dall'assenza di qualsiasi legittimo incarico di assistenza legale conferito da AI AL e tanto meno da AI IO all'NI nella vicenda. Si tratta di plurimi elementi di fatto tutti significativi del pieno coinvolgimento dell'NI nella perpetrazione del fatto estorsivo, correttamente valutati dai giudici di merito con giudizio conforme, privo di qualsiasi palese travisamento deducibile con ricorso per cassazione sotto il profilo della lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen. e rispetto ai quali entrambi i ricorsi nei rispettivi motivi propongono una lettura alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
2.5 Tali considerazioni escludono fondatezza anche al quarto motivo di ricorso avv.Macari che deduce la insussistenza di adeguata prova del dolo ricavata invece, da entrambi i giudici di merito, in forza delle modalità di attuazione della condotta da parte dell'NI, del contenuto delle richieste di pagamento, della reiterazione delle stesse anche in circostanze assolutamente anomale per un legale, dalla predisposizione di una scrittura contenente una falsa causale del pagamento. Si tratta di una congerie di elementi probatori correttamente valutati con giudizio pienamente conforme dai giudici di primo e secondo grado e sulla base dei quali veniva fatta corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n.2833 del 27/9/2012, Rv. 254298); detto principio deve poi essere specificato sottolineando come solidarietà umana ed agire nell'interesse esclusivo della vittima vanno esclusi quando l'autore del fatto sia intervenuto come nel caso di specie su incarico dell'autore della minaccia, abbia sollecitato i pagamenti, abbia organizzato incontri per ritirare le somme, ponga in essere condotte finalizzate ad impedire l'individuazione della reale causale del versamento non dovuto. Tali condotte, infatti, sono incompatibili con l'agire nell'esclusivo interesse della vittima perché finalizzate all'esecuzione della fattispecie estorsiva e poste in essere in cooperazione con l'autore dei fatti ed in alcun modo possono pertanto escludere il dolo. 10 2.6 Quanto infine ai motivi aggiunti, gli stessi ripropongono doglianze in punto di travisamento delle prove e dei fatti attraverso le quali si deducono aspetti non censurabili nel presente giudizio di legittimità e comunque reiterativi rispetto ai motivi principali sicchè il rigetto appare del tutto consequenziale;
nessuno degli elementi indicati appare infatti dotato di quella dedotta efficacia disarticolante del conforme giudizio espresso dai giudici di merito trattandosi di aspetti secondari e marginali dei fatti già valutati dai giudici di merito come non rilevanti ai fini della ricostruzione della condotta illecita posta in essere dall'NI in concorso con il AI AL. Alla luce delle predette considerazioni pertanto i ricorsi devono essere respinti ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 febbraio 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott Ignazio Pardog uide IL PRESIDENTE Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli yur E C O A I Z E N T R O C 11