Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 5962
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Sentenza 12 gennaio 2012

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Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media secondaria, trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 5962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5962
    Data del deposito : 12 gennaio 2012

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