Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1079/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(FE), Via Pina Bitelli n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Chiarabelli (c.f.
– PEC: – fax 011/4346038) C.F._2 Email_1
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Ferrara, Corso della Giovecca 81, in forza di mandato in atti e
nato a [...]-Svizzera il 29.06.1971, C.F. , Parte_1 C.F._3 residente a [...]G rappresentato e difeso dall' Avv. Elena
Merlini (c.f. - PEC: – Fax C.F._4 Email_2
051.2759974) del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bologna v.
IV Novembre n. 14, in virtù di procura in atti.
Entrambi i procuratori delle parti dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai rispettivi indirizzi di posta certificata.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
28.11.1997; che dalla unione coniugale sono nati a Cento (FE) i figli in data 16.06.1998, e Per_1
in data 13.05.2005; di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa emesso Per_2
da questo Tribunale in data 21.06.2022; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La signora continuerà a vivere assieme al figlio - maggiorenne non Controparte_1 Per_2
autosufficiente economicamente e in cerca di occupazione - presso l'abitazione familiare sita in Cento
(FE), Via Pina Bitelli n. 14, (in comproprietà fra i coniugi al 50%) e ciò sino a che il figlio Per_2 non reperirà un'attività lavorativa da renderlo autosufficiente, dopodiché i ricorrenti decideranno la successiva destinazione dell'immobile.
2) Sino a che nella casa familiare dimorerà la signora assieme al figlio, le spese CP_1 condominiali straordinarie relative alla proprietà dell'immobile saranno a carico del signor Parte_1
nella misura del 50%; saranno ad esclusivo carico della signora le spese della Tari relativa CP_1 all'abitazione familiare.
3) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, la somma mensile di € 300,00 Per_2
(trecento/00) sino a che il figlio compirà 22 anni (in data 13.05.2027), dopodiché non sarà più Per_2 dovuto alcun mantenimento;
sempre che, prima di tale data, egli non reperisca un'attività lavorativa che lo renda economicamente indipendente, circostanza che la signora dovrà subito CP_1 comunicare al signor per l'interruzione dell'indicato mantenimento. Parte_1
4) La sig.ra continuerà a percepire interamente l'assegno unico e potrà beneficiare del CP_1
100% delle detrazioni relative al figlio Per_2
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio verranno sostenute nella misura Per_2
del 50% per ciascuno genitore sino a quando il ragazzo avrà compiuto 22 anni, (in data 13.05.2027), sempre che prima di tale data egli non reperisca un'attività lavorativa, che lo renda economicamente indipendente, circostanza che la signora dovrà subito comunicare al signor per CP_1 Parte_1
l'interruzione della corresponsione delle spese straordinarie che saranno individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara.
6) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla CP_1 Parte_1
pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione del loro reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di avere definito di comune accordo i loro rapporti patrimoniali ed economici. 7) I buoni fruttiferi postali sottoscritti per e accantonati da entrambi i genitori, ora intestati Per_2
alla sig.ra , verranno utilizzati per le spese relative al conseguimento della patente di guida CP_1
del ragazzo;
le somme che residueranno verranno utilizzate per altre spese occorrenti al figlio.
8) I ricorrenti dichiarano di compensare con il presente accordo tutte le rispettive e reciproche posizioni di debito/credito.
9) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 26/27 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21.06.22, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Quarto (NA) il 28 novembre 1997 fra
, nata a [...] il [...], e nato a [...]- Controparte_1 Parte_1
Svizzera il 29.06.1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato. 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 34 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri