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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10554/2025 promossa da , nata a Parte_1
LA (CH) il 14.10.1996 e residente in [...] - rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mammini del Foro di Firenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la rettificazione degli atti Anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 L. n. 164/1982 e d.lgs n. 150/2011, Parte_1 chiede all'intestato Tribunale di accertare il diritto della stessa di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a ordinando Pt_1 Per_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA.
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, ma di non essere riuscita a esternare il proprio malessere psicologico – esistenziale ai propri familiari;
di essersi rivolta - nell'anno 2022 al Centro Auxologico “La Statale “Dipartimento di Medicina –
Metabolica di Milano- Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Metaboliche – Centro CP_1 pubblico specializzato in varianza di genere;
di aver ottenuto dal dott. la diagnosi di Persona_2
pagina 1 di 4 disforia di genere;
di essersi sottoposta, nel 2022, a una terapia ormonale sotto il controllo della dott.ssa medico presso il Centro Auxologico di Milano. Persona_3
All'udienza del giorno 18 novembre 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, pagina 2 di 4 sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica del dott. il Per_2 quale dichiara: è possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”. E' - È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”- È possibile escludere, al momento della valutazione, concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano: o rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti, o inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi, o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine degli interventi chirurgici affermativi di genere, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze dei trattamenti chirurgici cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile;
- Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico;
Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità; - Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile: o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica. - Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere. Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia e isteroannessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto Parte_1 all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica del periziando e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita - per
pagina 3 di 4 via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.”
e quella relativa alla terapia ormonale assunta sotto controllo dei medici del Centro di Auxologia di
Milano.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di LA, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita n. 519 – P.1 Serie A - Anno 1996) - come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 Per_1
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune LA la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da . Persona_4
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 3 dicembre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario.
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10554/2025 promossa da , nata a Parte_1
LA (CH) il 14.10.1996 e residente in [...] - rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mammini del Foro di Firenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la rettificazione degli atti Anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 L. n. 164/1982 e d.lgs n. 150/2011, Parte_1 chiede all'intestato Tribunale di accertare il diritto della stessa di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a ordinando Pt_1 Per_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA.
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, ma di non essere riuscita a esternare il proprio malessere psicologico – esistenziale ai propri familiari;
di essersi rivolta - nell'anno 2022 al Centro Auxologico “La Statale “Dipartimento di Medicina –
Metabolica di Milano- Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Metaboliche – Centro CP_1 pubblico specializzato in varianza di genere;
di aver ottenuto dal dott. la diagnosi di Persona_2
pagina 1 di 4 disforia di genere;
di essersi sottoposta, nel 2022, a una terapia ormonale sotto il controllo della dott.ssa medico presso il Centro Auxologico di Milano. Persona_3
All'udienza del giorno 18 novembre 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, pagina 2 di 4 sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica del dott. il Per_2 quale dichiara: è possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”. E' - È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”- È possibile escludere, al momento della valutazione, concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano: o rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti, o inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi, o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine degli interventi chirurgici affermativi di genere, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze dei trattamenti chirurgici cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile;
- Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico;
Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità; - Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile: o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica. - Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere. Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia e isteroannessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto Parte_1 all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica del periziando e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita - per
pagina 3 di 4 via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.”
e quella relativa alla terapia ormonale assunta sotto controllo dei medici del Centro di Auxologia di
Milano.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di LA, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita n. 519 – P.1 Serie A - Anno 1996) - come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 Per_1
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune LA la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da . Persona_4
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 3 dicembre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario.
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
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