Sentenza 20 agosto 2004
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna; condizione, questa, che non può dirsi sussistente quando l'esito del giudizio di revisione dipenda dall'espletamento di una perizia, il cui carattere di mezzo di prova "neutro" rende di per sé impossibile la formulazione di un apprezzamento prognostico in ordine ai risultati cui essa possa pervenire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2004, n. 35744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35744 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 20/08/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 27
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 019649/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RT RI N. IL 02/12/1948;
2) CI ES N. IL 28/06/1976;
3) CI EG N. IL 27/01/1981;
avverso ORDINANZA del 08/04/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO. OSSERVA
Con ordinanza dell'8 aprile 2004, la Corte di appello di Venezia - chiamata a pronunciarsi a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 27 gennaio 2004 in relazione alla ordinanza pronunciata l'11 marzo 2003 dalla Corte di appello di Brescia, con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione formulata nell'interesse di IA RT IZ in rapporto alla condanna ad anni 26 di reclusione inflitta alla predetta dalla Corte di assise di appello di Milano con sentenza del 17 marzo 2000, irrevocabile il 19 febbraio 2001 - ha respinto l'istanza di sospensione della esecuzione della pena proposta nell'interesse della predetta condannata a norma dell'art. 635 cod. proc. pen.. La Corte veneta, in particolare, dopo aver sottolineato come la richiesta di sospensione della esecuzione di cui all'art. 635 cod. proc. pen. comporti una valutazione delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 del codice di rito da effettuare "con particolare rigore in relazione al fatto che la responsabilità è stata già affermata con il giudicato", ha ritenuto nella specie sussistenti i pericula di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 274 cod. proc. pen., posto che i rilievi a tal proposito svolti in sede di giudizio di cognizione non risultavano incrinati da mutamenti intervenuti nella "condizione personale della condannata", tale non potendosi intendere il "mero, inerte decorso del tempo". Venivano dunque evocati, a sostegno del pericolo di fuga e di recidiva, la disponibilità di notevoli risorse economiche, anche all'estero, le modalità esecutive dei fatti nonché le stesse dedotte "capacità mentali della ricorrente, asseritamente menomate", e perciò stesso idonee, semmai, a potenziare i profili di pericolosità. Nè a conclusioni diverse poteva giungersi facendo leva sul fatto che la condannata avesse nella vicenda omicidiaria svolto un ruolo di mandante, giacché ciò dimostrerebbe al contrario una specifica capacità organizzativa e suggestiva, così come la presenza di una rete affettiva di familiari non svilirebbe gli accennati profili di pericolosità. Concludeva la Corte nel reputare comunque compatibili col regime carcerario le attuali condizioni di salute della condannata e comunque tali da non incidere sulle evidenziate esigenze di cautela.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione l'interessata, le figlie ed il difensore, deducendo vari motivi di impugnazione. Nel primo si prospetta vizio di motivazione e violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento al ritenuto pericolo di fuga. Si sostiene, in particolare, che la richiamata disponibilità di mezzi economici non sarebbe circostanza denotativa del ravvisato pericolo e si sottolinea come il provvedimento impugnato abbia omesso di indicare fatti concreti o significativi comportamenti tenuti dalla condannata, espressivi di una reale possibilità che la stessa possa darsi alla fuga. Nel secondo motivo si lamenta ugualmente vizio di motivazione e violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al pericolo di reiterazione del reato. Si lamenta, infatti, la apoditticità della valutazione compiuta dai giudici a quibus e si sottolinea il carattere di non "ripetibilità" del fatto, trattandosi dell'omicidio del marito. Nel terzo motivo si denunciano gli stessi vizi in riferimento al parametro della pericolosità sociale, contestandosi la pertinenza e la congruenza delle valutazioni a tal proposito compiute nel provvedimento impugnato. Nel quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 147 n. 2 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute della condannata con il regime detentivo, richiamando a tal proposito, l'ampia documentazione medica prodotta. Nel quinto ed ultimo motivo si denuncia, infine, vizio di motivazione e violazione degli artt. 635, in riferimento agli artt. 281, 282, 283 e 284 cod. proc. pen.. La doglianza è in particolare concentrata sul fatto che la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla misura richiesta in via subordinata a norma degli artt. 281, 282, 283 e 284 del codice di rito, ancorando "il proprio giudizio di rigetto su erronee valutazioni di natura cautelare a discapito di specifiche circostanze di fatto".
Con ordinanza del 6 maggio 2004, la Corte di appello di Venezia respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione della pena formulata a norma dell'art. 635 cod. proc. pen. da IA RT IZ con istanza depositata il 3 maggio 2004. Quanto alle esigenze cautelari, ha osservato la Corte, doveva formularsi integrale rinvio alle considerazioni già svolte nella ordinanza dell'8 aprile 2004, reiettiva, come si è già rammentato, di analoga istanza depositata il 29 marzo 2004. A proposito, invece, della prospettata insostenibilità della condizione carceraria, affermata dalla istante attraverso la allegazione della perizia neuropsichiatrica e psicologica disposta dal Giudice di sorveglianza di Milano, ha osservato la Corte come non spettasse alla competenza del giudice della revisione vagliare la compatibilità della condizione carceraria in relazione alle condizioni di salute;
quanto, poi, al dedotto profilo di minor pericolosità derivante dal prospettato quadro morboso, la Corte ha ritenuto che la perizia allegata alla istanza abbia sostanzialmente escluso rilevanti patologie in atto, soffermandosi su un quadro psicologico che in sè non consentiva "di trarre conseguenze riduttive sul piano della pericolosità sociale, anche agli effetti degli arresti domiciliari chiesti in subordine".
Avverso l'ordinanza del 6 maggio 2004 hanno proposto ricorso per cassazione l'interessata, le figlie ed il difensore. Nel primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Da un lato, infatti, si contesta la legittimità del riferimento al contenuto motivazionale di altra ordinanza relativa a precedente istanza già respinta;
dall'altro, si contesta comunque la fondatezza dei rilievi svolti dalla Corte in quella occasione, essendosi la stessa Corte fondata su prospettazioni apodittiche e prive di specificità su ciascuno degli evocati pericula (pericolo di fuga, di reiterazione del reato e pericolosità sociale). Si contesta, poi, nel secondo motivo, la fondatezza del rilievo secondo il quale la Corte non sarebbe competente a decidere sulla incompatibilità carceraria agli effetti di cui all'art. 147 n. 2 cod. pen. e si lamenta, nel terzo motivo, la omessa motivazione in ordine alla domanda di detenzione domiciliare. Con ordinanza del 10 giugno 2004, infine, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione della esecuzione della pena a norma dell'art. 635 cod. proc. pen. o in subordine di detenzione domiciliare ex art. 284 cod. proc. pen., anche in riferimento eventuale all'art. 47-ter, comma 1-ter. ord. pen., e 147 cod. pen. formulata da e nell'interesse di IA RT IZ. Rilevava la Corte veneta che la domanda e la documentazione allegata rappresentano nella sostanza mera riproposizione di domande sulla quali la Corte stessa aveva già provveduto negativamente, con le già citate ordinanze in data 8 aprile e 6 magio 2004, entrambe oggetto di ricorso per cassazione:
ordinanze le cui motivazioni dovevano ritenersi integralmente riprodotte, non risultando prospettati elementi nuovi o diversi da quelli allora esaminati.
Anche avverso il provvedimento da ultimo indicato hanno proposto ricorso per cassazione l'interessata ed il difensore, deducendo vari motivi. Dopo aver sottolineato la presenza di "novità" rispetto alle decisioni in riferimento - in particolare rappresentata dalla citazione della condannata per il giudizio di revisione e la conseguente "competenza" a decidere sulla compatibilità carceraria delle condizioni di salute della IA RT - il ricorso contesta la carenza di motivazione e, comunque, la censurabilità delle decisioni cui l'impugnato provvedimento ha fatto rinvio: ciò, in particolare, per quanto attiene alla ravvisata sussistenza - quali esigenze cautelari ostative all'accoglimento della richiesta di sospensione della esecuzione ex art. 635 cod. proc. pen. - del pericolo di fuga, della reiterazione del reato e della pericolosità sociale, asseritamente dedotti sulla base di argomentazioni apodittiche e prive di specificità. Si contesta, poi, la fondatezza del rilievo secondo il quale la Corte non sarebbe competente a decidere sulla compatibilità carceraria agli effetti di quanto previsto dall'art. 147 n. 2 cod. pen., del quale si lamenta appunto la violazione, posto che il 20 maggio 2004 è stata aperta la revisione con la emissione del decreto di citazione a giudizio, segnalandosi - nel merito - la incompatibilità rispetto al regime carcerario come risultate dalla perizia disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Si lamenta infine, nel terzo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla domanda di detenzione domiciliare.
I ricorsi innanzi indicati, riguardando, tutti, la medesima vicenda processuale e coinvolgendo l'identica previsione normativa per profili, fra loro, intimamente connessi, devono essere trattati congiuntamente, per essere decisi con una medesima sentenza. La Corte di appello di Venezia è stata investita quale giudice competente a decidere sulla istanza di revisione proposta da IA RT IZ, in riferimento alla condanna alla pena di anni 26 di reclusione alla medesima inflitta con sentenza della Corte di assise di appello di Milano divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2001, per i delitti di omicidio volontario consumato e tentato:
competenza radicatasi a seguito della pronuncia di questa Corte del 27 gennaio 2004, con la quale è stato disposto l'annullamento - con devoluzione del giudizio di rinvio, appunto, alla Corte veneta - della ordinanza pronunciata l'11 marzo 2003 dalla Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione di cui si è detto. L'oggetto degli odierni ricorsi, peraltro, si presenta più circoscritto e incidentale rispetto alla domanda di revisione, giacché i provvedimenti oggetto di impugnativa si correlano a domande volte a conseguire l'adozione di statuizioni liberatorie a norma dell'art. 635 cod. proc. pen.. Ebbene, stabilisce tale disposizione che la Corte di appello, investita della richiesta di revisione, possa in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della pena, "applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284" del codice di rito, prevedendo la ricorribilità per cassazione delle relative decisioni da parte del pubblico ministero e del condannato. La ratio essendi di tale disciplina si ispira dichiaratamente alla "omologa" previsione che compariva sotto l'art. 559 dell'abrogato codice di rito del 1930. In esso era infatti previsto che la Corte di cassazione potesse sempre, anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato, a domanda o d'ufficio, la rimessione in libertà (prima "libertà provvisoria", istituto poi soppresso ad opera della legge 5 agosto 1988, n. 330, emanata a ridosso della approvazione del nuovo codice di rito). Pur nella diversa cornice che caratterizzava l'istituto della revisione nel vecchio codice, caratterizzato, come è noto, da un giudizio "bifasico" scandito secondo una netta separazione tra fase rescindente e fase rescissoria, la ratio ispiratrice del provvedimento "liberatorio" all'epoca adottabile dalla cassazione - cui poteva accompagnarsi l'imposizione delle cosiddette misure "caudatorie" della libertà, quali le "prescrizioni" delineate dall'art. 282 cod. proc. pen. 1930 via via novellato, e contenutisticamente non dissimili dalle misure "gradate" richiamate dall'art. 635 del codice vigente - appare essere la stessa di quella che informa l'istituto che viene ora in discorso. A tal proposito, infatti, la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice ha avuto modo di chiarire come la scelta di prevedere la possibilità della sospensione della esecuzione della pena fosse apparsa "più congrua rispetto alla libertà provvisoria oggi concedibile, attesa la posizione di già condannato della persona nel cui interesse la revisione è domandata. Non senza rilevare - ha sottolineato ancora la Relazione - che la libertà provvisoria (termine che è stato non più utilizzato nell'attuale procedura) si attaglia alla sola misura detentiva e non alle altre nelle quali pure si può concretizzare l'esecuzione". Ne deriva, dunque, che, al di là della modifica del nomen dell'istituto e della più pertinente configurazione sistematica che esso ha assunto nel nuovo codice, identica rimane la finalità e quindi il presupposto dell'istituto stesso, evidentemente eccezionale perché derogatorio al principio della obbligatorietà della esecuzione della pena: vale a dire quello di impedire che, in presenza di situazioni in cui verosimile appaia l'accoglimento della domanda di revisione e, dunque, revocabile la condanna, il soggetto debba patire un periodo di restrizione della libertà (verosimilmente) inutile. A margine della disciplina dettata dall'art. 559 del vecchio codice, infatti, la giurisprudenza era consolidata nell'affermare che la libertà provvisoria disciplinata da tale norma differiva sostanzialmente dalla libertà provvisoria di cui agli artt. 277 e segg. del medesimo codice, e che aveva come presupposto lo stato di custodia cautelare dell'imputato. Infatti - si osservava - in sede di revisione, la libertà provvisoria trovava il proprio fondamento nella riconosciuta certezza o probabilità dell'innocenza del condannato e rappresentava, quindi, un temperamento tra le opposte esigenze della intangibilità del giudicato e della libertà dell'innocente, onde evitare che continuasse lo stato di detenzione fino al riconoscimento definitivo ed irrevocabile della sua innocenza. Conseguendone da ciò che nessun altro elemento potesse a tal fine essere preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. 1^, 22 novembre 1977, Lubinu;
Cass., Sez. 3^, 22 dicembre 1969, Cappelli). Da qui, pertanto, la palese traslabilità di tali dieta anche con riferimento all'istituto delineato dall'art. 635 cod. proc. pen., rispetto al quale, pertanto, pur non dovendosi evocare, a fondamento della relativa operatività, l'esistenza di una "palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell'accoglimento della richiesta di revisione" (Cass., Sez. 1^, 12 novembre 1996, Ilacqua), è pur sempre da postulare un quadro di concreta prognosi di favorevole delibazione di quella richiesta, in linea, d'altra parte, con il carattere eccezionale (si è detto) che caratterizza l'istituto della sospensione della esecuzione della pena e in aderenza ad altre ipotesi in cui sono analogamente delineati interinali poteri sospensivi in executivis (quale, ad esempio, l'eccezionale potere sospensivo attribuito al giudice a quo in pendenza del ricorso per cassazione nel procedimento di esecuzione, a norma del comma 7 dell'art. 666 cod. proc. pen.). Nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'istituto della sospensione della esecuzione di cui innanzi si è detto - sospensione che è ovviamente l'antecedente logico giuridico rispetto al tema, del tutto eventuale, concernente l'applicazione delle misure cautelari e sul quale, invece, tanto la Corte territoriale che le ricorrenti si sono concentrati in via esclusiva - appaiono essere vistosamente carenti. Come infatti emerge dal testo della sentenza di questa Corte del 27 gennaio 2004, con la quale - come si è già rammentato - venne annullata la pronuncia di inammissibilità della istanza di revisione adottata dalla Corte di appello di Brescia con ordinanza dell'11 marzo 2003, le medesime ricorrenti avevano in quella occasione lamentato che "la Corte di appello, chiamata a valutare un compendio probatorio di delicata rilevanza scientifica, aveva preteso di procedere senza l'ausilio di consulenti tecnici, andando addirittura in contrario avviso rispetto ad una decisione di questa Corte che, pur rigettando altra istanza di revisione, aveva segnalato l'esigenza di offrire nuovi esiti diagnostici, diversi dai precedenti, come prove nuove, scientificamente valide e in grado di prospettare ulteriori elementi valutativi, ai fini che qui interessano. La corte territoriale, invece - lamentavano le ricorrenti - aveva riesumato le pregresse conclusioni peritali, negando sostanzialmente l'esistenza di una sindrome del lobo frontale, che invece anche recentemente...era stata acclarata... Appari va evidente, di conseguenza, l'erroneità e l'illogicità della ordinanza impugnata, anche per la sopravvalutazione dei precedenti accertamenti psichiatrici, svolti senza l'ausilio delle più recenti tecniche d'indagine; e comunque - concludevano le ricorrenti - l'idoneità delle prove offerte e dichiarate dallo stesso giudice a quo nuove, avrebbe dovuto essere sviscerata nel processo di revisione e non preclusa con una pronuncia di inammissibilità". Sono, dunque, le stesse (di allora ed odierne) ricorrenti a sottolineare la delicatezza del tema di prova, vertente tutto su un composito quadro di accertamenti tecnici di imponderabile epilogo, e come tali da devolvere - da qui l'in se della pronuncia caducatoria di questa Corte - alle iniziative di "merito" riservate al giudice della revisione e non "anticipabili" in sede di valutazione della ammissibilità della richiesta. Accertamenti, quindi, riconducibili allo schema della prova peritale, in ordine alla quale la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermarne la natura di mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile ne' quale prova a carico ne' quale prova a discarico dell'accusato: donde, anche, la relativa non riconducibilità alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6^, 12 febbraio 2003, Zandri;
Cass., Sez. 4^, 12 dicembre 2002, Bovicelli;
Cass., Sez. 5^, 6 aprile 1999, Mandalà; Cass., Sez. 5^, 30 aprile 1997, Ritossa;
Cass., Sez. 1^, 17 giugno 1994, Jahrni). Da tutto ciò, l'evidente impossibilità di formulare un apprezzamento prognostico circa i risultati di siffatte valutazioni tecniche, veicolabili attraverso un mezzo di prova che si è visto essere in sè "neutro", e per di più calate in un contesto di specie nel quale l'oggetto dell'accertamento scientifico è prospettato dalle stesse ricorrenti in termini di elevata complessità. Difettando quindi all'evidenza il presupposto "maggiore" sul quale poter fondare l'adozione di un provvedimento di sospensione della esecuzione, a norma dell'art. 635 cod. proc. pen., ne deriva l'infondatezza dei ricorsi, nella parte in cui contestano l'esistenza di esigenze cautelari ostative alla adozione di un provvedimento liberatorio o l'applicazione di misure gradate. Per altro verso, e quand'anche si volesse prescindere dall'assorbente profilo di cui innanzi si è detto, anche le doglianze espresse in punto di apprezzamento dei pericula libertatis si rivelano comunque prive di fondamento. I giudici del merito hanno infatti reputato sussistenti situazioni di pericolosità incompatibili con qualsiasi ipotesi di liberazione, implicitamente escludendo la adeguatezza di misure cautelari extra moenia, attraverso una motivazione logicamente corretta ed esauriente sul piano della relativa congruenza: restano, quindi, prive di risalto le censure sollevate in proposito dalle ricorrenti, essendo le stesse tutte orientate secondo l'erronea prospettiva di ritenere che il sollecitato provvedimento di sospensione della esecuzione si atteggi alla stregua di statuizione di tipo null'altro che "cautelare".
In merito, infine, alla insistita doglianza relativa al mancato apprezzamento da parte della Corte di appello di Venezia delle condizioni di salute della condannata, agli effetti dei provvedimenti di rinvio della esecuzione eventualmente adottabili a norma dell'art. 147 cod. pen., è del tutto incensurabile la affermazione della Corte
veneta laddove riserva qualsiasi decisione al riguardo in capo al competente giudice della sorveglianza. Posto, infatti, che durante il giudizio di revisione le competenze del giudice di sorveglianza rimangono immutate - perdurante essendo, proprio perché manca un positivo provvedimento di "sospensione" a norma dell'art. 635 cod. proc. pen., l'esecuzione della pena - ne deriva che ogni determinazione relativa all'eventuale differimento della esecuzione della pena, nei casi previsti dall'art. 146 e 147 cod. pen., va devoluta alla competente magistratura di sorveglianza, secondo le cadenze ed i presupposti sanciti dall'art. 684 del codice di rito. Soltanto in presenza di una sospensione della esecuzione, disposta, appunto, a norma dell'art. 635 cod. proc. pen., può infatti porsi un intervento de liberiate del giudice della revisione: e ciò, evidentemente, nei soli casi e limiti in cui abbia ritenuto di dover applicare una delle misure cautelari ivi richiamate, giacché - altrimenti - è dallo stesso provvedimento sospensivo che deriva automaticamente la liberazione del condannato. I ricorsi devono pertanto essere respinti e le ricorrenti condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 agosto 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2004