Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2004, n. 35744
CASS
Sentenza 20 agosto 2004

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La sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna; condizione, questa, che non può dirsi sussistente quando l'esito del giudizio di revisione dipenda dall'espletamento di una perizia, il cui carattere di mezzo di prova "neutro" rende di per sé impossibile la formulazione di un apprezzamento prognostico in ordine ai risultati cui essa possa pervenire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2004, n. 35744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35744
    Data del deposito : 20 agosto 2004

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