Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3177
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Sentenza 5 marzo 2002

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La proroga biennale "di diritto" prevista dal comma secondo - bis dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge per i contratti di locazione "nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone", attesa la specifica "ratio legis" di assicurare, per gli immobili adibiti ad uso abitativo, il graduale passaggio dal canone amministrato a quello di libero mercato, ha natura automatica e generalizzata. Essa trova pertanto applicazione, anche d'ufficio, in presenza del dato obbiettivo che le parti non abbiano stipulato un nuovo accordo, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato preceduto da trattative ovvero sia dipeso dal rifiuto, anche implicito, di avviarle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3177
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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