CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2024, n. 19542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19542 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AN OL n. a Caserta il 4/1/1968 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/4/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Gianfranco Rossi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 15/7/2021, aveva dichiarato NA DO colpevole dei delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2024 ricettazione e danneggiamento ex art. 635 quinquies cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianfranco Rossi, deducendo: 2.1 in relazione al delitto di estorsione aggravata e continuata ascritta al capo P), il travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia. Secondo il difensore dall'integrale lettura delle dichiarazioni del TT non è dato evincere una condotta minacciosa da parte del ricorrente ma solo un'irritazione causata dalla richiesta di stupefacenti a credito garantita dai cellulari degli acquirenti, spontaneamente consegnati. Siffatta ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni di RR NL, PE IO e PO IN mentre i contenuti della conversazione intercettata n. 917 depongono nel senso di un mero baratto;
2.2 il travisamento della prova con riguardo alla contestazione di cui al capo U) della rubrica, avendo i giudici d'appello ritenuto che il NO si determinò alla corresponsione della somma di euro 400,00 temendo di subire la perdita dei documenti in precedenza sottrattigli sebbene dalle dichiarazioni dello stesso NO risulti che egli non era al corrente che i documenti fossero in possesso dell'imputato. Il difensore segnala, inoltre, che alla luce delle emergenze acquisite la restituzione dei documenti avvenne senza alcuna richiesta di pagamento il giorno precedente il versamento della somma di euro 400,00 a parziale saldo del debito contratto dalla p.o. per forniture di droga;
2.3 la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in relazione al delitto di estorsione contestato al capo V), avendo la Corte territoriale disatteso con motivazione solo apparente la richiesta di esame di NO SQ in relazione alle dichiarazioni dal medesimo rese nell'ambito del procedimento stralcio, di contenuto opposto rispetto alle s.i.t. acquisite al fascicolo processuale;
2.4 l'illegalità della pena con riguardo ai capi P),U),V) a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod.pen. di cui alla sentenza n. 120/23. Secondo il difensore le fattispecie di estorsione di cui ai capi richiamati sono caratterizzate da esiguità del danno e del lucro, da un modesto coefficiente minatorio e da estemporaneità delle condotte, commesse da soggetto incensurato cui sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, con conseguente integrazione dell'attenuante del fatto lieve;
2.5 la violazione di legge in relazione ai capi B,D,H,I,J,L,W con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 nonché il travisamento della prova in relazione alle sommarie informazioni testimoniali di Monaco Laura. 2 Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica laddove ha disatteso la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, delle cessioni di hashish, tutte relative a quantità esigue, con ridotta circolazione dello stupefacente e limitati guadagni. Segnala, inoltre, che dalle informazioni rilasciate dalla Monaco risulta che l'imputato non trattava l'hashish ma se lo procurava da terzi a titolo di favore;
2.6 l'erronea applicazione dell'art. 635 quinquies, comma 2, cod.pen. Secondo il difensore le sonde GPS danneggiate non sono qualificabili come sistema informatico o telematico di pubblica utilità in quanto assolvono esclusivamente la funzione di localizzare il soggetto e non sono destinate al servizio della collettività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 4) ha richiamato l'analitico scrutinio delle fonti dichiarative ed intercettive effettuato dal primo giudice ed ha evidenziato che la consegna dei cellulari da parte degli acquirenti inadempienti avvenne a seguito di una richiesta "accompagnata da un atteggiamento prevaricatore e violento". Questa Corte ha da tempo chiarito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797-01; n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467 - 01). Ha, inoltre, precisato che ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512 - 04). La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che risulta impossibile estendere l'atteggiamento "più benevolo e accondiscendente" tenuto dal ricorrente nei confronti di PO IN agli altri acquirenti di stupefacenti, non potendosi ignorare le fonti che attestano il contrario. Le connotazioni estorsive dell'azione del prevenuto alla luce della motivazione rassegnata appaiono adeguatamente giustificate e insuscettibili di rivalutazione in questa sede in quanto prive di criticità giustificative e coerenti con i richiamati indirizzi ermeneutici. 2.Anche le censure relative alla fattispecie estorsiva di cui al capo U) sono prive di fondamento. I giudici territoriali, infatti, hanno ampiamente chiarito che, alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato, egli aveva accompagnato i suoi fornitori di stupefacenti ad 3 effettuare un sopralluogo presso l'abitazione del NO, informandoli anche circa la disponibilità di un'autovettura da parte del medesimo. Hanno richiamato la conversazione 228 del 17/1/2018 tra il ricorrente e il NO nella quale il primo comunicava all'interlocutore che la sera prima gli era andata fin "troppo bene" in quanto i fornitori si erano limitati a prendere il portafogli con le carte di credito e il portadocumenti lasciandogli la macchina. Il ricorrente denunzia travisamenti che non hanno il carattere della decisività, sostanziandosi in mere inesattezze ricostruttive che non incidono sulla condotta illecita. Infatti, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva fatto da battistrada ai casertani che avevano sottratto al NO beni personali al fine di ottenere il pagamento delle forniture di stupefacenti effettuate dallo stesso NA. In detto contesto, da un lato, la disponibilità dei beni sottratti prova che il ricorrente li ricevette dagli autori materiali, dall'altro, che la restituzione dei documenti avvenne, comunque, nei confronti di soggetto coartato ed era funzionale al prelievo della somma da restituire di cui la p.o. aveva assicurato la provvista. 3. La Corte d'Appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di assumere la testimonianza del NO (pag. 5) con motivazione congrua che ha dato conto, alla luce del verbale delle dichiarazioni dal medesimo rese nel diverso procedimento, che le stesse contrastano con la versione fornita dall'imputato in relazione al capo V) e accreditano una presenza del NA e del figlio sul luogo dell'aggressione del tutto occasionale che è estranea anche alla ricostruzione del ricorrente. 4. Ad esiti di infondatezza deve pervenirsi in relazione alla dedotta sussistenza della lieve entità dei fatti di estorsione. La tesi difensiva è, infatti, radicalmente contrastata dall'inserimento delle condotte estorsive in un contesto di spaccio di stupefacenti e dalle connotazioni intrinseche delle stesse, in quanto dirette nei confronti di più persone (capo P), connesse all'esecuzione di ulteriori illeciti (capo U, come evidenziato dalla contestazione del nesso teleologico), in concorso e riunione con altri e mediante aggressione fisica alla p.o., caratteri che escludono la possibilità di ravvisare la diminuente. 5. Destituite di fondamento s'appalesano le censure in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione alle cessioni di hashish, avendo già il primo giudice (pag. 215/218), con argomenti condivisi dalla Corte di merito, escluso l'invocata riqualificazione sulla base di indici del tutto persuasivi quale lo svolgimento dell'attività di spaccio in modo continuativo e con organizzazione professionale, desunta dalla costante disponibilità di stupefacente, dai collegamenti con qualificati canali d'approvvigionamento, dal significativo numero di cessioni accertate, dal numero di assuntori riforniti, valutazione che non presta il fianco a censura in quanto aderente ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con le acquisizioni processuali. 4 6. Il sesto motivo è infondato in quanto la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23/11/2001, ratificata dall'Italia con la L. 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 1 definisce come sistema informatico "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati" e qualifica i "dati informatici" come "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione". Il GPS (global positioning system) è un sofisticato sistema di localizzazione in grado di ricevere i segnali provenienti da una rete di satelliti e di elaborarli per ottenere informazioni sulle coordinate geografiche sicchè deve essere a pieno titolo ricompreso tra i sistemi informatici. Quanto al requisito della pubblica utilità si tratta di connotazione non intrinseca ma di qualificazione derivante dalla destinazione funzionale del sistema sicché deve riconoscersi la finalità pubblicistica in relazione agli apparati che concorrono a garantire la sicurezza pubblica quali quelli di geolocalizzazione a fini cautelari (in tema, Sez. 2, n. 9870 del 14/12/2011,dep 2012, Rv. 252465 - 01; Sez. 5, n. 4470 del 8/10/2020, Rv. 277855 - 01). 7. La complessiva infondatezza del ricorso ne impone il rigetto con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 La consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Gianfranco Rossi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 15/7/2021, aveva dichiarato NA DO colpevole dei delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2024 ricettazione e danneggiamento ex art. 635 quinquies cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianfranco Rossi, deducendo: 2.1 in relazione al delitto di estorsione aggravata e continuata ascritta al capo P), il travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia. Secondo il difensore dall'integrale lettura delle dichiarazioni del TT non è dato evincere una condotta minacciosa da parte del ricorrente ma solo un'irritazione causata dalla richiesta di stupefacenti a credito garantita dai cellulari degli acquirenti, spontaneamente consegnati. Siffatta ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni di RR NL, PE IO e PO IN mentre i contenuti della conversazione intercettata n. 917 depongono nel senso di un mero baratto;
2.2 il travisamento della prova con riguardo alla contestazione di cui al capo U) della rubrica, avendo i giudici d'appello ritenuto che il NO si determinò alla corresponsione della somma di euro 400,00 temendo di subire la perdita dei documenti in precedenza sottrattigli sebbene dalle dichiarazioni dello stesso NO risulti che egli non era al corrente che i documenti fossero in possesso dell'imputato. Il difensore segnala, inoltre, che alla luce delle emergenze acquisite la restituzione dei documenti avvenne senza alcuna richiesta di pagamento il giorno precedente il versamento della somma di euro 400,00 a parziale saldo del debito contratto dalla p.o. per forniture di droga;
2.3 la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in relazione al delitto di estorsione contestato al capo V), avendo la Corte territoriale disatteso con motivazione solo apparente la richiesta di esame di NO SQ in relazione alle dichiarazioni dal medesimo rese nell'ambito del procedimento stralcio, di contenuto opposto rispetto alle s.i.t. acquisite al fascicolo processuale;
2.4 l'illegalità della pena con riguardo ai capi P),U),V) a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod.pen. di cui alla sentenza n. 120/23. Secondo il difensore le fattispecie di estorsione di cui ai capi richiamati sono caratterizzate da esiguità del danno e del lucro, da un modesto coefficiente minatorio e da estemporaneità delle condotte, commesse da soggetto incensurato cui sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, con conseguente integrazione dell'attenuante del fatto lieve;
2.5 la violazione di legge in relazione ai capi B,D,H,I,J,L,W con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 nonché il travisamento della prova in relazione alle sommarie informazioni testimoniali di Monaco Laura. 2 Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica laddove ha disatteso la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, delle cessioni di hashish, tutte relative a quantità esigue, con ridotta circolazione dello stupefacente e limitati guadagni. Segnala, inoltre, che dalle informazioni rilasciate dalla Monaco risulta che l'imputato non trattava l'hashish ma se lo procurava da terzi a titolo di favore;
2.6 l'erronea applicazione dell'art. 635 quinquies, comma 2, cod.pen. Secondo il difensore le sonde GPS danneggiate non sono qualificabili come sistema informatico o telematico di pubblica utilità in quanto assolvono esclusivamente la funzione di localizzare il soggetto e non sono destinate al servizio della collettività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 4) ha richiamato l'analitico scrutinio delle fonti dichiarative ed intercettive effettuato dal primo giudice ed ha evidenziato che la consegna dei cellulari da parte degli acquirenti inadempienti avvenne a seguito di una richiesta "accompagnata da un atteggiamento prevaricatore e violento". Questa Corte ha da tempo chiarito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797-01; n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467 - 01). Ha, inoltre, precisato che ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512 - 04). La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che risulta impossibile estendere l'atteggiamento "più benevolo e accondiscendente" tenuto dal ricorrente nei confronti di PO IN agli altri acquirenti di stupefacenti, non potendosi ignorare le fonti che attestano il contrario. Le connotazioni estorsive dell'azione del prevenuto alla luce della motivazione rassegnata appaiono adeguatamente giustificate e insuscettibili di rivalutazione in questa sede in quanto prive di criticità giustificative e coerenti con i richiamati indirizzi ermeneutici. 2.Anche le censure relative alla fattispecie estorsiva di cui al capo U) sono prive di fondamento. I giudici territoriali, infatti, hanno ampiamente chiarito che, alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato, egli aveva accompagnato i suoi fornitori di stupefacenti ad 3 effettuare un sopralluogo presso l'abitazione del NO, informandoli anche circa la disponibilità di un'autovettura da parte del medesimo. Hanno richiamato la conversazione 228 del 17/1/2018 tra il ricorrente e il NO nella quale il primo comunicava all'interlocutore che la sera prima gli era andata fin "troppo bene" in quanto i fornitori si erano limitati a prendere il portafogli con le carte di credito e il portadocumenti lasciandogli la macchina. Il ricorrente denunzia travisamenti che non hanno il carattere della decisività, sostanziandosi in mere inesattezze ricostruttive che non incidono sulla condotta illecita. Infatti, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva fatto da battistrada ai casertani che avevano sottratto al NO beni personali al fine di ottenere il pagamento delle forniture di stupefacenti effettuate dallo stesso NA. In detto contesto, da un lato, la disponibilità dei beni sottratti prova che il ricorrente li ricevette dagli autori materiali, dall'altro, che la restituzione dei documenti avvenne, comunque, nei confronti di soggetto coartato ed era funzionale al prelievo della somma da restituire di cui la p.o. aveva assicurato la provvista. 3. La Corte d'Appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di assumere la testimonianza del NO (pag. 5) con motivazione congrua che ha dato conto, alla luce del verbale delle dichiarazioni dal medesimo rese nel diverso procedimento, che le stesse contrastano con la versione fornita dall'imputato in relazione al capo V) e accreditano una presenza del NA e del figlio sul luogo dell'aggressione del tutto occasionale che è estranea anche alla ricostruzione del ricorrente. 4. Ad esiti di infondatezza deve pervenirsi in relazione alla dedotta sussistenza della lieve entità dei fatti di estorsione. La tesi difensiva è, infatti, radicalmente contrastata dall'inserimento delle condotte estorsive in un contesto di spaccio di stupefacenti e dalle connotazioni intrinseche delle stesse, in quanto dirette nei confronti di più persone (capo P), connesse all'esecuzione di ulteriori illeciti (capo U, come evidenziato dalla contestazione del nesso teleologico), in concorso e riunione con altri e mediante aggressione fisica alla p.o., caratteri che escludono la possibilità di ravvisare la diminuente. 5. Destituite di fondamento s'appalesano le censure in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione alle cessioni di hashish, avendo già il primo giudice (pag. 215/218), con argomenti condivisi dalla Corte di merito, escluso l'invocata riqualificazione sulla base di indici del tutto persuasivi quale lo svolgimento dell'attività di spaccio in modo continuativo e con organizzazione professionale, desunta dalla costante disponibilità di stupefacente, dai collegamenti con qualificati canali d'approvvigionamento, dal significativo numero di cessioni accertate, dal numero di assuntori riforniti, valutazione che non presta il fianco a censura in quanto aderente ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con le acquisizioni processuali. 4 6. Il sesto motivo è infondato in quanto la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23/11/2001, ratificata dall'Italia con la L. 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 1 definisce come sistema informatico "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati" e qualifica i "dati informatici" come "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione". Il GPS (global positioning system) è un sofisticato sistema di localizzazione in grado di ricevere i segnali provenienti da una rete di satelliti e di elaborarli per ottenere informazioni sulle coordinate geografiche sicchè deve essere a pieno titolo ricompreso tra i sistemi informatici. Quanto al requisito della pubblica utilità si tratta di connotazione non intrinseca ma di qualificazione derivante dalla destinazione funzionale del sistema sicché deve riconoscersi la finalità pubblicistica in relazione agli apparati che concorrono a garantire la sicurezza pubblica quali quelli di geolocalizzazione a fini cautelari (in tema, Sez. 2, n. 9870 del 14/12/2011,dep 2012, Rv. 252465 - 01; Sez. 5, n. 4470 del 8/10/2020, Rv. 277855 - 01). 7. La complessiva infondatezza del ricorso ne impone il rigetto con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 La consigliera estensore La Presidente