Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 23282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23282 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 422
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 4108/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO RI N. IL 03/11/1985;
avverso la sentenza n. 1427/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2013, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine del 3 novembre 2011, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FO IA in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica (ex art. 651 c.p.) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione in relazione ai restanti reati di cui ai capi A), C), D) ed E) (rispettivamente ex art. 582 c.p., art. 585 c.p., commi 1 e 2, n. 2.; art. 337 c.p.; art. 81 c.p., comma 1, art. 594 c.p., art. 61, n. 10; art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n.
3), commessi il 18 maggio 2008, confermando nel resto l'impugnata decisione.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Blasetti Ernesta, difensore di fiducia di FO IA, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 e 122 c.p.p. e art. 78 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile per nullità della procura speciale allegata in calce, con conseguente nullità delle statuizione civili.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 585, commi 1 e 2, n. 2 e 4, per avere la Corte erroneamente qualificato quale arma impropria l'oggetto di vetro utilizzato dall'imputato per colpire la persona offesa.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 163, 132 e 133 c.p., per avere la Corte applicato una pena eccessivamente gravosa e ritenuto non applicabile la sospensione condizionale della pena seppure, in relazione alle precedenti condanne, l'assistito abbia beneficiato dell'indulto.
2.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3, per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, atteso che il fatto si è svolto sotto gli occhi del proprietario del locale.
2.5. Nello stesso atto, il difensore ha avanzato istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 del codice di rito per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 17 giugno 2013, evidenziando che l'Avv. Stefanutto Simona, difensore d'ufficio dell'imputato, non era legittimata - in quanto non iscritta all'Albo delle giurisdizioni superiori - a proporre ricorso per cassazione;
che la nomina della medesima Avv. Blasetti, quale difensore d'ufficio iscritto al predetto Albo sollecitata dalla stessa Avv. Stefanutto, è avvenuta il 4 ottobre 2013 ed è stata comunicata il 7 ottobre 2013; che la stessa Avv. Blasetti ha presentato ricorso in data 17 ottobre 2013.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni e deve pertanto essere rigettato.
2. Preliminarmente deve essere affrontata la questione concernente la richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.. 2.1. Non è revocabile in dubbio che, a delibare l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di Appello, sia competente questa Corte di Cassazione. Ed invero, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 4, competente a decidere su tale richiesta è il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa e, qualora siano stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione, nella specie, appunto, questo giudice di legittimità.
2.2. Tanto premesso, sussistono i presupposti per rimettere in termini l'imputato per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 17 giugno 2013. Mette conto evidenziare come il difensore non iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p., non abbia il potere di autenticare la sottoscrizione dell'imputato che personalmente propone ricorso per cassazione, ne' di proporlo in proprio, benché nominato dallo stesso, ne' di presentare l'atto se non incaricato, ne' di incaricare altra persona per la presentazione del gravame (Cass. Sez. 1^, n. 6011 del 18/11/1996, Faccini, Rv. 206339). Secondo il principio espresso a chiare lettere dalle Sezioni Unite di questa Corte, ferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il difensore d'ufficio del latitante può comunque richiedere di essere sostituito a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 5 e art. 30 disp. att. c.p.p., da difensore d'ufficio legittimato (Cass. Sez. U,
n. 24486 del 11/07/2006, Lepido ed altri, Rv, 233919). Nella motivazione della pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito che il difetto di legittimazione del legale non iscritto nell'albo speciale della Corte riguarda sia il difensore dell'imputato evaso o latitante, sia il difensore del contumace e dell'irreperibile che, come tutti gli imputati, possono proporre ricorso personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono nominare un difensore di fiducia munito della specifica qualifica richiesta per patrocinare innanzi alla Suprema Corte. La Corte ha quindi posto in evidenza come anche l'esigenza di tutelare l'imputato rimasto ignaro del procedimento a suo carico riguardi allo stesso modo l'imputato latitante o evaso, l'imputato contumace o irreperibile nonché l'imputato destinatario di una notifica a mani del difensore a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, i quali possono richiedere e, ricorrendone le condizioni, ottenere la remissione in termini ex art. 175 c.p.p.. D'altra parte, il difensore d'ufficio del latitante -
così come delle altre categorie di imputati sopra disaminate - che sia privo di legittimazione a ricorrere per cassazione potrà certamente giustificare una sua richiesta di sostituzione a norma degli art. 97 c.p.p., comma 5 e art. 30 disp. att. c.p.p.. 2.3. Sulla scorta dei principi sopra esposti, si deve allora ritenere che l'Avv. Stefanutto Simona, difensore d'ufficio di FO IA (dichiarato irreperibile dalla Corte d'appello di Trieste il 23 aprile 2013) cui veniva notificato l'avviso di deposito della sentenza in data 19 luglio 2013, in quanto non cassazionista, non fosse legittimata a presentare ricorso innanzi a questa Corte, ma avesse diritto ad essere sostituita da un difensore iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, a mente dell'art. 97 c.p.p., comma 5 e art. 30 disp. att. c.p.p.. Del tutto ritualmente e tempestivamente, il patrono sollecitava la nomina di un difensore in sostituzione in data 5 settembre 2013 - quando erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso per cassazione (termine scaduto il 3 ottobre 2013) - , ma il giudice procedente dava corso alla richiesta, nominando l'Avv. Blasetti Ernesta (proponente il presente ricorso), soltanto in data 4 ottobre 2013, con comunicazione a quest'ultima in data 7 ottobre 2013, quando il termine per proporre impugnazione era ormai spirato.
2.4. Dalla scansione dei fatti processuali come sopra delineata, risulta di tutta evidenza la sussistenza, nella specie, delle condizioni per l'invocata restituzione del difensore nel termine per impugnare, avendo l'istante provato in modo puntuale - ed emergendo comunque per tabulas dagli atti - di trovarsi in una situazione ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione avverso la sentenza d'appello tale da integrare l'ipotesi della "forza maggiore" prevista dall'art. 175 del codice di rito. D'altra parte, l'Avv. Blasetti Ernesta ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare (in unione ai motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p.) in data 17 ottobre 2013, dunque entro dieci giorni dal momento in cui cessava il fatto costituente (caso fortuito o) forza maggiore - id est la comunicazione formale dell'avvenuta nomina quale difensore d'ufficio di FO (avvenuta, si ribadisce, il 7 ottobre 2013) - ed in cui la difesa tecnica veniva posta in grado di presentare istanza di rimessione e ricorso per cassazione.
3. Svolte le considerazioni che precedono in punto di ammissibilità, il ricorso è nondimeno infondato in relazione a tutte le deduzioni. Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale si è eccepita la nullità della procura speciale della parte civile.
Si tratta di eccezione già sollevata nei motivi d'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua ed insindacabile in questa Sede, laddove ha evidenziato, per un verso, come la procura non possa ritenersi generica, essendo allegata in calce all'atto di costituzione di parte civile dal cui testo sono agevolmente desumibili i fatti rispetto ai quali la procura speciale è conferita (in essa si fa invero riferimento alla "persona offesa nel procedimento penale nr. 3078/2008 RGNR", id est nel procedimento in oggetto, ed al conferimento del mandato "affinché lo difenda ed assista nel conseguente procedimento penale dinanzi al Tribunale di Udine"); per altro verso, come nessuna eccezione sia stata tempestivamente formulata a norma del combinato disposto degli artt. 122 e 491 del codice di rito, con conseguente decadenza dalla facoltà di rilevare il vizio nei successivi gradi di giudizio. Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. Sez. 4^, n. 4950 del 31/01/1996, Mazza, Rv. 205221). La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione: ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. Sez. 5^, n. 496 del 17/11/1998, Bonotti Rv. 212153).
4. Al pari infondato è il secondo motivo di doglianza, col quale il ricorrente contesta la riconducibilità nell'alveo delle armi improprie della bottiglia di vetro utilizzata da FO come corpo contundente nel contesto aggressivo e, quindi, la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata.
La decisione assunta dalla Corte territoriale sul punto si appalesa del tutto conforme alla giurisprudenza di questo giudice di legittimità, alla stregua della quale costituiscono armi improprie, la cui categoria è stata notevolmente ampliata dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (Cass. Sez. 1^, n. 10832 del 23/10/1984, Angileri, Rv. 166960; Sez. 2^, n. 5537 del 16/01/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277). Giova rilevare come questa Corte abbia riconosciuto tali connotazioni ad un bicchiere di vetro, affermando che in tema di armi improprie (L. n. 11 del 1975, art. 4, comma 2), anche tale oggetto, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2, (Cass. Sez. 5^, n. 47504 del 24/09/2012, P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082).
5. Insindacabile in questa Sede è la motivazione svolta dalla Corte territoriale nella dosimetria della pena e nel ritenere insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Si tratta invero di aspetti rimessi alla valutazione discrezionale del decidente di merito, non censurabile dal giudice di legittimità allorché - come appunto nella specie - sostenuta da argomentazioni immuni da vizi logico giuridici.
D'altra parte, giova rammentare che l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva ovvero - come nella specie - ostativa del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, P.M. in proc. Mirabile, Rv. 201548).
6. Infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, va rilevato che l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 635 c.p., comma 2, n. 3, (in relazione all'art. 625 n. 7), non è stata contestata nell'atto d'appello, sicché è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Ad ogni buon conto, l'eccezione è destituita di fondamento. La ratio della circostanza aggravante del reato di danneggiamene - analogamente a quella prevista per il furto - poggia sull'esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili, soggette, per le loro specifiche caratteristiche - essendo appunto "esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza" - ad una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Cass. Sez. 5^, n. 46187 del 13/10/2004/2004, Panza, Rv. 231168). Proprio avendo riguardo alla ratio appena delineata, la sussistenza di detta aggravante deve essere esclusa nei casi in cui la cosa, pur astrattamente esposta alla pubblica fede e, quindi, al rispetto dei terzi, si trovi sotto la diretta e continua sorveglianza del proprietario, il quale, di fronte all'aggressione del bene, abbia la possibilità di reagire impedendo l'evento. In altri termini, ai fini della configurabilità dell'aggravante è indispensabile che la cosa, per la sua specificità, si trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita, sicché, ove il proprietario eserciti su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad impedire l'evento, l'aggravante non è ravvisabile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve allora ritenere correttamente ravvisata l'aggravante nel caso in oggetto: la vetrina del locale pubblico - affacciata sul marciapiede e, per tale ragione, esposta alla pubblica fede, rectius, al rispetto dei terzi - non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua da parte del proprietario, il quale, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di impedire eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso. L'unico caso in cui la tesi del ricorrente potrebbe ritenersi fondata è quello in cui fosse dimostrato che il titolare, in quanto costantemente presente presso la vetrina del locale (come nel caso in cui davanti ad essa fosse posizionata la cassa, ove egli abitualmente sieda durante l'orario di apertura al pubblico), sia in grado di esercitare una custodia diretta e continua del bene, intrinsecamente idonea ad impedire l'evento. Il che, nondimeno, non può affermarsi nella specie.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015