Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 23282
CASS
Sentenza 17 marzo 2015

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Massime1

Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 23282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23282
Data del deposito : 17 marzo 2015

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