Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.(fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, il che non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1304/21 - Collegio B - Tentato omicidio - Condanna e assoluzione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2004, n. 46187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46187 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/10/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1476
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 000914/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA TE, N. IL 18/11/1957;
avverso SENTENZA del 12/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. Andrea Guidi.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 12-3-2003, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo sez. staccata di Montefiascone il 24-10-2002, assolveva ZA NO dall'imputazione di tentato furto in danno di AT e UZ per non aver commesso il fatto;
derubricava la residua imputazione di cui al capo B) in danno di EL nel delitto di cui all'articolo 635 1 e 2 comma n. 3 c.p.; qualificava l'imputazione di cui al capo A) nel delitto di cui agli art. 624 e 625 n. 2 c.p. e conseguentemente riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa;
rigettava la richiesta di sostituzione della misura detentiva con gli arresti domiciliari lavorativi. Ha proposto ricorso il ZA censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo per aver erroneamente ritenuto il reato di danneggiamento aggravato, non potendosi ritenere la porta d'ingresso danneggiata, bene esposto alla pubblica fede. Con il secondo motivo ha eccepito la genericità nella descrizione della condotta posta in essere con il danneggiamento e comunque la violazione dell'articolo 521 c.p.p.. Il ricorso va parzialmente accolto.
L'aggravante di cui all'articolo 635 n. 3 in relazione all'articolo 625 n. 7 c.p., non può trovare applicazione nel caso di danneggiamento commesso mediante forzatura della porta d'ingresso di un esercizio commerciale. Infatti, la maggiore tutela alle cose esposte alla pubblica fede per necessità o per consuetudine o per destinazione va individuata nel fatto che esse sono prive della custodia da parte del proprietario sicché la proprietà od anche il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Ciò non può dirsi per la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, che si presume particolarmente garantita dal controllo del proprietario o dalle sue caratteristiche intrinseche, tese ad assicurare l'inviolabilità da parte di terzi non desiderati.
Infondata deve invece considerarsi la presunta violazione dell'articolo 521 del c.p.p., dato che dalla descrizione in fatto l'imputato ha potuto conoscere le modalità del comportamento illegittimo contestatogli. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante ex articolo 635 cpv. n 3 c.p. che va eliminata e per l'effetto va rideterminata la pena per la continuazione in giorni 15 di reclusione ed euro 20 di multa, così fissando la pena complessiva in mesi sette e giorni 15 di reclusione ed euro 120 di multa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta aggravante ex articolo 635 cpv. n. 3 c.p., che elimina e per l'effetto ridetermina la pena per la continuazione in giorni 15 di reclusione ed euro 20 di multa, così fissando la pena complessiva in mesi sette e giorni 15 di reclusione ed euro 120 di multa.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004