Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'ispettorato del lavoro previsto dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della "documentazione di lavoro", in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'ispettorato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 26974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26974 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 30/05/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 1946
3. Dott. VINCENZO TONDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 15759/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso, nell'ambito del procedimento penale a carico di: DI AR RI SA, n. il 13.3.1959 a Mafalda e res. a Vasto, al Corso Mazzini n. 303
avverso la sentenza in data 21.2.2000, dep. il 26.1.2000 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. W. De Nunzio che ha concluso per l'annullamento s.r. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 21/1/2000 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, dichiarò RI SA Di AR, titolare di un'omonima impresa in quella città, colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 628/81, ivi commessa il 31/7/98, per non avere esibito, in ottemperanza all'invito scritto del locale Ispettorato del Lavoro la documentazione di lavoro richiestale, condannandola alla pena di L. 400.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in sede, deducendo "violazione per erronea applicazione, dell'art 4, ultimo comma, legge n. 628/1961, in relazione all'art 606, comma lett. b) c.p.p.",
sostenendo, con richiami giurisprudenziali di legittimità, che la condotta tipica di cui alla suesposta disposizione penale contempla unicamente il fatto di chi ometta di fornire notizie e non anche l'omessa esibizione della documentazione, eventualmente richiesta dagli ispettori del lavoro, la cui facoltà di richiedere l'esibizione di documenti, con sanzioni per il relativo rifiuto ex art. 3 co. 3 del D.L. n. 463/83 conv. in L. 638/83, sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall'art 8 del D.P.R. 520/55, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli Ispettorati del Lavoro dall'art. 4 della legge n. 628 del 1961. Su tali premesse il ricorrente ufficio chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il ricorso è fondato, avendo il giudice di merito applicato nella fattispecie una disposizione penale, quella di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 628/61, che non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro, o presunti tali, a prescrizioni o richieste, in genere, degli Ispettorati del Lavoro, ma soltanto quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i quali, legalmente richiesti a norma delle precedenti disposizioni contenute nel medesimo articolo (elencanti una serie di precisi e tassative compiti degli ispettori), non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete.
Nel caso di specie, come è dato rilevare dalla motivazione della sentenza, l'omissione non atteneva a specifiche richieste dell'ispettorato relative a precisi dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato, ma, del tutto indeterminatamente, alla trasmissione della "documentazione di lavoro", di cui era stata fatta generica richiesta all'impresa esercitata dalla Di AR, non essendo stata la medesima (nè altri) reperita presso la sede aziendale. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare come l'omessa ottemperanza a siffatte richieste, riferite alla documentazione in genere, non sia penalmente sanzionata, mentre lo stesso potere di richiedere l'esibizione di documenti e le relative sanzioni amministrative comminate ex art 3 co. 3 l. 683/83, siano collegati ai poteri di polizia amministrativa di cui all'art 8 D.P.R. 520/55 ed all'art 3 cit. (v. Cass. Lav. n. 10356/97, citata dal ricorrente).
Questa terza sezione penale (v. sent. n. 260/94 e 753/97), a sua volta, ha chiaramente delineato il reato contravvenzionale di cui all'art 4 u.c. cit. quale inottemperanza all'obbligo del datore di lavoro di fornire precise e veritiere notizie agli ispettori, allorquando costoro, nell'espletamento dei compiti di vigilanza sull'esecuzione delle leggi in materia di lavoro, previdenza sociale, prevenzione ed igiene del lavoro, ne abbiano fatto specifica richiesta.
Consegue, in definitiva, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001