Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2019, proposto da
Cantieri Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Massa, Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio De Giorgi, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale prot. n. 20348 del 21.06.2019 con la quale il Comune di Casarano ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire n. 9 del 15.02.2012 rilasciato in favore della società ricorrente e contestualmente ha ordinato la immediata riduzione in pristino della area interessata dall'intervento edilizio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, la nota prot. 11317 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per la decadenza del titolo abilitativo e la revoca della convenzione per l'attuazione dei programmi integrati di riqualificazione delle periferie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EL HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione di Giunta n. 641/2009, la Regione Puglia approvava il Programma Integrativo di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) presentato dal Comune di Casarano in adesione ai progetti di finanziamento disposti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 870/2006 e 1542/2006.
1.2. Per tale ragione, l’amministrazione comunale, dopo aver provveduto – con delibera del Consiglio n. 11 del 26 febbraio 2010 – a ratificare l’accordo di programma con la Regione Puglia per l’attuazione del PIRP, pubblicava apposito bando per l’individuazione dei soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano.
1.3. Alla selezione partecipava unicamente la Glocal Cantieri S.p.A. (cui poi succedeva, a seguito di scissione, l’odierna ricorrente Cantieri Generali S.p.a.), ragione per cui, con delibera del Consiglio n. 5 del 10 gennaio 2011, il Comune approvava lo schema di convenzione attuativo del PIRP e, in data 30 marzo 2011, le parti procedevano alla stipula della convenzione (poi registrata in data 27 aprile 2011).
1.4. In base alla convenzione la Glocal Cantieri S.p.A. assumeva l’obbligo di realizzare, con proprie risorse:
- una palazzina, da collocarsi su terreno di proprietà del Comune, destinata ad alloggi parcheggio per la sistemazione provvisoria dei residenti in immobili di edilizia popolare soggetti a ristrutturazione, con la previsione per cui, dopo il completamento dell’immobile, il piano terra avrebbe dovuto essere ceduto in proprietà al Comune, mentre la Cantieri Generali S.p.A. avrebbe potuto procedere alla vendita delle restanti porzioni a prezzo calmierato;
- un’area mercatale, da collocarsi su terreni privati da acquisire da parte del Comune, con diritto della Cantieri Generali S.p.A. a gestire la stessa per un periodo di 25 anni dal collaudo dell’opera.
1.5. In data 15 febbraio 2012, il Comune di Casarano rilasciava il permesso di costruire n. 9/2012 a mezzo del quale autorizzava la realizzazione della palazzina destinata ad alloggi parcheggio. La società ricorrente, pertanto, presentava la comunicazione di inizio lavori in data 28 febbraio 2012, mentre, in data 16 settembre 2013, formalizzava domanda di proroga della validità del titolo edilizio.
1.6. La ricorrente riferisce, quindi, di alcune contestazioni con l’amministrazione comunale in ordine alla corretta attuazione della convenzione (dovute anche al mancato trasferimento dei terreni presso cui realizzare l’area mercatale), in ragione delle quali le relative previsioni non venivano attuate.
1.7. Successivamente, il Comune, con nota prot. n. 11317 del 4 aprile 2019 comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dalla convenzione e alla declaratoria di decadenza per intervenuta scadenza dei termini di validità del permesso di costruire n. 9/2012, ad esito del quale, con determinazione dirigenziale n. 20348 del 21 giugno 2019, veniva disposta la decadenza del suddetto titolo edilizio e ordinata la rimessione in pristino dell’area. Il Comune, invece, non concludeva la procedura di revoca della convenzione.
2. La ricorrente, pertanto, con atto notificato in data 19 settembre 2019 e depositato in data 2 ottobre 2019, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento della determina n. 20348/2019 (e degli atti alla stessa connessi) limitatamente all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, formulando a sostegno della domanda il seguente motivo di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 e ss. del D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’atto di convenzione, dell’accordo di programma e della Legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e sviamento difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti, violazione dei principi generali in materia di procedimenti sanzionatori. Carenza ed insufficienza motivazionale ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso proposto è dedotta l’illegittimità dell’ordine ripristinatorio contenuto nel provvedimento del 21 giugno 2019, in quanto le opere realizzate, seppur parziali, sarebbero state eseguite nel periodo di validità del permesso di costruire, ragione per cui dovrebbero ritenersi legittime in applicazione del disposto dell’art. 15, co. 2, d.P.R. 380/2001 (in base al quale, una volta decorsi i termini di validità del titolo, “ il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ”, dovendosi quindi concludere per la salvezza di quanto precedentemente realizzato) e, altresì, in considerazione della persistente perduranza degli effetti della convenzione urbanistica, non avendo il Comune ancora provveduto alla sua revoca e alla retrocessione dell’area.
2.1. Il Comune di Casarano si è costituito in giudizio in data 28 febbraio 2020 per resistere al ricorso.
2.2. In data 17 gennaio 2025 il Comune ha provveduto al deposito della documentazione di causa e, in data 24 gennaio 2025, di una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, ricostruendo le vicende di causa e sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, essendo stato realizzato, nella vigenza del titolo, solo lo scavo dell’immobile e non anche opere edilizie dotate di autonomia funzionale. Il Comune ha anche rilevato l’impossibilità di rilasciare un nuovo titolo per il completamento delle opere, essendo venuto meno il progetto sotteso alla convenzione.
2.3. In data 27 gennaio 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire le proprie difese, ha dato atto della pendenza del giudizio correlato n. 882/2024, introdotto per la risoluzione della convenzione e il risarcimento del danno e ha chiesto, pertanto, la riunione dei due procedimenti.
2.4. In data 6 febbraio 2025, il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese.
2.5. All’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata rinviata ai fini della trattazione congiunta con il ricorso n. 882/2024.
2.6. Il Comune di Casarano e la società ricorrente, rispettivamente in data 9 ottobre 2025 e 11 ottobre 2025, hanno depositato delle memorie difensive con le quali hanno ulteriormente ribadito le proprie richieste e le difese sostenute.
2.7. Ad esito dell’udienza pubblica del 12 novembre 2025, ove il giudizio è stata trattato congiuntamente al ricorso n. 882/2024, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso deve essere respinto.
3.1. A mezzo dell’unico motivo proposto la determinazione del Comune di Casarano n. 20348 del 21 giugno 2019 è censurata limitatamente alla parte in cui, a seguito dell’accertamento dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 9/2012, ha onerato la ricorrente di procedere alla remissione in pristino dell’area, rimuovendo le opere precedentemente realizzate e consistenti nello scavo preparatorio dell’edificio. La ricorrente, in particolare, ha dedotto l’illegittimità di tale richiesta, in quanto detto scavo sarebbe stato eseguito quando il permesso di costruire era ancora valido e, altresì, in considerazione della persistente validità della convenzione urbanistica in base alla quale il titolo era stato precedentemente rilasciato.
3.2. La censura è infondata.
3.3. Con sentenza n. 4 del 30 luglio 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta a soluzione del contrasto giurisprudenziale insorto in subiecta materia , chiarendo il regime delle opere edilizie parzialmente realizzate per il caso in cui sopravvenga la scadenza del relativo titolo. In particolare, l’Adunanza Plenarie ha dettato, per quanto di specifico interesse per il caso di specie, i seguenti principi di diritto:
“ a) in caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no;
b) nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire ”.
3.4. Ciò posto, con riferimento alla presente vicenda, deve rilevarsi che l’unica opera edilizia realizzata dalla ricorrente al momento in cui si è determinata la decadenza del permesso di costruire n. 97/2012 risulta essere lo scavo preparatorio dell’edificio.
3.5. Trattasi, quindi, di un’opera evidentemente priva dei requisiti dell’autonomia e funzionalità e, conseguentemente, da ritenersi eseguita in totale difformità rispetto al permesso di costruire, con conseguente dovere dell’amministrazione di ordinare la demolizione e la riduzione in pristino dell’area.
3.6. Da quanto evidenziato discende, peraltro, l’irrilevanza anche delle ulteriori considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla persistente validità della convenzione urbanistica in base alla quale veniva rilasciato il titolo e alla possibilità di completare l’opera, trattandosi di circostanze inidonee ad incidere sulla situazione attuale dell’area, presso la quale risulta realizzata un’opera edilizia illegittima e, pertanto, doverosamente oggetto del provvedimento demolitorio dell’amministrazione.
3.7. Per quanto detto, pertanto, l’ordine di rimessione in pristino contenuto nella determinazione del Comune di Casarano n. 20348 del 21 giugno 2019 deve ritenersi legittimo, con conseguente infondatezza del ricorso.
4. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del fatto che la decisione si fonda su principi di diritto fissati dalla giurisprudenza apicale successivamente alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL HI | IO CA |
IL SEGRETARIO