Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14529
CASS
Sentenza 11 ottobre 2002

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In tema di appalto di opera pubblica, una volta disposta da parte dell'amministrazione committente la revoca del pagamento dei compensi revisionali già effettuato in ragione della asserita imputabilità all'appaltatore del ritardo dell'inizio dei lavori, incidente sul computo dei suddetti compensi, la controversia concernente la pretesa dell'appaltatore medesimo di trattenere i compensi ricevuti è devoluta al giudice ordinario, essendo fatta valere una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo traente titolo da un atto di natura paritetica (il contratto di appalto), rispetto al quale sono configurabili soltanto conflitti intersoggettivi sulla sussistenza e misura del diritto alla revisione, a nulla rilevando che davanti al giudice sia stato impugnato il suddetto atto amministrativo di revoca del pagamento, posto che il "petitum" sostanziale, sulla cui base si determina la giurisdizione, si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Commentario1

  • 1Brevi cenni sulla disciplina del contenzioso nel codice dei contratti pubbliciAccesso limitato
    Francesco Navaro · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14529
Data del deposito : 11 ottobre 2002

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