Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 4
La controversia, con la quale il privato, concessionario dell'utilizzazione e della gestione di un acquedotto comunale, pretenda il controvalore, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, dell'esecuzione di opere realizzate sull'acquedotto, in assenza di un'autorizzazione da parte del Comune ed ancorché la convenzione da cui originava la concessione prevedesse invece l'esecuzione di opere previa autorizzazione, involgendo la sua soluzione la ricostruzione della portata della convenzione in generale e della detta clausola in particolare, non rientra fra quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed è, quindi, riconducibile alle controversie di cui al primo comma di detta norma, restando così soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che non può essere oggetto di clausola compromissoria e che l'eventuale clausola compromissoria pattiziamente stipulata, in base alla quale la controversia sia stata deferita ad arbitri, deve dichiararsi nulla.
La convenzione, stipulata fra un Comune ed un privato, avente ad oggetto l'attribuzione al privato dell'utilizzazione di un bene del demanio comunale (nella specie un acquedotto), nonché della gestione del servizio pubblico per cui esso serve(nella specie la distribuzione dell'acqua potabile), riguardando un bene demaniale, deve essere qualificata come concessione - contratto, poiché l'attribuzione a privati, tanto della utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato o del Comune, quanto della gestione di un servizio pubblico comunale obbligatorio, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile alla suddetta figura (nella specie le Sezioni Unite, dopo avere affermato il suddetto principio, sempre ai fini della qualificazione suddetta hanno dato rilievo anche alla circostanza che il termine "concessione" era stato usato in una clausola della convenzione, nonché all'ulteriore dato della presenza, nel procedimento di formazione della convenzione stessa, dei due segmenti della fattispecie complessa della figura della concessione - contratto, che hanno individuato nell'atto deliberativo della Pubblica Amministrazione, avente natura di atto autoritativo, e nell'atto di attuazione, costituito dal contratto, avente la natura di fonte dei diritti e delle reciproche obbligazioni; le Sezioni Unite, viceversa, hanno escluso che in senso contrario a quella qualificazione potesse avere rilievo la circostanza che il contraente privato fosse stato individuato col sistema della trattativa privata, attenendo essa solo alle modalità di scelta del concessionario ed assumendo rilevanza solo nelle controversie riguardanti la natura giuridica della posizione degli aspiranti contraenti nel periodo precedente alla stipula del contratto).
Le controversie in ordine alle cosiddette concessioni - contratto sono riconducibili al primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la sola eccezione di quelle indicate dal secondo comma della stessa norma e, pertanto, essendo esse estranee alla giurisdizione ordinaria, non sono compromettibili in arbitri e l'eventuale clausola compromissoria, riguardo ad esse pattiziamente stipulata, deve reputarsi nulla (le Sezioni Unite hanno affermato il principio con riguardo ad una controversia relativa ad una convenzione con cui un Comune aveva concesso l'utilizzazione e la gestione di un acquedotto ad un privato).
Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti in sede di giudizio di cassazione, si deve reputare che la censura di omesso esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
Commentari • 3
- 1. Immobile da costruire, cessione, obbligo di costruire, vendita di cosa futura, responsabilità precontrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2018
- 2. Giurisdizione, concessione contratto, beni demaniali, diritto condizionatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
- 3. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 06/06/2003 n° 9139Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Vincenzo CARBONE - Pres. di Sez.
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso, iscritto al n. 5684 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
ACQUEDOTTICA, società a responsabilità limitata con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Tobia che, unitamente agli avvocati Luciano Nizzola ed Enrico Isnardi, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende, ricorrente contro
COMUNE DI MONCALIERI, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta Municipale n. 334 del 13 maggio 1997, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D'Arezzo n. 18 presso lo studio dell'avvocato Massimo Colarizzi che, unitamente all'avvocato Mario Vecchione, lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e lo difende,
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1130 dell'11 settembre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 19 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Tobia;
udito, per il controricorrente, l'avvocato Vecchione;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine per l'accoglimento del motivo n. 1/5. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto 23 maggio 1978 n. 4801 di repertorio, il Comune di Moncalieri e la s.n.c. QU stipularono una convenzione che prevedeva:
I) nelle sue prime diciassette clausole racchiuse in un capitolo intitolato "GESTIONE", l'affidamento da parte del detto Comune all'QU e per dieci anni: a) dell'uso del proprio acquedotto;
b) del servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale;
II) nelle sue successive clausole - racchiuse in un capitolo intitolato "B) POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI" - un appalto avente ad oggetto l'affidamento all'QU della realizzazione di opere inerenti l'acquedotto di Moncalieri da progettare, o già progettate ed in via di completamento.
Ai fini del presente giudizio, nell'ambito delle clausole pertinenti la concessione dell'uso dell'acquedotto assume rilevanza quella contraddistinta Col. n.4, alla cui stregua " la concessionaria è tenuta a prevedere i necessari lavori di potenziamento, ampliamento e rinnovamento degli impianti per assicurare il rifornimento idrico della popolazione, sino a 80.000 abitanti con 340 litri giornalieri pro capite ed a redigere i relativi progetti sottoponendoli all'approvazione dell'Amministrazione comunale;
l'esecuzione dei lavori sarà fatta dalla società QU a norma di quanto previsto dai successivi articoli...". Nell'ambito delle clausole relative all'appalto delle opere relative all'acquedotto, assume rilevanza la clausola n. 19, in forza della quale "la società QU si impegna a concedere in uso al Comune di Moncalieri tutti gli impianti come all'art. 18 costruiti e completati alla data del 31 marzo 1988 contro il versamento del corrispettivo di cui all'art. 20. Decorso tale termine gli impianti e le opere sono riscattati, senza ulteriori provvedimenti, dal Comune di Moncalieri per il valore dell'uno per mille del valore finanziato dalla società QU".
La Convenzione, infine, conteneva, all'art. 14, una clausola compromissoria per la quale "ogni eventuale variazione al vigente regolamento dell'acquedotto ed alla presente concessione, nonché la soluzione di ogni controversia sulla loro applicazione ed interpretazione dovrà essere discussa e concordata tra le parti;
in mancanza di accordo si provvederà a definire la questione ad un collegio di tre arbitri".
2. - Alla scadenza del periodo decennale il Comune di
Moncalieri: con delibera della Giunta municipale n. 135 del 9 febbraio 1988 decise di esercitare il "riscatto" previsto dall'art. 19 della Convenzione del 1978 di tutte le opere realizzate dall'QU ivi comprese quelle che la QU aveva ritenuto di dover eseguire in adempimento dell'obbligazione impostale con la clausola n. 4; e con delibera del Consiglio Comunale 23 febbraio 1988 n. 75 affidò la gestione dell'acquedotto per il periodo per il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 marzo 1988, ad un soggetto diverso (la società Acque Potabili).
3.- Tanto determinò l'insorgere di una controversia tra le parti in quanto la QU sosteneva. in via principale, la radicale nullità del riscatto convenzionate previsto dall'art. 19 della Convenzione e, in via subordinata, che il potere di riscatto aveva ad oggetto soltanto le opere la cui esecuzione le era stata appaltata ai sensi dell'art. 18, e non anche le opere, previste in modo autonomo e distinto, da essa realizzate in funzione dell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 4 della stessa Convenzione.
4.1.- In presenza di questa controversia il Comune di Moncalieri adì il collegio arbitrale previsto dall'art. 14 della Convenzione al fine di far dichiarare la fondatezza della propria pretesa. La società QU resistette e chiese agli arbitri di condannare il Comune di Moncalieri a corrisponderle il valore delle opere realizzate ai sensi del detto art. 4.
4.2.- Nel corso del giudizio arbitrale la società QU impugnò davanti al T.A.R. Piemonte le delibere con le quali il Comune di Moncalieri aveva, rispettivamente: approvato la convenzione del 1978 limitatamente, peraltro, alla clausola n. 19; b) concesso ad un terzo il servizio acquedotto;
c) disposto il riscatto di tutte le opere da essa costruite durante il decennio.
Le impugnazioni furono respinte dal giudice amministrativo adito con sentenza 21 dicembre 1988 confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 45 del 4 febbraio 1994. 4.3.- Successivamente a quest'ultima pronuncia, il giudizio arbitrale - che era rimasto sospeso in attesa della definizione di quello amministrativo ritenuto pregiudicante - fu riassunto ed il relativo thema decidendum finì con l'incentrarsi sulla questione se la società QU avesse diritto ad un compenso - o quanto meno ad una indennità al titolo di indebito arricchimento ex art.2041 Cod. civ. - per le opere necessarie ai fini del potenziamento,
dell'ampliamento e della rinnovazione degli impianti, realizzate in assenza di una espressa approvazione da parte del Comune di Moncalieri.
4.5.- Il Collegio arbitrale decise con lodo depositato il 30 novembre 1995 e, dopo aver affermato che per le opere realizzate l'QU aveva diritto al controvalore, quanto meno a titolo di indebito arricchimento, così statuì: "A) dichiara che tutti gli impianti eseguiti o completati dall'QU nel corso dell'esecuzione del contratto sono di proprietà del Comune di Moncalieri;
B) dichiara che alla data del 31/3/1988 i seguenti beni ed opere realizzati dall'QU ... avevano i seguenti valori (ammontanti, nel complesso, a L. 135.279.957); C) condanna il Comune di Moncalieri a pagare all'QU gli importi di cui al punto precedente, per le causali ivi indicate, con la rivalutazione monetaria ... alla data del presente lodo e con gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulle somme medesime anno per anno rivalutate".
5.- Il Comune di Moncalieri impugnò il lodo ai sensi dell'art.828 Cod. proc. civ. convenendo la società QU davanti alla
Corte d'appello di Torino con atto di citazione notificato il 22 gennaio 1996 col quale sostenne che la pronuncia arbitrale era nulla:
a) per l'assoluta invalidità della clausola compromissoria stante la non deferibilità agli arbitri delle questioni riguardante una concessione amministrativa (quale era, infatti, la convenzione del 23 maggio 1978) una volta che le controversie relative a siffatti atti amministrativi sono devolute, in via esclusiva, al giudice amministrativo, giusta il disposto dell'art. 5 L. 6 dicembre 1971 n.1034; b) per la violazione del principio del contraddittorio;
c) per la violazione della regola in tema di inammissibilità della proposizione di domande nuove quale, appunto, quella di indebito arricchimento;
d) per la violazione della disciplina di cui agli artt. 2041 e 2042 Cod. civ.. La società QU, costituitasi in giudizio, resistette alla impugnazione e propose, a sua volta, impugnazione incidentale. La Corte d'appello di Torino, decidendo con sentenza depositata il 11 settembre 1996, ha accolto la censura formulata dal Comune di Moncalieri in via pregiudiziale e, pertanto, ha dichiarato "la nullità della clausola compromissoria e di tutti gli atti conseguenziali, ivi compreso il lodo ... per difetto di giurisdizione".
6.- La s.r.l. QU ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato Comune di Moncalieri resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria così come consentito dall'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino la società QU espone le circostanze ed i fatti di causa che pur assume essere rilevanti per il giudizio in modo non completo ed esaustivo;
inoltre, nello stesso ricorso i motivi, oltre che in parte ripetitivi, sono prospettati in modo da non consentire di individuarne il numero preciso.
Il ricorso, tuttavia, consente di desumerne una conoscenza dei "fatti" sostanziali e processuali sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle censure svolte nei confronti della sentenza impugnata, il che ne preclude l'inammissibilità. Nella sostanza, infatti, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha fondato la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'affermazione che la convenzione 23 maggio 1978 aveva natura di concessione amministrativa;
e denuncia che così statuendo la Corte di Torino è incorsa nei vizi di seguito enunciati.
I) Ha statuito sulla natura della Convenzione 23 maggio 1978 e sulla questione relativa alla giurisdizione nonostante che l'esame di questi punti, la pronuncia sugli stessi e, in ogni caso, la statuizione concretamente assunta le fossero preclusi stante l'esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato (sez. V) 4 febbraio 1994 n. 45 e sulle relative affermazioni (costituenti momenti logico-giuridico essenziali di quella decisione) secondo cui detto contratto aveva natura di "appalto di servizi" e le relative controversie rimanevano devolute al giudice ordinario. In tale modo, ha violato la disciplina positiva sugli effetti processuali e sostanziali del giudicato.
II) Comunque, la qualificazione come concessione amministrativa attribuita alla Convenzione, si risolve nella violazione delle norme e dei principi relativi a quella figura giuridica ed all'appalto in quanto:
a) "l'istituto prescelto dalla Pubblica Amministrazione, nella fattispecie, per dare vita al rapporto con (essa QU) è stato quello, sia pure eccezionale, della trattativa privata", il che implica "per sua natura ... che le parti procedono iure privatorum alla sola formazione e conclusione di un contratto d'appalto". b) mentre la "concessione di diritto pubblico, il cui rilascio integra un esercizio di funzioni sovrordinate, ... deve sempre manifestarsi attraverso l'incorporazione in un atto amministrativo formale e tipico al termine di un apposito iter procedimentale", "di una manifestazione siffatta non risulta traccia alcuna nella vicenda in esame";
c) "il regolamento pattizio (del rapporto) voluto dalla Pubblica Amministrazione ha ad oggetto una semplice attività tecnica di gestione dell'impianto di erogazione dell'acqua potabile, senza che in ciò possa ravvisarsi una sostituzione del soggetto gestore nella discrezionlità propria dell'Amministrazione appaltante, ne' che le attività di manutenzione e di potenziamento dell'acquedotto possa essere ricondotte nell'ambito di prerogative spettanti in via esclusiva alla pubblica amministrazione".
III) In subordine, ove si dovesse accedere alla qualificazione della Convenzione come concessione di pubblico servizio, risulta violato il precetto di cui all'art. 5 comma 2 L. 6 dicembre 1971 n.1034 posto che - secondo la sua disciplina - la giurisdizione sulla controversia sarebbe spettata al giudice ordinario. Essa controversia, infatti, ha "ad oggetto esclusivamente questioni di carattere patrimoniale (quali appunto i corrispettivi dovuti alla s.r.l. QU e dalla stessa pretesi in sede di arbitrato, per le opere ed i beni da essa realizzati durante il contratto e riscattati dal Comune di Moncalieri "extra" art. 18 della Convenzione), senza quindi incidere minimamente, sul presunto rapporto concessorio in sè considerato".
IV) "In nessun caso il giudice della impugnazione avrebbe potuto ritenere estranea alla sua giurisdizione la domanda di arricchimento indebito proposta dal l'odierna ricorrente", ed accolta, sia pure in una prospettiva subordinata, dal lodo arbitrale.
V) Non ha enunciato le ragioni sottese al rigetto delle eccezioni e delle difese avanti esposte nonostante che le stesse fossero state formulate in modo puntuale e rituale.
2.- Le riassunte censure non possono essere condivise. 3.- In ordine alle questioni di giurisdizione, quale è quella globalmente proposta col ricorso della QU - questa Corte di legittimità è giudice anche del fatto.
Ciò comporta che queste Sezioni Unite possono apprezzare direttamente ed autonomamente le acquisizione istruttorie, traendone le dovute conseguenze ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, anche in modo indipendente dalle deduzioni delle parti. Inoltre, che l'omesso esame da parte del giudice a quo di alcuna eccezione o circostanza influenti sul punto è del tutto irrilevante;
e, correlativamente, che rispetto a siffatta questione le censure fondate sul disposto dell'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. non hanno senso (cfr. Cass. S.U. 17 ottobre 1977 n. 4369, 8 maggio 1967 n. 904). Ne discende. allora, l'inammissibilità della censura richiamata nel precedente paragrafo 1 punto V.
4.1.- Con il rogito 23 maggio 1978 il Comune di Moncalieri e la società QU stipularono due contratti che - benché occasionalmente collegati in quanto si riferivano entrambi all'acquedotto comunale - erano del tutto autonomi e distinti tra loro: col primo, "il Comune di Moncalieri affidò alla società QU ... la gestione dell'acquedotto municipale di Moncalieri per la durata di anni 10 decorrenti dal 1 aprile 1978 e scadenti il 31 marzo 1988", ossia, in concreto, attribuì l'utilizzazione dell'acquedotto e la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile;
col secondo, l'ente locale affidò in appalto alla società QU la realizzazione di opere riguardanti detto acquedotto, da progettare o già progettate ed in corso di esecuzione.
La conclusione circa l'esistenza di due contratti e circa la loro autonomia e distinzione nonostante la loro stipula con un unico documento emerge in modo univoco: dalla diversità dei rispettivi oggetti;
dalla stessa struttura materiale del rogito che è formalmente distinto in due parti, ciascuna delle quali è distinta con un proprio Titolo, e contiene norme pattizie che risultano armoniche unicamente all'oggetto negoziale in essa disciplinato: ad esempio, la clausola compromissoria è inserita nella parte riguardante la "GESTIONE" dell'acquedotto e contempla le controversie riguardanti "la presente concessione"; dalla circostanza, infine, che con riferimento alla Convenzione, la società QU costituì, in adempimento della clausola n. 16, una cauzione di L. 100.000.000 "a garanzia degli impegni assunti per la gestione" e, in adempimento della clausola n. 26, una cauzione di L. 37.300.000 "a garanzia degli impegni assunti per l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori". 4.2.- Il dato così acquisito risulta determinante ai fini della risoluzione delle questioni poste con i vari profili di censura prospettanti violazioni di leggi sostanziali e processuali. 5.- Nella sua prospettiva, infatti, emerge in modo immediato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 45 del 4 febbraio 1994 non ha in alcun modo qualificato come contratto d'appalto di pubblico servizio la pattuizione relativa alla "gestione" dell'acquedotto municipale, e neppure ha affermato, neanche implicitamente, che la giurisdizione in ordine alle controversie riconducibili a quel rapporto appartiene alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nè valgono, in contrario, i passaggi argomentativi di quella sentenza richiamati e valorizzati dalla ricorrente, posto che gli stessi manifestamente, attengono alle controversie a contenuto patrimoniale insorte tra le parti in ordine ai reciproci diritti ed obblighi conseguenti all'esaurimento del distinto contratto d'appalto di opera pubblica inserito nella Convenzione.
Nè, d'altronde, avrebbe potuto (e potrebbe) essere diversamente sol che si consideri che il giudizio davanti al giudice amministrativo e la sentenza che lo ha definito avevano ad oggetto questioni radicalmente estranee al rapporto relativo alla gestione dell'acquedotto municipale perché riguardavano o posizioni connesse al contratto d'appalto o posizioni che prescindevano dalla Convenzione. Infatti, davanti al giudice amministrativo l'QU aveva impugnato: le delibere del Consiglio comunale di Moncalieri n. 254 del 1977 e della Giunta municipale n. 135 del 1988 nella parte in cui disponevano, la prima, l'approvazione della clausola n. 19 della Convenzione portante, come s'è detto, l'attribuzione all'ente locale del potere di "riscattare" le opere realizzate dall'QU a seguito dell'appalto e, la seconda, l'esercizio dell'anzidetto potere di riscatto;
la delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23 febbraio 1988 portante l'affidamento alla società Acque Potabili della gestione per il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 marzo 1991.
Si deve escludere, allora, che la sentenza del Giudice amministrativo contenga statuizioni aventi autorità di cosa giudicata rispetto all'oggetto delle controversia devoluta agli arbitri, posto che quest'ultima atteneva a questioni inerenti, genericamente, al rapporto relativo alla gestione dell'acquedotto municipale di Moncalieri e, specificamente, alle clausole che, in connessione a detta gestione attribuivano alla QU l'utilizzazione dell'acquedotto municipale.
Ne discende che al giudice della impugnazione del lodo arbitrale non rimaneva preclusa la pronuncia in ordine alla natura della parte della Convenzione riguardante la gestione dell'acquedotto ed alla questione di giurisdizione;
e, in ultima analisi, l'infondatezza, ed il rigetto, della censura prospettante la violazione degli effetti processuali e sostanziali del giudicato richiamata nel precedente paragrafo 1 punto I.
6.1.- Come s'è detto, la prima parte della Convenzione aveva ad oggetto l'attribuzione ad un privato della utilizzazione di un bene del demanio comunale quale è, appunto, l'acquedotto di proprietà di un Comune (artt. 822 comma 2 e 824 Cod. civ.) e della gestione del servizio pubblico avente ad oggetto la distribuzione dell'acqua potabile.
In questa parte, l'anzidetta Convenzione ha natura di concessione amministrativa. Più precisamente, di concessione- contratto, ossia di quella fattispecie complessa risultante dalla convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica Amministrazione, e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare) e quindi, di un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario, il che non vale, peraltro, ad immutare la natura ontologicamente concessoria della fattispecie.
La conclusione, discende da vari dati.
- Innanzitutto, dall'oggetto della Convenzione (ovviamente nella parte relativa alla "Gestione" dell'acquedotto), una volta che l'attribuzione della utilizzabilità di beni del demanio come anche del patrimonio indisponibile dello Stato o, per quel qui rileva, dei Comuni può avvenire solo attraverso rapporti che - qualunque sia la terminologia adottata e quand'anche presentino elementi di carattere privatistico - non possono che essere ricondotti alla figura della concessione amministrativa (così, da ultimo, Cass., S.U. 13 novembre 1997 n. 11219, 29 novembre 1994 n. 10189, 27 ottobre 1994 n. 6461, 22 novembre 1993 n. 11491, 12 gennaio 1993 n. 268); e che parimenti è da dirsi per quanto attiene alla attribuzione ad un privato di un servizio pubblico obbligatorio (per il Comune) quale è quello relativo alla distribuzione dell'acqua potabile.
- Inoltre dalla presenza dei due segmenti del procedimento di formazione della figura in esame, costituiti dall'atto unilaterale della Pubblica Amministrazione (la delibera n. 11 novembre 1977 n. 254, con la quale il Consiglio Comunale di Moncalieri decise l'affidamento a terzi dell'acquedotto e del servizio) e dalla Convenzione - contratto del 23 maggio 1978.
- Da ultimo, dalla espressa qualificazione del rapporto come "concessione" racchiusa nella clausola compromissoria. Nel contempo, nessun rilievo può avere la circostanza che nella specie la contraente sia stata individuata col sistema della trattativa privata, atteso che ciò attiene alle sole modalità di scelta del concessionario, ma non incide in alcun modo sulla natura del rapporto che l'Amministrazione abbia posto in essere col concessionario così individuato. Ed è appena il caso di sottolineare che questa conclusione non contrasta con le sentenze di questa Corte richiamate dalla ricorrente, posto che le stesse attengono tutte a controversie riguardanti la natura giuridica della posizione degli aspiranti contraenti nel periodo precedente la stipula del contratto ove, per individuarli, l'Amministrazione abbia fatto ricorso al sistema della trattativa privata;
e, conseguentemente, non hanno pronunciato sulla qualificazione del negozio stipulato con un contraente così individuato. 6.2.- Ne consegue che in ordine alle controversie relative a detta concessione la giurisdizione rimane attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo, giusta la previsione di cui all'art. 5 comma 1 L. 6 dicembre 1971 n. 1971 (cfr. Cass., S.U. 13 novembre 1997
n. 11219, 19 luglio 1995 n. 7816, 29 novembre 1994 n. 10199, 22 novembre 1993 n. 11491); e, pertanto, la non compromettibilità in arbitri delle stesse controversie, in quanto esorbitanti dalla giurisdizione del giudice ordinario (v. da ultimo, Cass. 12 luglio 1995 n. 7643 e 12 giugno 1997 n. 5292) e la nullità della clausola compromissoria che invece disponga pattiziamente in senso contrario. Quindi, la conforme statuizione della Corte d'appello di Torino è del tutto corretta.
Nè, nella specie, può assumere rilievo il principio, invocato dalla ricorrente ed in effetti accolto in alcune pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui le clausole compromissorie previste negli atti disciplinanti rapporti di concessione di beni o servizi pubblici conservano la loro validità limitatamente alle controversie per le quali, il secondo comma dell'art. 5 L. n. 1034/1951 fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ciò perché la controversia devoluta agli arbitri e decisa col loro lodo del 30 novembre 1995 non è in alcun modo riconducibile a quelle previste dal richiamato capoverso dell'art. 5 L. 1034/1971:
non riguardava indennità, canoni o altri compensi dovuti dalla concessionaria;
ma aveva ad oggetto la pretesa della QU al pagamento del controvalore (quanto meno a titolo di indennità ex art. 2041 Cod. civ.) delle opere che aveva realizzato nell'acquedotto concessole in uso, ma in assenza di una espressa autorizzazione da parte del Comune di Moncalieri, ed esigeva, per la sua soluzione, la ricostruzione della portata sia della Convenzione in generale che, in particolare, della sua clausola contraddistinta col n. 4. 6.3.- Ne deriva l'infondatezza anche degli altri profili di censura.
7.- Il ricorso, perciò, deve essere respinto.
Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE- rigetta il ricorso proposto dalla s. r. l. QU avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1130 del 11 settembre 1996;
- condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida nella complessiva somma di L. 308.000, oltre a L.
5.000.000 per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999