Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 79
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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La controversia, con la quale il privato, concessionario dell'utilizzazione e della gestione di un acquedotto comunale, pretenda il controvalore, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, dell'esecuzione di opere realizzate sull'acquedotto, in assenza di un'autorizzazione da parte del Comune ed ancorché la convenzione da cui originava la concessione prevedesse invece l'esecuzione di opere previa autorizzazione, involgendo la sua soluzione la ricostruzione della portata della convenzione in generale e della detta clausola in particolare, non rientra fra quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed è, quindi, riconducibile alle controversie di cui al primo comma di detta norma, restando così soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che non può essere oggetto di clausola compromissoria e che l'eventuale clausola compromissoria pattiziamente stipulata, in base alla quale la controversia sia stata deferita ad arbitri, deve dichiararsi nulla.

La convenzione, stipulata fra un Comune ed un privato, avente ad oggetto l'attribuzione al privato dell'utilizzazione di un bene del demanio comunale (nella specie un acquedotto), nonché della gestione del servizio pubblico per cui esso serve(nella specie la distribuzione dell'acqua potabile), riguardando un bene demaniale, deve essere qualificata come concessione - contratto, poiché l'attribuzione a privati, tanto della utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato o del Comune, quanto della gestione di un servizio pubblico comunale obbligatorio, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile alla suddetta figura (nella specie le Sezioni Unite, dopo avere affermato il suddetto principio, sempre ai fini della qualificazione suddetta hanno dato rilievo anche alla circostanza che il termine "concessione" era stato usato in una clausola della convenzione, nonché all'ulteriore dato della presenza, nel procedimento di formazione della convenzione stessa, dei due segmenti della fattispecie complessa della figura della concessione - contratto, che hanno individuato nell'atto deliberativo della Pubblica Amministrazione, avente natura di atto autoritativo, e nell'atto di attuazione, costituito dal contratto, avente la natura di fonte dei diritti e delle reciproche obbligazioni; le Sezioni Unite, viceversa, hanno escluso che in senso contrario a quella qualificazione potesse avere rilievo la circostanza che il contraente privato fosse stato individuato col sistema della trattativa privata, attenendo essa solo alle modalità di scelta del concessionario ed assumendo rilevanza solo nelle controversie riguardanti la natura giuridica della posizione degli aspiranti contraenti nel periodo precedente alla stipula del contratto).

Le controversie in ordine alle cosiddette concessioni - contratto sono riconducibili al primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la sola eccezione di quelle indicate dal secondo comma della stessa norma e, pertanto, essendo esse estranee alla giurisdizione ordinaria, non sono compromettibili in arbitri e l'eventuale clausola compromissoria, riguardo ad esse pattiziamente stipulata, deve reputarsi nulla (le Sezioni Unite hanno affermato il principio con riguardo ad una controversia relativa ad una convenzione con cui un Comune aveva concesso l'utilizzazione e la gestione di un acquedotto ad un privato).

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti in sede di giudizio di cassazione, si deve reputare che la censura di omesso esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 79
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 79
Data del deposito : 19 febbraio 1999

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